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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40435/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2019 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Piacenza in funzione di giudice dì appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cp.

Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico motivo ha dedotto l'errata applicazione dell'rt 582 cp, invocando la derubricazione nel reato ex art 581 cp Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp e per il mancato confronto con le ragioni della decisione.

Va in primi osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 30.05.2019 e la difesa sotto la veste del vizio di errata applicazione di legge, propone censure sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale.

Sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.

Per altro verso la ipotizzata censura di violazione di legge non ha relazione con la motivazione che ha inteso censurare poiché ha reiterato la critica circa la mancata derubricazione nel reato di percosse, tesi che il Giudice di appello ha già esaminato e correttamente escluso, puntualizzando che le conseguenze dell'aggressione subita dalla persona offesa si erano protratte fino all'undici di aprile.

Il ricorso per cassazione inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 13 Settembre 2021 r 75T:11771 _-,T; i TATA Il Consigliere estensore ‘ [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio _ i - 9 r40.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2019 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Piacenza in funzione di giudice dì appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico motivo ha dedotto l'errata applicazione dell'rt 582 cp, invocando la derubricazione nel reato ex art 581 cp Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp e per il mancato confronto con le ragioni della decisione. Va in primi osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 30.05.2019 e la difesa sotto la veste del vizio di errata applicazione di legge, propone censure sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale. Sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Per altro verso la ipotizzata censura di violazione di legge non ha relazione con la motivazione che ha inteso censurare poiché ha reiterato la critica circa la mancata derubricazione nel reato di percosse, tesi che il Giudice di appello ha già esaminato e correttamente escluso, puntualizzando che le conseguenze dell'aggressione subita dalla persona offesa si erano protratte fino all'undici di aprile. Il ricorso per cassazione inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13 Settembre 2021 r 75T:11771 _-,T; i TATA Il Consigliere estensore ‘ [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio _ i - 9 r40.
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