Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 42510/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/05/2021 del Tribunale di Caltagirone udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le richieste del difensore, avv.

A. Cacciola, pervenute a mezzo p.e.c. del 10 giugno 2022 che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Caltagirone ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 100 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., relativo alla detenzione in assenza di &VII regolarmente denunciate e senza averne fatto denuncia preventiva all'autorità, di 6 cartucce cal. 12 a pallini, disponendo la confisca di quanto in sequestro.

2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

A. Cacciola, devolvendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 697 cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Le cartucce di cui all'imputazione erano state reperite in un sacchetto per le immondizie, nel giardino di pertinenza del casolare di campagna del Lanza e, dunque, le condizioni di custodia del munizionamento evocavano il concetto di rifiuto.

Queste, poi, erano - secondo il ricorrente - prive di offensività, in assenza di accertamento tecnico da parte del Reparto investigazioni scientifiche (R.I.S.) dei Carabinieri di Messina al quale erano stati consegnati solo gli oggetti o parti di essi inizialmente considerati armi, reperiti nel descritto casolare.

Si esclude, dunque, che vi sia stata detenzione e, comunque, si indica il munizionamento reperito come inidoneo all'uso, contestando la motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità nella parte in cui ritiene smentito l'assunto difensivo dell'inidoneità della res.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla pistola a salve, ai cani esterni e all'altro materiale in sequestro.

In base agli accertamenti tecnici espletati dal R.I.S. non si comprende il provvedimento di confisca adottato in sentenza, trattandosi di oggetti o parti di essi non classificabili come armi.

Sul punto la difesa fa osservare l'assenza, nella motivazione, di qualsiasi riferimento al nesso eziologico diretto ed immediato fra le res sequestrate ed il reato commesso, per cui la confisca, ritenuta peraltro obbligatoria, sarebbe stata disposta al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

3.1. La difesa ha fatto pervenire richieste, a mezzo p.e.c. del 1° giugno 2022, con le quali, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, con riguardo a tutto il materiale sequestrato, ad esclusione delle munizioni.

1. Il primo motivo è inammissibile.Il provvedimento impugnato contiene motivazione immune da vizi di illogicità manifesta e, comunque, conforme al dettato di cui all'art. 697, primo comma, cod. pen. in relazione alle cartucce di cui all'imputazione.

Si tratta (cfr. pag. 2 ss.) di detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo (n. sei cartucce calibro 12 a pallini), come correttamente ritenuto in sede di merito, riferibili all'imputato in quanto rinvenute, in un sacchetto di plastica, in un luogo di sua pertinenza (giardino del suo casolare di campagna).

La condotta, dunque, è punibile ai sensi dell'art. 697 cod. pen. (nel senso che la detenzione illegale di munizioni per arma comune da sparo è sanzionata ai sensi dell'art. 697 cod. pen., Sez. 1, n. 6167 del 15/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278681; Sez. 1, n. 51450 del 15/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261583).

Alcun elemento, invero, si ricava dal provvedimento di merito per reputare il munizionamento sequestrato in cattivo stato di conservazione o recante evidenti segni di usura, come dedotto dal ricorrente.

Anzi, sul punto, la motivazione del giudice è immune da illogicità manifesta, mentre con il ricorso si prospetta un'alternativa ricostruzione in fatto, peraltro non aderente alle risultanze descritte nella sentenza, ricavate anche da rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria all'atto del sequestro, che necessiterebbe, comunque, di un riesame di elementi di prova non consentito in questa sede (Sez.

U, n. 2110/96 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24/00 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456/13 del 21/9/2012, Cena, Rv. 254226).

Infine, si osserva che è principio affermato da questa Corte quello secondo il quale (Sez. 1, n. 12620 del 30/1/2019, Billetta, Rv. 275050) ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato.

2. Il secondo motivo è parzialmente fondato, in relazione alla disposta confisca della pistola a salve, dei cani esterni e all'altro materiale in sequestro, con esclusione di quella avente ad oggetto le cartucce descritte nell'imputazione che, invece, è stata correttamente disposta in quanto si tratta di confisca obbligatoria.

A pag. 4 della sentenza, infatti, si dispone, come conseguenza della condanna relativa alle cartucce, la confisca obbligatoria, che il giudice estende anche agli "ulteriori beni", senza altra indicazione.

Tanto, in particolare, rispetto all'arma e alle parti di arma oggetto di sequestro, peraltro indicate dal ricorrente come oggetti o parti di essi non classificati come armi, in sede di accertamenti tecnici svolti dalla polizia giudiziaria (ma strumenti riproducenti armi, quanto alla pistola a salve: cfr. pag. 4 del ricorso).Sul punto, dunque, va rilevata la carenza assoluta di motivazione, non dandosi atto, in alcuna parte del provvedimento impugnato, né dell'illegittimità della detenzione né della carenza di regolare denuncia in relazione a tali beni, nonché della natura stessa delle cose sequestrate diverse dalle munizioni, onde poter ritenere applicabile la previsione di cui all'art. 6

I. 22 maggio 1975, n. 152, che impone la confisca obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, anche se non è stata pronunciata condanna.

2.1. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, con esclusione delle munizioni, dovendo il giudice del rinvio provvedere a colmare il rilevato difetto di motivazione su tale punto.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, con esclusione delle munizioni e rinvia per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Caltagirone, diverso magistrato.

Dichiara inammissibile nel resto il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/05/2021 del Tribunale di Caltagirone udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le richieste del difensore, avv. A. Cacciola, pervenute a mezzo p.e.c. del 10 giugno 2022 che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Caltagirone ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 100 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., relativo alla detenzione in assenza di &VII regolarmente denunciate e senza averne fatto denuncia preventiva all'autorità, di 6 cartucce cal. 12 a pallini, disponendo la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. A. Cacciola, devolvendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 697 cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione. Le cartucce di cui all'imputazione erano state reperite in un sacchetto per le immondizie, nel giardino di pertinenza del casolare di campagna del Lanza e, dunque, le condizioni di custodia del munizionamento evocavano il concetto di rifiuto. Queste, poi, erano - secondo il ricorrente - prive di offensività, in assenza di accertamento tecnico da parte del Reparto investigazioni scientifiche (R.I.S.) dei Carabinieri di Messina al quale erano stati consegnati solo gli oggetti o parti di essi inizialmente considerati armi, reperiti nel descritto casolare. Si esclude, dunque, che vi sia stata detenzione e, comunque, si indica il munizionamento reperito come inidoneo all'uso, contestando la motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità nella parte in cui ritiene smentito l'assunto difensivo dell'inidoneità della res. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla pistola a salve, ai cani esterni e all'altro materiale in sequestro. In base agli accertamenti tecnici espletati dal R.I.S. non si comprende il provvedimento di confisca adottato in sentenza, trattandosi di oggetti o parti di essi non classificabili come armi. Sul punto la difesa fa osservare l'assenza, nella motivazione, di qualsiasi riferimento al nesso eziologico diretto ed immediato fra le res sequestrate ed il reato commesso, per cui la confisca, ritenuta peraltro obbligatoria, sarebbe stata disposta al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. 3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire richieste, a mezzo p.e.c. del 1° giugno 2022, con le quali, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, con riguardo a tutto il materiale sequestrato, ad esclusione delle munizioni. 1. Il primo motivo è inammissibile.Il provvedimento impugnato contiene motivazione immune da vizi di illogicità manifesta e, comunque, conforme al dettato di cui all'art. 697, primo comma, cod. pen. in relazione alle cartucce di cui all'imputazione. Si tratta (cfr. pag. 2 ss.) di detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo (n. sei cartucce calibro 12 a pallini), come correttamente ritenuto in sede di merito, riferibili all'imputato in quanto rinvenute, in un sacchetto di plastica, in un luogo di sua pertinenza (giardino del suo casolare di campagna). La condotta, dunque, è punibile ai sensi dell'art. 697 cod. pen. (nel senso che la detenzione illegale di munizioni per arma comune da sparo è sanzionata ai sensi dell'art. 697 cod. pen., Sez. 1, n. 6167 del 15/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278681; Sez. 1, n. 51450 del 15/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261583). Alcun elemento, invero, si ricava dal provvedimento di merito per reputare il munizionamento sequestrato in cattivo stato di conservazione o recante evidenti segni di usura, come dedotto dal ricorrente. Anzi, sul punto, la motivazione del giudice è immune da illogicità manifesta, mentre con il ricorso si prospetta un'alternativa ricostruzione in fatto, peraltro non aderente alle risultanze descritte nella sentenza, ricavate anche da rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria all'atto del sequestro, che necessiterebbe, comunque, di un riesame di elementi di prova non consentito in questa sede (Sez. U, n. 2110/96 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24/00 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456/13 del 21/9/2012, Cena, Rv. 254226). Infine, si osserva che è principio affermato da questa Corte quello secondo il quale (Sez. 1, n. 12620 del 30/1/2019, Billetta, Rv. 275050) ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato. 2. Il secondo motivo è parzialmente fondato, in relazione alla disposta confisca della pistola a salve, dei cani esterni e all'altro materiale in sequestro, con esclusione di quella avente ad oggetto le cartucce descritte nell'imputazione che, invece, è stata correttamente disposta in quanto si tratta di confisca obbligatoria. A pag. 4 della sentenza, infatti, si dispone, come conseguenza della condanna relativa alle cartucce, la confisca obbligatoria, che il giudice estende anche agli "ulteriori beni", senza altra indicazione. Tanto, in particolare, rispetto all'arma e alle parti di arma oggetto di sequestro, peraltro indicate dal ricorrente come oggetti o parti di essi non classificati come armi, in sede di accertamenti tecnici svolti dalla polizia giudiziaria (ma strumenti riproducenti armi, quanto alla pistola a salve: cfr. pag. 4 del ricorso).Sul punto, dunque, va rilevata la carenza assoluta di motivazione, non dandosi atto, in alcuna parte del provvedimento impugnato, né dell'illegittimità della detenzione né della carenza di regolare denuncia in relazione a tali beni, nonché della natura stessa delle cose sequestrate diverse dalle munizioni, onde poter ritenere applicabile la previsione di cui all'art. 6 I. 22 maggio 1975, n. 152, che impone la confisca obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, anche se non è stata pronunciata condanna. 2.1. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, con esclusione delle munizioni, dovendo il giudice del rinvio provvedere a colmare il rilevato difetto di motivazione su tale punto. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, con esclusione delle munizioni e rinvia per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Caltagirone, diverso magistrato. Dichiara inammissibile nel resto il rico
Sentenza Cassazione n. 42510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris