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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 00841/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte dì appello dì Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Salerno, sezione Gip/Gup, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e applicato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, disponendo la sospensione della pena, la revoca del sequestro preventivo e l'immediata restituzione delle res oggetto di sequestro, in ordine alla contestazione dei reati di cui agli artt. 44 lettera c), d.P.R. 380/2001. (capo 1), 181 D.lvo 42/2004 (capo 2), 64 e 71 d.P.R. 380/2001 (capo 3), 65 e 72 d.P.R, 380/2001 (capo 4), 93 e 95 d.P.R. 380/2001, 349 comma 2, cod. peli (capo 6).

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, essendo stata omessa la statuizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo e dell'ordine di rimessione in pristino dei luoghi a spese del Gigliello, statuizioni obbligatorie ai sensi degli artt. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001 e 181, comma 2, D.Igs.42/2004.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha applicato la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, senza null'altro disporre, come, invece, è previsto espressamente sia dall'art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere, se ancora non sia stata altrimenti eseguita, che dall'art. 181 comma 2, Digs.42/2004, che prevede l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Trattasi in entrambi i casi di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie che, pertanto, vanno applicate anche in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc.

Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume alcun rilievo che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e pertanto esulante per sua natura da ogni possibilità di accordo.

Ne segue che, qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art.444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abusiva, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, il giudice di legittimità - considerato che il predetto ordine prescinde, per il suo carattere obbligatorio "ex lege", dalla volontà espressa dalle partì nell'accordo sulla pena - può emettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art.620, lett. l) (Sez. 3, n. 3467 del 08/11/1999, Rv. 21637; Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007, Rv. 237536; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Rv. 246769; Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Rv. 263557). 2:Trattandosi di statuizione che non implica esercizio di discrezionalità alcuna, essendo imposta dalla legge, essa può essere emanata anche in questa sede di legittirnità e, pertanto, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, statuizione che questa Corte dispone.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, che dispone.

Così deciso all'udienza del 21 novembre 2024 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte dì appello dì Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Salerno, sezione Gip/Gup, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e applicato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, disponendo la sospensione della pena, la revoca del sequestro preventivo e l'immediata restituzione delle res oggetto di sequestro, in ordine alla contestazione dei reati di cui agli artt. 44 lettera c), d.P.R. 380/2001. (capo 1), 181 D.lvo 42/2004 (capo 2), 64 e 71 d.P.R. 380/2001 (capo 3), 65 e 72 d.P.R, 380/2001 (capo 4), 93 e 95 d.P.R. 380/2001, 349 comma 2, cod. peli (capo 6). 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, essendo stata omessa la statuizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo e dell'ordine di rimessione in pristino dei luoghi a spese del Gigliello, statuizioni obbligatorie ai sensi degli artt. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001 e 181, comma 2, D.Igs.42/2004. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha applicato la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, senza null'altro disporre, come, invece, è previsto espressamente sia dall'art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere, se ancora non sia stata altrimenti eseguita, che dall'art. 181 comma 2, Digs.42/2004, che prevede l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Trattasi in entrambi i casi di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie che, pertanto, vanno applicate anche in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume alcun rilievo che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e pertanto esulante per sua natura da ogni possibilità di accordo. Ne segue che, qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art.444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abusiva, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, il giudice di legittimità - considerato che il predetto ordine prescinde, per il suo carattere obbligatorio "ex lege", dalla volontà espressa dalle partì nell'accordo sulla pena - può emettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art.620, lett. l) (Sez. 3, n. 3467 del 08/11/1999, Rv. 21637; Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007, Rv. 237536; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Rv. 246769; Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Rv. 263557). 2:Trattandosi di statuizione che non implica esercizio di discrezionalità alcuna, essendo imposta dalla legge, essa può essere emanata anche in questa sede di legittirnità e, pertanto, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, statuizione che questa Corte dispone. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, che dispone. Così deciso all'udienza del 21 novembre 2024 Il consiglier
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