CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Catalano ElioMario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MedicoMaria Gabriella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MoffaGiovanna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SantomauroMaurizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VerdeBeniamino, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;Numero registro generale 5477/2021N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026- controricorrenti -il secondo (4220/23)-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delPresidente del Consiglio dei Ministri, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oliveri NellaMaria, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti e ricorrenti incidentali -nonché-) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di CostanzoAlfonso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PomponioNunzio Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso, rispettivamente, la sentenza della Corte d’appello di Roma 8maggio 2020 n. 2301 e la sentenza la sentenza della Corte d’appello diRoma 12 dicembre 2022 n. 8035;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2007 tutti i ricorrenti del ricorso n. 5477/21, unitamente ad altritrecentoventisei attori, convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e dellaricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1980 e il 1982;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;Numero registro generale 5477/2021N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon il d. lgs. 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2. Il Tribunale di Roma con sentenza 30.3.2012 n. 6703 rigettò la domandadichiarando prescritto il diritto azionato.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. La Corte d’appello di Roma con sentenza non definitiva 28.9.2017 n.6009 rigettò l’eccezione di prescrizione; accolse alcuni appelli; altri lirigettò; per un terzo gruppo di appellanti (tra i quali gli odierni ricorrenti)rimise la causa sul ruolo in attesa che la Corte di giustizia dell’Unioneeuropea si pronunciasse sulla questione della spettanza della “adeguataremunerazione”, prevista dalla Direttiva 82/1976, anche a quanti avesseroiniziato la scuola di specializzazione prima che scadesse l’obbligo per gliStati membri di dare attuazione alle Direttive 75/362 e 75/363, mal’avessero ultimata dopo tale data.3.1. Quindi, con sentenza 8.5.2020 n. 2301, la medesima Corte d’appello -dopo avere dichiarato che la sentenza non definitiva “merita assolutacondivisione” - ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti,osservando che occorreva distinguere tre categorie di medici specializzati,così descritte: “1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del29.1.2983 [sic; da intendersi ovviamente “1983”, n.d.e.] che non hannodiritto ad alcuna remunerazione; 2) quelli che hanno iniziato laspecializzazione dopo il 1° gennaio 1983, che hanno diritto allaremunerazione a partire al 1° gennaio 1983 [sic]; 3) quelli che hannoNumero registro generale 5477/2021N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, che hanno diritto allaremunerazione per l'intera durata” (p. 5, primo capoverso, della sentenzaimpugnata).Sulla base di questa motivazione concluse che la domanda andava respinta“con riferimento a tutti gli specializzandi che hanno iniziato [deve ritenersi,la scuola di specializzazione, n.d.e.] nel periodo precedente all’anno 1982”.4. Tale sentenza fu impugnata per cassazione da un gruppo di quarantaricorrenti ed al ricorso - articolato in due motivi - fu assegnato il n.5477/21.In tale giudizio le Amministrazioni sono rimaste intimate.5. Tuttavia diciotto tra quanti proposero il ricorso appena ricordato (e cioèBertolai Roberto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiBella Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pomponio NunzioMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dopo avere impugnato percassazione la sentenza d’appello, l’hanno impugnata altresì per revocazione,ai sensi dell’art. 397, n. 4. c.p.c..A fondamento dell’impugnazione dedussero che per mero errore percettivola Corte d’appello ritenne che essi si fossero iscritti alla scuola dispecializzazione “nel periodo precedente all’anno 1982”. La loro iscrizione,sostennero, era infatti avvenuta nel corso dell’anno 1982.6. Con sentenza 12.12.2022 n. 8035 la Corte d’appello di Roma accolsel’impugnazione e condannò la Presidenza del consiglio al risarcimento deldanno, liquidato con decorrenza dal 1° gennaio 1983.La sentenza fu impugnata dalla Presidenza del Consiglio nei confronti dicinque degli originari attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MoffaGiovanna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con ricorso fondato suquattro motivi (r.g. n. 4220/23).N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 5477/2021Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026I cinque medici contro i quali fu proposta l’impugnazione hanno resistito concontroricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo(procedimento n. r.g. 4220/23).7. Il ricorso n.r.g. 5477/21 fu fissato per la trattazione nella camera diconsiglio del 7 novembre 2025, in vista della quale i ricorrenti depositaronomemoria.All’esito questa Corte, preso atto della pendenza del ricorso avverso lasentenza di accoglimento della revocazione proposta avverso la medesimasentenza impugnata per cassazione, con ordinanza interlocutoria 19.1.2026n. 1115 ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ai fini della riunione col ricorson. 4220/23.La trattazione in adunanza camerale è stata fissata su entrambi i ricorsi.I resistenti nel ricorso n. 4220-2023 hanno depositato memoria nell’àmbitodel fascicolo telematico del giudizio n.r.g. 5477/21.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Questioni preliminari.Preliminarmente si dà atto che con separata ordinanza pronunciata all’esitodell’odierna adunanza camerale è stata disposta la riunione al ricorso n.5477/21 del ricorso n. 4220/23, stante l’evidenza della connessione fra idue ricorsi.1.1. Va esaminato per primo, ex art. 276, secondo comma, c.p.c., il ricorsoproposto avverso la sentenza 8035/22 della Corte d’appello di Roma. Dallaconferma o dalla cassazione di tale decisione, infatti, dipenderebbe la sortedella decisione d’appello da essa revocata.2. Il primo motivo del ricorso principale n. 4220/23.Il primo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio concernela posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con esso è denunciata la violazione dell’art. 395 c.p.c..Sostiene la difesa erariale che:Numero registro generale 5477/2021N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026-) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] iniziarono la scuola dispecializzazione nel 1981, come da essi stessi dichiarato;-) la prima sentenza d’appello rigettò per tale ragione la lorodomanda;-) la sentenza pronunciata in sede di revocazione dalla Corted’appello ritenne “frutto di errore materiale” l’affermazione secondo cuiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] iniziarono la scuola dispecializzazione nel 1981;-) l’errore revocatorio rilevato dalla Corte d’appello (inizio della scuolanel 1981 invece che nel 1982) era tuttavia insussistente.2.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo perché non chiarisce se la questione posta dal motivo siastata tempestivamente dedotta nel giudizio di revocazione.In secondo luogo è inammissibile per carenza di interesse.Infatti, quale che fosse l’anno in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] iscrissero alla scuola di specializzazione (1982, 1981 od anteriore) ad essiè comunque dovuto il risarcimento soltanto a partire dal 1983, sicchénessun vantaggio trarrebbe l’Amministrazione dall’accoglimento del primomotivo di ricorso.3. Il secondo motivo del ricorso principale n. 4220/23.Anche il secondo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglioconcerne la posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con tale motivo è denunciato il vizio di nullità della sentenza 8035/22 (lasentenza, come detto, di accoglimento della revocazione), per non avere laCorte d’appello motivato la ritenuta sussistenza d’un errore revocatorio.3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate alprecedente § 2.1.4. Il terzo motivo del ricorso principale n. 4220/23.Numero registro generale 5477/2021N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026Anche il terzo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglioconcerne la posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con tale motivo è denunciato il vizio di extrapetizione.La tesi della ricorrente si può così riassumere:-) la prima sentenza d’appello, poi revocata in parte qua (App. Roma2301/20) aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e NellaMaria Oliveri sul presupposto che si fossero immatricolati nel 1981;-) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di revocazione,avevano allegato in fatto di essersi immatricolarti nel 1981;-) tuttavia la Corte d’appello, nell’accogliere la domanda direvocazione, aveva ritenuto che essi si fossero immatricolati nel 1982, così“sostituendo d’ufficio una causa petendi a quella dedotta dagli attori inrevocazione”.4.1. La censura appare inammissibile, giacché i motivi violano l’art. 366 n. 6c.p.c., in quanto non localizzando in questo giudizio di legittimità l’atto dicitazione per revocazione e, dunque, non consentono di verificare quantoemergente dalla tabella che si assume in esso contenuta a pag. 2 delricorso. Inoltre, la questione che pongono non si dice dedotta nel giudizio direvocazione.5. Il quarto motivo del ricorso principale n. 4220/23.Il quarto motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio concernela posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Con esso è denunciata la violazione degli artt. 1223, 2056, 2697 c.c.; 4commi 5 e 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257; 11 comma 2, lett. a), d. lgs.19.10.1999 n. 370.La ricorrente deduce che la Corte d’appello ha sovrastimato il danno, inquanto ha moltiplicato il risarcimento stabilito in via equitativa per ciascunanno di corso (euro 6.713,94) per un numero di anni eccedente quelloeffettivo. In particolare:-) a [OSCURATO:PERSONA] è stato liquidato il risarcimento corrispondentead un corso di specializzazione della durata di cinque anni invece di tre (taliNumero registro generale 5477/2021N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026indicati nella tabella a p. 7 del ricorso; deve ritenersi perciò un mero lapsuscalami l’indicazione del numero “quattro” nella stessa p. 7, quintocapoverso);-) a [OSCURATO:PERSONA] è stato liquidato il risarcimento corrispondente adun corso di specializzazione della durata di sette anni invece di quattro;-) a [OSCURATO:PERSONA] è stato liquidato il risarcimento corrispondente adun corso di specializzazione della durata di cinque anni invece di quattro.5.1. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità di questo motivo diricorso “per difetto di autosufficienza”.L’eccezione è infondata.Il ricorso dell’Amministrazione infatti è talmente “autosufficiente” (rectius,analitico) che ha trascritto integralmente la tabella predisposta dagli stessiodierni controricorrenti nel giudizio di revocazione, e che in parte qua hacontenuto confessorio.5.2. Deve escludersi poi il dubbio che il motivo in esame possa avere adoggetto un errore revocatorio. Infatti la durata dei vari corsi, l’entità delrisarcimento, il numero di anni per i quali il risarcimento era dovuto hannocostituito altrettante questioni oggetto di dibattito processuale.5.3. Nel merito il motivo è fondato.La durata dei corsi di specializzazione frequentati da [OSCURATO:PERSONA], CiroDi Donna e [OSCURATO:PERSONA] è stata da essi stessa ammessa a p. 3 delricorso n. 5477/21 (tre anni per Bertolai, quattro per [OSCURATO:PERSONA] e Moffa).La sentenza impugnata ha dunque effettivamente violato l’art. 1223 c.c.sotto il profilo del vizio di sussunzione, per avere accertato in fatto undanno di una certa durata, e liquidato un risarcimento per un danno didurata maggiore.6. Il ricorso incidentale n. 4220/23.Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lamentano sia laNumero registro generale 5477/2021N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Leggen. 370/99 e del d. lgs n. 257/91, sia la “omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno”.I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente negatoloro la liquidazione degli interessi compensativi sul credito risarcitorio.6.1. I ricorrenti incidentali hanno rinunciato all’impugnazione con lamemoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c..Su questo punto va perciò dichiarato estinto il giudizio di cassazione.7. Il ricorso n. 5477/21Il ricorso n. 5477/21 va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenzadi interesse, ex art. 100 c.p.c., con riferimento ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiCostanzo Alfonso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RussoAngela, [OSCURATO:PERSONA].Costoro, infatti, come già detto hanno vittoriosamente propostoimpugnazione per revocazione della medesima sentenza impugnata inquesta sede, sicché è venuto meno l’oggetto stesso dell’impugnazione percassazione.8. Il primo motivo del ricorso n. 5477/21.Il primo motivo del ricorso 5477/21, per quanto appena detto, vieneesaminato con riferimento ai soli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MirellaValeria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 5477/2021Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/20268.1. Con tale motivo è (formalmente) denunciata la violazione di dodicidiverse norme sovranazionali, costituzionali ed ordinarie, nonché “l’omessoesame d’un fatto decisivo”.Al di là di tale ridondante intitolazione, nell’illustrazione del motivo sicensura la sentenza d’appello nella parte in cui ha negato il risarcimento deldanno da mancata attuazione della Direttiva 1982/76 in favore di quanti sierano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982.8.2. Il motivo è fondato.Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., Sez.Un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia lamedesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso propostodalla Presidenza del Consiglio.La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, incausa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si siaiscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore delladirettiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva apartire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione diquest’ultima.Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a temporidotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per ilperiodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita,essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato delladirettiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, allestesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29gennaio 1982, della direttiva 82/76”.Tale principio è stato in seguito recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte,le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il dirittoal risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazionenegli anni accademici anteriori al 1982-1983.N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 5477/2021Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempointercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola dispecializzazione.9. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso riguarda i soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MoffaGiovanna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pittarellogià detto è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.10. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudicedel rinvio, tranne che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Per essi infatti il giudizio si esaurisce con la presente decisione; le relativespese – sulle quali questa Corte può provvedere ai sensi dell’art. 391,secondo comma, c.p.c. - vanno compensate: sussiste, invero, unasoccombenza della Presidenza del Consiglio effettiva e sarebbe sussistitauna soccombenza virtuale dei controricorrenti e ricorrenti incidentali.Infatti la statuizione d’appello da essi censurata era conforme al consolidatoorientamento di questa Corte, secondo cui “il risarcimento dei danniprevisto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epocaanteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cuiquantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazionicontenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente ladecorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazionemonetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondocomma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con lamonetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazionerisarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta” (ex multis,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1917del 09/02/2012)..P.q.m.Numero registro generale 5477/2021N.R.G.: 5477/21Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22989/2026Data pubblicazione 09/07/2026(-) previa riunione del ricorso r.g. 4220/23 al ricorso r.g. 5477/21;(-) accoglie il quarto motivo del ricorso principale r.g. 4220/23; dichiarainammissibili i restanti; dichiara estinto il ricorso incidentale proposto inseno al detto ricorso principale r.g. 4220/23;(-) accoglie il primo motivo del ricorso r.g. 5477/21; dichiara inammissibileil secondo;(-) cassa le sentenze rispettivamente impugnate con i due ricorsi inrelazione ai motivi accolti e rinvia i giudizi davanti alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità, ad eccezione del rapporto processuale tra leamministrazioni da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali sono dichiarate compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])