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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47196/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Taranto ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in relazione a un procedimento nel quale era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73, c. 1 d.

P.R. n. 309/1990, essendo stato assolto in appello perché il fatto non sussiste.

2. La difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto comportamento ostativo, che assume essersi basato solo sull'atteggiamento dell'[OSCURATO:PERSONA] che non aveva risposto in sede di interrogatorio, senza prendere invece in considerazione eventuali condotte extraprocessuali e neppure individuare circostanze di fatto che l'indagato avrebbe potuto e dovuto dichiarare, essendosi i giudici territoriali limitati a utilizzare frasi generiche e di stile.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'avv.

D'ADDARIO per [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato memoria scritta, con la quale, richiamati i motivi proposti con il ricorso introduttivo, ha sviluppato ulteriori osservazioni e concluso per l'accoglimento.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte d'appello ha ritenuto che le circostanze apprezzate dagli organi della cautela erano state diretta conseguenza della condotta tenuta dall'[OSCURATO:PERSONA], tale da aver creato una falsa apparenza del suo coinvolgimento nell'attività illecita.

Il riferimento è, precipuamente, ai messaggi e alle conversazioni intercettati, dai quali era emerso che l'uomo rispondeva a chiamate in modo sintetico, utilizzava un linguaggio allusivo tipico delle conversazioni tra spacciatore e acquirente, prendeva rapidi appuntamenti con persone che si informavano su dove si trovasse e quando finisse il suo turno di lavoro, senza che fosse mai spiegata la ragione di tali richieste, né quella dei successivi incontri.

In alcuni casi, peraltro, l'interessato si era sbilanciato sino ad affermare che avrebbe portato "quelle cose" oppure "la cosa bella" richiestagli, raccomandando all'interlocutore di portare con sé un oggetto declinato al maschile ("te li porti", "te li do").

Quanto al significato di tali comportamenti, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva scelto la strategia processuale del silenzio, senza neppure impugnare il titolo cautelare ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen.

Alla luce di tali elementi, il giudice della riparazione ha ravvisato un comportamento gravemente leggero e trascurato del richiedente, avendo egli conversato con frasi allusive e scambi, il cui contenuto non ha mai inteso spiegare.

3. Il motivo è infondato.

In linea generale, va ricordato che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

E va, inoltre, ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Tale comportamento, peraltro, può anche consistere nell'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954; n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini, Rv. 245794).

4. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo, invero ininfluente sul ragionamento complessivo che sorregge la decisione, inerente al comportamento tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha optato per la strategia difensiva del silenzio, rispetto al quale va ribadito quanto già affermato da questa Sezione sulla irrilevanza del silenzio quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto all'indennizzo (vedi, sul punto, sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017, in cui si è appunto affermato il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione; conf. n. 8616 del 8/2/2022, n.m.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241).

5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Taranto ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in relazione a un procedimento nel quale era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73, c. 1 d. P.R. n. 309/1990, essendo stato assolto in appello perché il fatto non sussiste. 2. La difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto comportamento ostativo, che assume essersi basato solo sull'atteggiamento dell'[OSCURATO:PERSONA] che non aveva risposto in sede di interrogatorio, senza prendere invece in considerazione eventuali condotte extraprocessuali e neppure individuare circostanze di fatto che l'indagato avrebbe potuto e dovuto dichiarare, essendosi i giudici territoriali limitati a utilizzare frasi generiche e di stile. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'avv. D'ADDARIO per [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato memoria scritta, con la quale, richiamati i motivi proposti con il ricorso introduttivo, ha sviluppato ulteriori osservazioni e concluso per l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ritenuto che le circostanze apprezzate dagli organi della cautela erano state diretta conseguenza della condotta tenuta dall'[OSCURATO:PERSONA], tale da aver creato una falsa apparenza del suo coinvolgimento nell'attività illecita. Il riferimento è, precipuamente, ai messaggi e alle conversazioni intercettati, dai quali era emerso che l'uomo rispondeva a chiamate in modo sintetico, utilizzava un linguaggio allusivo tipico delle conversazioni tra spacciatore e acquirente, prendeva rapidi appuntamenti con persone che si informavano su dove si trovasse e quando finisse il suo turno di lavoro, senza che fosse mai spiegata la ragione di tali richieste, né quella dei successivi incontri. In alcuni casi, peraltro, l'interessato si era sbilanciato sino ad affermare che avrebbe portato "quelle cose" oppure "la cosa bella" richiestagli, raccomandando all'interlocutore di portare con sé un oggetto declinato al maschile ("te li porti", "te li do"). Quanto al significato di tali comportamenti, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva scelto la strategia processuale del silenzio, senza neppure impugnare il titolo cautelare ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen. Alla luce di tali elementi, il giudice della riparazione ha ravvisato un comportamento gravemente leggero e trascurato del richiedente, avendo egli conversato con frasi allusive e scambi, il cui contenuto non ha mai inteso spiegare. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, va ricordato che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). E va, inoltre, ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Tale comportamento, peraltro, può anche consistere nell'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954; n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini, Rv. 245794). 4. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo, invero ininfluente sul ragionamento complessivo che sorregge la decisione, inerente al comportamento tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha optato per la strategia difensiva del silenzio, rispetto al quale va ribadito quanto già affermato da questa Sezione sulla irrilevanza del silenzio quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto all'indennizzo (vedi, sul punto, sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017, in cui si è appunto affermato il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione; conf. n. 8616 del 8/2/2022, n.m.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241). 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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