Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03896/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8150-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.toGIUSEPPE CIARAMELLA; -controricorrente - avverso la sentenz a n. 4312/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositat a il 25 / 9 /20 20 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 24 / 10 /20 2 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un « avviso di pagamento», con cui il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno (di seguito il Consorzio) ha richiesto a [OSCURATO:PERSONA] il contributo di bonifica relativi agli anni 2013— 2016 . [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta, con la sentenza 5989/2018,ha accolto il ricorso sul presupposto che non fosse stata fornita dal Consorzio in considerazione della fatiscenza dell'impianto di irrigazione, della mancanza di contatori, indicatori dell'effettivo consumo di acqua , della diversa quantità di acqua necessaria per differenti tipi di coltivazione, della sussistenza di pozzi cartesiani e della piovosità stagionale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe,ha confermato la pronuncia di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su unico motivo.

La consorziata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo il Consorzio denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11R.D. 215/1933 e 12 L.R.

Campania n. 4/2003, nonché dell’art. 2697 cod. civ. lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente onerato il Consorziodella prova dell’esistenza del beneficio per i beni del consorziato inseriti nel piano di contribuenza e nel piano di classifica. 1.2.Le doglianze sono fondate .

1.3. La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione sul rilievo che «la sussistenza del beneficio ( che deve essere specifico e diretto anche se non immediato)deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento di contributi consortili... nella fattispecie in esame non risulta provato l'effettivo beneficio assuntamente goduto mentre, al contrario,la consorziata ha denunciato l'inefficienza degli impianti e la loro incapacità di chiarire se in che misura abbiano contribuito ad un miglioramento dei fondi... ». 1.4La sentenza impugnata non è , quindi , in linea con il consolidato indirizzo di legittimità, da cui questo Collegio non intende discostarsi, per il quale, in tema di contributi di bonifica, solo in assenza di «perimetro di contribuenza» o di un piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel «piano di classifica», grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, mentre qualora vi siano un «perimetro di contribuenza» e un «piano di classifica» inclusivi dell'immobile del contribuente e legittimi — come nel caso in esame — deve ritenersi che spetta al contribuente , che impugni la richiesta di pagamento affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamentodelle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass. 16/7/2021, n. 20359.

Cass.n.23320 del 31/10/2014.

Cass. n. 4761 del 23/03/2012 ) .

1.5. Come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24733/2023), inoltre, q ualora il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingua il contributo irriguo in una quota fissa e una quota variabile, è onere del contribuente, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre per la quota variabile l'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare di avere effettuato una coltura diversada quella presunta.

2. Ilricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8150-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.toGIUSEPPE CIARAMELLA; -controricorrente - avverso la sentenz a n. 4312/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositat a il 25 / 9 /20 20 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 24 / 10 /20 2 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un « avviso di pagamento», con cui il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno (di seguito il Consorzio) ha richiesto a [OSCURATO:PERSONA] il contributo di bonifica relativi agli anni 2013— 2016 . [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta, con la sentenza 5989/2018,ha accolto il ricorso sul presupposto che non fosse stata fornita dal Consorzio in considerazione della fatiscenza dell'impianto di irrigazione, della mancanza di contatori, indicatori dell'effettivo consumo di acqua , della diversa quantità di acqua necessaria per differenti tipi di coltivazione, della sussistenza di pozzi cartesiani e della piovosità stagionale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe,ha confermato la pronuncia di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su unico motivo. La consorziata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo il Consorzio denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11R.D. 215/1933 e 12 L.R. Campania n. 4/2003, nonché dell’art. 2697 cod. civ. lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente onerato il Consorziodella prova dell’esistenza del beneficio per i beni del consorziato inseriti nel piano di contribuenza e nel piano di classifica. 1.2.Le doglianze sono fondate . 1.3. La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione sul rilievo che «la sussistenza del beneficio ( che deve essere specifico e diretto anche se non immediato)deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento di contributi consortili... nella fattispecie in esame non risulta provato l'effettivo beneficio assuntamente goduto mentre, al contrario,la consorziata ha denunciato l'inefficienza degli impianti e la loro incapacità di chiarire se in che misura abbiano contribuito ad un miglioramento dei fondi... ». 1.4La sentenza impugnata non è , quindi , in linea con il consolidato indirizzo di legittimità, da cui questo Collegio non intende discostarsi, per il quale, in tema di contributi di bonifica, solo in assenza di «perimetro di contribuenza» o di un piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel «piano di classifica», grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, mentre qualora vi siano un «perimetro di contribuenza» e un «piano di classifica» inclusivi dell'immobile del contribuente e legittimi — come nel caso in esame — deve ritenersi che spetta al contribuente , che impugni la richiesta di pagamento affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamentodelle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass. 16/7/2021, n. 20359. Cass.n.23320 del 31/10/2014. Cass. n. 4761 del 23/03/2012 ) . 1.5. Come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24733/2023), inoltre, q ualora il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingua il contributo irriguo in una quota fissa e una quota variabile, è onere del contribuente, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre per la quota variabile l'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare di avere effettuato una coltura diversada quella presunta. 2. Ilricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modal
Sentenza Cassazione n. 03896/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris