CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 28424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del primo febbraio 2022 del Tribunale di Ancona che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 58 I. n. 689 del 1981, 133 cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., 53 e ss., 56 I. n. 689 del 1981. La Corte di appello, nonostante la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, contenuta nei motivi aggiunti, non ha motivato affatto. La richiesta era completa anche della disponibilità effettiva di un domicilio e ad essa era allegata una ordinanza con la quale era stata concessa al ricorrente la misura alternativa della detenzione domiciliare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le disposizioni transitorie nella materia delle pene sostitutive di nuovo conio dettate dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 ne hanno previsto l'applicazione anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto. Nel caso in esame, la difesa, munita di procura speciale, aveva avanzato formale richiesta al giudice dell'appello, contenuta nei motivi nuovi, per la applicazione della pena sostitutiva. La sentenza impugnata, pur dando atto, nel riportare le conclusioni della difesa dell'imputato, della presentazione di motivi nuovi, ha effettivamente omesso di pronunciarsi, anche implicitamente, sulla richiesta sopra indicata, stante l'assenza di qualsiasi riferimento ad essa nella motivazione. E' appena il caso di precisare che i motivi nuovi erano tempestivamente presentati (7 novembre 2024) e che in ogni caso è sufficiente che la richiesta dell'imputato per l'applicazione delle pene sostitutive intervenga, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (tra tante, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017). 3. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio limitatamente all valutazione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di