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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02057/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8252/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 17/49/11 pronunciata il 13 gennaio 2011 e depositata 1'11 febbraio 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] M. Fracanzani; RILEVATO

1. Il contribuente era oggetto di una verifica fiscale ai fini IVA in relazione agli anni d'imposta 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, conclusasi con un p.v.c. consegnato al contribuente.

2. Segnatamente il contribuente aveva omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2001, 2002 e 2003 mentre quella del 2004 doveva intendersi come omessa, essendo stata presentata con oltre novanta giorni di ritardo ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.p.r. n. 322/1998.

Infine, in ordine alla dichiarazione relativa al 2005 era stato rilevato imponibile IVA non contabilizzato e non dichiarato.

L'Amministrazione finanziaria emetteva pertanto cinque distinti avvisi di accertamento, tutti notificati in data 12.02.2008.

3. Il contribuente insorgeva con ricorso avverso i suddetti atti impositivi, svolgendo solo eccezioni di illegittimità formale quale il difetto di firma da parte del Direttore responsabile dell'Ufficio.

Dopo la costituzione dell'Ufficio, che depositava copia semplice dell'atto dispositivo n. 5/2006, cioè l'atto di delega, la CTP accoglieva il gravame tenuto conto che quanto versato in atti era una mera copia semplice, priva di sottoscrizione.

4. Ricorreva in appello l'Ufficio che ivi depositava copia conforme all'originale dell'atto di delega del Direttore dell'Ufficio.

La CTR rigettava l'appello sulla base delle stesse argomentazioni esposte dalla CTP, ossia che non potesse assumere valore legale la copia di un documento privo della sottoscrizione.

5. Invoca la cassazione della sentenza l'Avvocatura generale dello Stato, cui resiste il contribuente con controricorso.

CONSIDERATO

1. Con la sentenza n. 17/49/2011 la CTR si è pronunciata sugli impositivi n.

R0G010200007/2008 relativo all'anno d'imposta 2001, n. 25 — 8525-2012 — 15/12/2021 MMF R0G010200008/2008 relativo all'anno d'imposta 2002, all'atto impositivo n.

R0G010200009/2008 relativo all'anno d'imposta 2003, n.

ROG010200010/2008 relativo all'anno d'imposta 2004 e n.

ROG010200011/2008 relativo all'anno d'imposta 2005. 1.1 La citata sentenza, oggetto di gravame, è stata oggetto anche di separato ricorso promosso avanti a questa Corte dal contribuente, ed iscritto al n. 8127/2012 R.G., avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'anno 2003: tale separato giudizio è stato dichiaro estinto con decreto del Presidente di questa Sezione n. 10672/2021 per aver il contribuente aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

2. La parte contribuente ha depositato, anche nel presente giudizio, istanza di definizione agevolata e relativa richiesta di cessata materia del contendere.

In particolare, ha depositato domande di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119/2018, conv. con modificazioni dalla legge n. 136/2018, presentate in data 29.05.2019 in relazione a tutti agli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001, 2002, 2004 e 2005.

3. Le istanze risultano complete di comunicazione delle somme dovute inviata dall'Agenzia delle Entrate, oltre ad essere tutte corredate dell'attestazione di pagamento, entro il 31 maggio 2019, della rata unica, con la sola eccezione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, per il quale risulta depositata l'attestazione di pagamento della prima rata.

4. Va rammentato che a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «Nell'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di 25 — 8525-2012 — 15/12/2021 MMF quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12].

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]».

5. Rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

6. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8252/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 17/49/11 pronunciata il 13 gennaio 2011 e depositata 1'11 febbraio 2011, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] M. Fracanzani; RILEVATO 1. Il contribuente era oggetto di una verifica fiscale ai fini IVA in relazione agli anni d'imposta 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, conclusasi con un p.v.c. consegnato al contribuente. 2. Segnatamente il contribuente aveva omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2001, 2002 e 2003 mentre quella del 2004 doveva intendersi come omessa, essendo stata presentata con oltre novanta giorni di ritardo ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.p.r. n. 322/1998. Infine, in ordine alla dichiarazione relativa al 2005 era stato rilevato imponibile IVA non contabilizzato e non dichiarato. L'Amministrazione finanziaria emetteva pertanto cinque distinti avvisi di accertamento, tutti notificati in data 12.02.2008. 3. Il contribuente insorgeva con ricorso avverso i suddetti atti impositivi, svolgendo solo eccezioni di illegittimità formale quale il difetto di firma da parte del Direttore responsabile dell'Ufficio. Dopo la costituzione dell'Ufficio, che depositava copia semplice dell'atto dispositivo n. 5/2006, cioè l'atto di delega, la CTP accoglieva il gravame tenuto conto che quanto versato in atti era una mera copia semplice, priva di sottoscrizione. 4. Ricorreva in appello l'Ufficio che ivi depositava copia conforme all'originale dell'atto di delega del Direttore dell'Ufficio. La CTR rigettava l'appello sulla base delle stesse argomentazioni esposte dalla CTP, ossia che non potesse assumere valore legale la copia di un documento privo della sottoscrizione. 5. Invoca la cassazione della sentenza l'Avvocatura generale dello Stato, cui resiste il contribuente con controricorso. CONSIDERATO 1. Con la sentenza n. 17/49/2011 la CTR si è pronunciata sugli impositivi n. R0G010200007/2008 relativo all'anno d'imposta 2001, n. 25 — 8525-2012 — 15/12/2021 MMF R0G010200008/2008 relativo all'anno d'imposta 2002, all'atto impositivo n. R0G010200009/2008 relativo all'anno d'imposta 2003, n. ROG010200010/2008 relativo all'anno d'imposta 2004 e n. ROG010200011/2008 relativo all'anno d'imposta 2005. 1.1 La citata sentenza, oggetto di gravame, è stata oggetto anche di separato ricorso promosso avanti a questa Corte dal contribuente, ed iscritto al n. 8127/2012 R.G., avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'anno 2003: tale separato giudizio è stato dichiaro estinto con decreto del Presidente di questa Sezione n. 10672/2021 per aver il contribuente aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 2. La parte contribuente ha depositato, anche nel presente giudizio, istanza di definizione agevolata e relativa richiesta di cessata materia del contendere. In particolare, ha depositato domande di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119/2018, conv. con modificazioni dalla legge n. 136/2018, presentate in data 29.05.2019 in relazione a tutti agli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001, 2002, 2004 e 2005. 3. Le istanze risultano complete di comunicazione delle somme dovute inviata dall'Agenzia delle Entrate, oltre ad essere tutte corredate dell'attestazione di pagamento, entro il 31 maggio 2019, della rata unica, con la sola eccezione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, per il quale risulta depositata l'attestazione di pagamento della prima rata. 4. Va rammentato che a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «Nell'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di 25 — 8525-2012 — 15/12/2021 MMF quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]». 5. Rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 6. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
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