CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ercole-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5009/2024depositata il giorno 11 luglio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorreva al Tribunale di Roma per ottenerel'accertamento dell'inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. edell'insussistenza del proprio obbligo di pagamento delle somme indicateNumero registro generale 22345/2024Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 23737/2026Data pubblicazione 21/07/2026nelle fatture n. 1723529390 e n. 1715385170. In particolare, lamentavala violazione della normativa di settore in materia di periodicità dellalettura del contatore e dell'emissione dei conguagli, sostenendo che, pertale ragione, non sussisteva alcuna morosità nei confronti del precedentefornitore, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, addebitata nelle bollette. Il Tribunale diRoma, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 17 giugno 2020, rigettava ilricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; resisteva l’appellata. Con sentenza n.5009/2024 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame.3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso in base a tre motivi, illustrati anche conmemoria; controparte, ora [OSCURATO:SOCIETA]., si è difesa concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,violazione degli artt. 2697, 2702, 2727, 2729 c.c., violazione degli artt.115, 116 c.p.c., grave travisamento della prova e nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per avere laCorte territoriale considerato mancanti le specifiche contestazioni sollevatedalla ricorrente nei precedenti gradi di merito avverso il contenuto dellefatture e degli ulteriori documenti prodotti da controparte e per mancanzadi motivazione sul punto.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n.6 c.p.c. Il ricorrente argomenta che il richiamo per relationem alleallegazioni e deduzioni svolte in primo grado non può costituire ex semotivo di inammissibilità del secondo motivo di appello, comeerroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, “a fronte dell’articolataesposizione dei motivi di appello contenuta alle pagine da 4 a 11 delgravame, del tutto autosufficienti a sostenerne le ragioni”. Sul punto,allora, il ricorrente avrebbe dovuto indicare gli elementi da cui dedurre chela Corte di merito ha errato nel rilevarne l’inammissibilità, riportandoneNumero registro generale 22345/2024Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 23737/2026Data pubblicazione 21/07/2026quantomeno in via succinta il contenuto. La censura, pertanto, si arrestanella inammissibilità, non spettando al giudice di ricostruire quantoeventualmente fosse evincibile dall’appello, assorbito quindi ogni altroprofilo.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,violazione degli artt. 2697, 2702, 2727, 2729 c.c., violazione degli artt.115, 116 c.p.c., grave travisamento della prova, violazione dell’art. 1-bisdel D.l. 105/2010, degli artt. 17-bis, 17-ter, 18 e 19 della Delibera AEEG65/12, dell’art. 22 del D.l. 1/12 e degli artt. 3, 10 e 11 della DeliberaARERA 200/99, nonché nullità della sentenza, per non avere il giudice diappello rilevato la violazione di norme di diritto obbligatorie perl’emissione delle fatture di somministrazione di energia.La ricorrente sostiene che nell’atto di gravame (pag. 5 riga 17 e ss.)avrebbe sollevato l’eccezione di mancato raggiungimento della prova delcredito per mancata applicazione della specifica normativa di settore e chela decisione della Corte d’Appello non terrebbe conto degli obblighi impostidalla normativa vigente (Atto 654/2015/Reel TIME art. 14 Delibera n.200/99 art.3) che obbliga il distributore non solo a rilevare da remoto iconsumi per fasce orarie, ma anche a trasmettere tali dati di misuraperiodicamente al venditore con le modalità e secondo le prescrizionitecniche indicate dal d.l. 105/10 art. 1 bis; dalla Delibera 65/12 dell’AEEGartt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19; dal d.l. 1/12 art. 22; e dalla Delibera 200/99artt. 10 e 11, cioè elettronicamente tramite PEC entro scadenze benprecise, mediante flussi informatici che rispettino le prescrizioni tecnichefissate nel DCO 36/11 per la registrazione, conservazione e pubblicazionedei dati di consumo.Il motivo è ictu oculi inammissibile perché non si confrontaadeguatamente con la sentenza impugnata laddove, attraverso il richiamodei principi giurisprudenziali per cui grava sulla parte contestarespecificamente i dati sul consumo effettivo indicati nella bolletta, haNumero registro generale 22345/2024Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 23737/2026Data pubblicazione 21/07/2026rilevato che la contestazione mossa non si riferisce propriamente a erroridi lettura dell’effettivo consumo di energia, ma si risolve in una genericadoglianza di violazione della normativa sulla trasmissione periodica tramitepec dei dati di misura dei consumi dai distributori ai venditori nonrilevante nel caso di specie. La censura, in realtà, si limita a dedurre “laviolazione dell’art. 115 cpc e degli artt. 2702, 2712, 2727 e 2729 cc inrelazione alla produzione documentale di ENI, in quanto comunicazione didati non rispondente ai criteri tecnici previsti dalla normativa di settore, ela sentenza impugnata, che ricostruisce i fatti costitutivi della domanda diENI senza tener conto di tale normativa, viola l’art. 115 cpc perché nonpone a fondamento della decisione prove legalmente acquisite, bensìdocumentazione formata irregolarmente”, asserendo inoltre l’omissionedi fatti rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e il travisamento delleprove, senza però tenere conto dell’inammissibilità di tali censure,trattandosi di pronuncia doppiamente conforme e il preteso travisamentocostituendo qui una censura fattuale.A ciò si aggiunga il difetta del requisito di autosufficienza ex art. 366,comma 1, n. 6 c.p.c. perché non si riporta come e dove tali violazionisiano evincibili dalle fatture contenenti le bollette contestate, non essendoa tal fine sufficiente invocare il contenuto precettivo delle norme che siassumono in astratto violate.3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,violazione degli artt. 2697, 2702, 2727, 2729 c.c., violazione degli artt.115, 116 c.p.c., grave travisamento della prova, violazione dell’art. 1-bisdel D.l. 105/10, degli artt. 17-bis, 17-ter, 18 e 19 della delibera AEEG65/12, dell’art. 22 del D.l. 1/12, e degli artt. 3, 10 e 11 della DeliberaARERA 200/99, nonché nullità della sentenza, per avere la sentenzaimpugnata invertito l’onere della prova.In relazione a quanto esposto a proposito del secondo motivo in meritoalla violazione della normativa di riferimento, tale censura assume che - diNumero registro generale 22345/2024Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 23737/2026Data pubblicazione 21/07/2026conseguenza - “non solo non può ritenersi raggiunta la prova dellasussistenza dei consumi reali in conformità a quanto esposto nelle fatture,ma queste non possono nemmeno godere della presunzione di legittimitàdi cui all’art. 2729 c.c. essendo insussistenti, per quanto detto al puntoprecedente, i presupposti di gravità, precisione e concordanza richiestidalla norma”.La censura è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente conla ragione del decidere e comunque è collegata all’inammissibilità soprarilevata. In particolare la censura non è in grado di porgereargomentazioni utili per dimostrare che vi sia stata l’inversione dell’onereprobatorio dedotta, che, in base alla regola correttamente richiamata nellasentenza, presuppone invece una specifica contestazione dei consumi daparte dell’utente che la Corte di merito non ha rinvenuto nelle difese dellaparte qui ricorrente, con motivazione bene argomentata e riferita aiprincipi affermati nel settore dei contratti di somministrazione di energiaelettrica, aventi la struttura di un contratto per adesione di stampoprivatistico integrato da norme speciali che prevedono il sistema delletariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico, nonché normeregolamentari che indicano la regola della contabilizzazione a contatorecentrale.4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, le spese del giudiziodi legittimità gravando sulla ricorrente, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in euro 2.200 per compensi ed euroNumero registro generale 22345/2024Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 23737/2026Data pubblicazione 21/07/2026200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi