CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la riqualificazione dei fatti in peculato o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 25 marzo 2019 che aveva condannato il ricorrente per il reato di peculato d'uso, così riqualificato anche il peculato ascritto al capo 2, ritenuto assorbito nel medesimo reato ascritto al capo 1, alla pena di mesi dieci giorni quindici di reclusione, con la confisca per equivalente dei beni del Massaro per un valore di euro 800,00. L'imputazione nella contestazione originaria è articolata in due capi: il primo, di cui al capo 1), attiene all'uso del furgone [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Torino, nella disponibilità del Massaro in ragione della qualità di incaricato di pubblico servizio quale dipendente del detto Comune con mansioni di autista della divisione [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in otto giornate diverse (dal 14 al 28 ottobre 2016); il secondo, di cui al capo 2), attiene alla appropriazione nelle stesse date e nella stessa qualità del carburante consumato per l'utilizzo del furgone al di fuori del servizio. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in riferimento alla decisione con cui la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione con la quale si era dedotta la nullità della sentenza di primo grado per il rigetto immotivato della istanza di sospensione del processo con messa alla prova. In particolare la Corte di appello, preso atto dell'ammissibilità dell'istanza all'esito della riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. pen., ha confermato le argomentazioni del primo giudice che aveva giustificato il rigetto in ragione delle tre condanne di significativa rilevanza che risultavano dal certificato del casellario, ritenendole espressive di una persistente pericolosità sociale, sebbene risalenti nel tempo. Si rileva, poi, che la Corte di appello ha richiesto un certificato aggiornato in data 12 gennaio 2021 che risulta però non riferibile all'imputato, trattandosi di un omonimo, ed ha quindi evidentemente basato la propria decisione su un atto non pertinente, atteso il riferimento a tre condanne di cui l'ultima risalente al 2011. Si obietta che la manifesta illogicità della decisione emerge dal fatto di avere considerato significativi di una pericolosità sociale persistente dei precedenti definiti come risalenti, trattandosi di concetti incompatibili tra loro, tenuto conto anche delle argomentazioni con cui è state esclusa la recidiva. Inoltre non è stato dato rilievo alla resipiscenza manifesta dal Massaro che ha ammesso i fatti ed ha anche eliminato le conseguenze dannose risarcendo il danno. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. che è stata argomentata sulla base della stessa motivazione con cui è stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., senza quindi considerare la diversità dei relativi presupposti. Solo l'art. 323-bis cod. pen. fa riferimento alla globalità degli elementi del reato, mentre l'art. 62, n. 4 ,cod. pen. prende in considerazione il solo aspetto del danno e del lucro.Adduce il ricorrente che l'utilizzo privato del mezzo ha riguardato nel complesso otto episodi per un consumo medio di 5 euro di carburante che moltiplicato per il numero degli episodi è pari a circa 40 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. Si deve osservare che è mancata una valutazione coerente alle risultanze processuali, sia sotto il profilo della prognosi sul pericolo di reiterazione di condotte di reato, in funzione della decisione sulla istanza di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., e sia sotto il profilo della valutazione gravità dei fatti, in relazione tanto al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n.4 cod. pen. che, in primo luogo, alla verifica della sussistenza delle condizioni per accogliere l'istanza di sospensione del procedimento. Si deve ricordare che per giurisprudenza costante, in linea con quanto affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). Quindi correttamente la Corte di appello ha preso in esame il motivo dedotto dall'imputato con riferimento al rigetto dell'istanza di sospensione, a seguito del superamento dell'ostacolo costituito dalla originaria qualificazione dei fatti come peculato. Il Tribunale all'esito del giudizio di primo grado, sulla base della nuova qualificazione del reato a titolo di peculato d'uso, quindi di un reato compreso per i limiti edittali tra quelli per i quali l'art. 168-bis cod. pen. consente la sospensione del procedimento con messa alla prova, ha respinto la richiesta dell'imputato senza esprimere alcuna valutazione sulla idoneità del programma di trattamento, ma ritenendo pregiudiziale la valutazione negativa sulla prognosi rispetto al pericolo della commissione di nuovi reati. La Corte di appello ha ribadito lo stesso giudizio negativo ritenendo che i precedenti penali a carico dell'imputato fossero di per sé già significativi della capacità a delinquere dell'imputato, tali per la loro gravità da fare ritenere impossibile una prognosi favorevole, senza necessità di valutare anche il programma di trattamento presentato. La valutazione negativa è stata ricollegata anche alla gravità dei reati per cui si procede che per la loro abitualità e sistematicità avrebbero dimostrato in concreto una ostinata insofferenza al rispetto delle regole. Più specificamente la reiterazione degli utilizzi a fini privati dell'autovettura si servizio, avvenuti con frequenza quasi quotidiana durante i quindici giorni del controllo, svolto a seguito di analoghe violazione accertate in sede amministrativa, denotava l'abitualità delle condotte di reato, e la non esiguità del danno economico cagionato, alla stregua di una valutazione globale dei fatti, con la conseguente esclusione sia dell'attenuante dell'art. 323-bis cod. pen. che quella dell'art. 62 n.4 cod. pen. 2. Le doglianze difensive appaiono fondate poiché la valutazione sulla capacità a delinquere e la prognosi negativa sul pericolo di reiterazione dei reati non appaiono coerenti né con le risultanze del casellario giudiziario e né, quanto alla ravvisata gravità dei fatti, alla entità delle singole condotte di peculato, rispetto ad una valutazione puntuale della durata e delle modalità con le quali sono avvenuti gli utilizzi dell'autovettura di servizio. Con riferimento alla rilevanza dei precedenti penali, si deve rilevare come il giudizio sulla loro significativa incidenza sulla formulazione di una prognosi negativa appare contraddetto dalla valutazione operata per escluderne ogni rilievo ai fini della recidiva contestata. In particolare, la loro epoca remota è stata congruamente apprezzata dal giudice di primo grado per negare ogni collegamento con la pregressa pericolosità dell'imputato, trattandosi di tre precedenti - il primo per un reato depenalizzato del 1984, il secondo per un furto aggravato del 1987 e l'ultimo, per minaccia, resistenza, e lesione personale, risalente all'anno 2004 - privi di attinenza ai reati per cui si procede, sia sotto il profilo temporale che della tipologia dei reati (vedi pag. 8 della sentenza del Tribunale di Torino). Quindi gli stessi precedenti penali sono stati ritenuti al contempo, ed in modo poco coerente, significativi di una maggiore capacità a delinquere rispetto alla prognosi di probabile reiterazione dei reati ai fini della decisione sulla richiesta di sospensione del procedimento, ed in termini, invece, opposti rispetto alla valutazione espressa in sede di determinazione della pena. Pur nella diversità degli istituti considerati, la valutazione dei medesimi elementi apprezzati ai fini della commisurazione della pena non può giustificare divaricazioni di giudizio così nette rispetto all'applicazione di un beneficio premiale che si basa sull'applicazione degli stessi parametri previsti dall'art.133 cod. pen.La determinazione della pena commisurata in misura prossima al minimo edittale confligge nel caso di specie con la valutazione espressa in termini così severi per escludere ogni possibilità di accesso dell'imputato al beneficio della sospensione del procedimento, prescindendo da una verifica anche del programma di trattamento che, soprattutto in casi come quello in esame, avrebbe potuto, insieme all'acquisizione di informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica, orientare meglio la valutazione del Tribunale rispetto ad una prognosi che, pur nella opinabilità di giudizio insita nella sua natura di previsione probabilistica, deve essere sempre sorretta da una motivazione adeguata che dia conto della decisione adottata, senza apodittiche e trancianti preclusioni, che vanificherebbero la ratio stessa dell'istituto e le finalità di recupero sociale ad esso sottese per reati ritenuti di non particolare gravità a favore di soggetti la cui personalità non si presenti come irrimediabilmente compromessa dall'abitudine al crimine. 3. Nella valutazione operata dal Tribunale, e poi condivisa dalla Corte di appello, a fronte di una valutazione contraddittoria della significativa rilevanza dei precedenti penali, non è stato dato alcun peso all'intervenuto risarcimento del danno, né all'ammissione degli addebiti o alla dichiarata acquisita consapevolezza dell'errore commesso, oltre a non essere stata neppure presa in esame l'elaborazione di un programma di trattamento idoneo a favorire una maggiore presa di coscienza della illiceità delle condotte di reato e assicurare la prevenzione di nuovi reati in modo più efficace rispetto all'irrogazione di una pena. Non si tratta di rimettere in discussione il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, secondo cui l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera, Rv. 266256; Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602). Ma soltanto di ribadire che il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione all'idoneità dello stesso a favorirne il reinserimento sociale, e può essere utile anche ad integrare il giudizio relativo alla prognosi in ordine al pericolo della commissione di nuovi reati, nei casi in cui gli elementi tratti dal casellario giudiziario non offrano elementi decisivi valorizzabili in senso negativo nella stima della prognosi. La sospensione del processo con messa alla prova è per legge subordinata ad un duplice giudizio che investe sia l'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, quello della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati. Si tratta di valutazioni differenti, rimesse alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., ma che devono essere integrate tra loro, tenuto conto che la prognosi positiva sulla futura condotta dell'imputato può anche discendere dalla apprezzata idoneità del programma di recupero calibrato sulla specificità del caso concreto, quando non vi siano elementi significativi che escludano, già di per sé soli, la possibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato. 4. Quanto, poi, alla gravità dei peculati d'uso, correttamente così riqualificati ai sensi del secondo comma dell'art. 314 cod. pen. alla stregua dell'accertato uso momentaneo dell'autovettura di servizio sempre restituita nel corso della stessa giornata lavorativa dopo i temporanei limitati utilizzi impropri (sul punto, vedi Sez. 6, n. 39832 del 10/07/2019, Zappulla, Rv. 277066), si deve rilevare che anche sotto tale profilo la decisione appare viziata da un indifferenziato apprezzamento dell'entità dei singoli peculati, di cui nulla è stato predicato rispetto alle distanze percorse per il consumo di carburante e usura del mezzo, e sia ai tempi in cui l'autovettura è stata sottratta alle finalità dell'ufficio, con conseguente rilevanza del danno arrecato alle esigenze dell'ufficio pubblico cui l'auto era destinata. Nel peculato d'uso, previsto dal secondo comma dell'art. 314 cod. pen., mancando la sottrazione del bene si richiede che l'utilizzo indebito del bene abbia comportato un concreto pregiudizio alla funzionalità della pubblica amministrazione e causato un danno patrimoniale apprezzabile. In un precedente di legittimità (Sez. 6, n. 5006, 12/01/2012 Rv. 251785) è stato ritenuto non configurabile il reato di peculato, nel caso di uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, sul rilievo che la condotta abusiva non avrebbe leso la funzionalità della P.A. e neppure causato un danno patrimoniale apprezzabile (fattispecie relativa ad un episodio di spostamento dell'autovettura dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto comunque necessario prima di riconsegnare il veicolo all'amministrazione). La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione.Ma, in ogni caso, la valutazione dei danni arrecati alla [OSCURATO:PERSONA] presuppone anche una disamina della concreta incidenza che l'abuso abbia avuto nella funzionalità del servizio svolto, oltre alla considerazione dell'usura del veicolo, correlato alle distanze percorse ed alla spesa ingiustificata di carburante. La carenza della disamina di tali profili fattuali, impone un annullamento della sentenza impugnata, perché sia rivalutata nel giudizio di rinvio innanzitutto la congruità delle valutazioni operate dal primo giudice in merito alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, che ove dovesse essere ritenuta meritevole di accoglimento, imporrà da parte del Giudice di rinvio anche l'annullamento della sentenza di primo grado, essendo la sospensione del procedimento evidentemente preliminare ed alternativa alla celebrazione del processo. Qualora all'esito del nuovo giudizio, tanto della personalità e capacità a delinquere dell'imputato e tanto della gravità dei peculati d'uso, la cui entità per modalità e durata fosse ritenuta incompatibile con una sospensione del procedimento, dovrà comunque tenersi distinta la valutazione della globalità del fatto necessaria ai fini dell'attenuante della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 323-bis cod. pen. rispetto alla valutazione richiesta ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen. che va calibrata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (vedi, Sez. 2, n. 9531 del 08/02/2018, M, Rv. 272270; Sez. 6, n.1313 del 05/07/2018, Biagioni, Rv. 274939). P.Q.M.