CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SEATENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verbania ha riformato, agli effetti civili, la sentenza del 28 giugno 2019 del Giudice di pace di Verbania che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di lesione personale e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale di Verbania, accogliendo l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l'imputata al risarcimento dei danni derivati dai reati in favore della parte civile, danni liquidati in via definitiva in euro 500,00. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e 6, par. 3, lett. d), CEDU. Mentre il Giudice di pace aveva prosciolto l'imputata per insussistenza dei fatti a lei ascritti, ritenendo non credibile la persona offesa, il Tribunale ha ritenuto quest'ultima attendibile, senza tuttavia procedere alla rinnovazione dell'esame della teste. Neppure il Tribunale ha assolto al dovere di fornire una motivazione rafforzata, confrontandosi con le ragioni poste dal Giudice di pace a base della sua decisione di assoluzione. Il materiale probatorio a disposizione del Tribunale era lo stesso oggetto di valutazione da parte del Giudice di pace; nel corso del giudizio di appello era stata solo acquisita, ai fini della valutazione della credibilità della persona offesa, la sentenza di applicazione di pena per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. pronunciata nei suoi confronti. La decisione del Tribunale poggia, quindi, su una nuova e diversa lettura delle deposizioni testimoniali non accompagnata dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Lo stesso Tribunale afferma di avere diversamente valutato, peraltro in modo più superficiale, le deposizioni della persona offesa e del figlio di questa, nonché le dichiarazioni rese dall'imputata nel corso del suo esame. CONSIDER.A-0 IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha motivato la assoluzione dell'imputato affermando che la persona offesa e suo figlio non apparivano pienamente attendibili e le loro dichiarazioni non erano riscontrate da ulteriori elementi. Il Tribunale ha invece ribaltato la decisione del Giudice di pace e ha affermato, sia pure ai soli effetti civili, la penale responsabilità della Savoia ritenendo attendibili le deposizioni testimoniali della Sarpa e di suo figlio e riscontrate almeno in parte da quelle del brigadiere dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e dal certificato medico in atti. Il Tribunale non ha, tuttavia proceduto alla rinnovazione dell'esame dei testi. 2. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Edu non è rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta «deprivato» rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto privato dell'audizione diretta dei testimoni già esaminati nel precedente grado di giudizio, la cui attendibilità intrinseca viene rivalutata senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v. Romania, Corte Edu, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Moinescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). 3. Le Sezioni Unite hanno affermato che i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione - convenzionalmente orientata - ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne e hanno affermato la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive, anche nei casi in cui la riforma della sentenza assolutoria sia effettuata ai soli effetti civili (Cass. sez. un, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Tale principio è stato successivamente esteso dalle Sezioni Unite ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Cass. sez. un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). Il giudice d'appello è comunque tenuto ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che siano state oggetto di diversa valutazione da parte del Giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento delralternativa tra proscioglimento e condanna (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Iroise, Rv. 272431). 4. Nel caso di specie, la decisione del Tribunale, che ha riformato la sentenza assolutoria del Giudice di pace affermando, sia pure ai soli effetti civili, la penale responsabilità della Savoia, ritenendo attendibili le deposizioni della persona offesa e del figlio di questa, non ha rispettato i suddetti principi e deve essere annullata e deve disporsi il rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impdgnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello