CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a memoria presentata nell’interesse della parte civile, con la quale siinsiste per l'inammissibilità del ricorso o per il suo rigetto, con condanna delricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresenta grado di giudizio;considerato che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso,con cui si deducono, rispettivamente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., l'insussistenza del fatto contestato ex art. 643 cod. pen., laviolazione del divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., la mancataapplicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche ex art. 62 bis cod. pen., reiterano tutti le medesime argomentazioni dimerito già sollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate ecorrettamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e priva divizi logici, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 -01);che, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha evidenziato comedall'istruttoria dibattimentale fosse emerso che la persona offesa era affetta daschizofrenia paranoide cronica grave, che l'imputato era ben consapevole di talecondizione di vulnerabilità e se ne è approfittato illudendo la stessa con la falsapromessa di matrimonio, ottenendo la gestione delle somme di danaro dellapersona offesa senza tuttavia provvedere ai bisogni essenziali di quest'ultima(bollette non pagate, mancato approvvigionamento alimentare), cosìricavandone un ingiusto profitto per sé, con motivazione che il ricorso si limita acensurare riproponendo la medesima ricostruzione difensiva già disattesa inappello, senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata;che, quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha congruamenterilevato come i fatti oggetto della precedente pronuncia assolutoria (sentenza n.1171/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) attenessero a condotte del 2010,laddove la contestazione oggetto dell'odierno procedimento riguarda condotteverificatesi in un differente e successivo arco temporale (luglio 2017 - luglio2018), trattandosi quindi di fatti storicamente diversi, insuscettibili di integrare lapreclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., questione che il ricorso riproponesenza confrontarsi criticamente con tale ratio decidendi;che, quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha escluso laconfigurabilità dell'art. 131 bis cod. pen. evidenziando sia la non modesta entitàdelle somme di cui l'imputato ha approfittato, sia il carattere abituale dellacondotta, protrattasi per un apprezzabile arco temporale, criteri che il ricorso silimita a censurare senza un reale confronto con la motivazione impugnata;che, quanto al quarto motivo, la Corte territoriale ha congruamente esclusola sussistenza di elementi favorevoli alla concessione delle circostanze attenuantigeneriche, evidenziando quali ragioni ostative il contesto di vulnerabilità dellapersona offesa in cui si sono svolte le condotte, l'entità delle somme di cuil'imputato ha approfittato e il lasso temporale significativo dell'approfittamento,non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendosufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, in linea conl'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 2233 del17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv.281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Rv. 260610; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 2,n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01);che, con i motivi aggiunti, la difesa introduce, per la prima volta, laquestione dell'applicabilità, in via analogica, della causa di non punibilità di cuiall'art. 649, comma primo, cod. pen. ai fatti commessi in danno del conviventemore uxorio, nonché la connessa questione di legittimità costituzionale delmedesimo art. 649 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.; che talidoglianze non costituiscono sviluppo o ulteriore illustrazione di alcuno dei motiviprincipali sopra indicati, introducendo un tema giuridico nuovo e diverso,incentrato su una causa di non punibilità sostanziale mai dedotta con l'attointroduttivo, e allargando così l'ambito del petitum originario, con introduzione diuna censura non tempestivamente formalizzata entro i termini perl'impugnazione; che, pertanto, i motivi aggiunti sono inammissibili (Sez. 6, n.36206 del 30/09/2020, dep. 16/12/2020, Rv. 280294 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; che lasoccombenza comporta, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione, infavore della parte civile costituita, delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita partecivile, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.