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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21058/2026

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RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];95/RG 37857 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è declinato in fatto, avendo la Corte di appello congruamente esposto le ragioni del diniego, ravvisate nella oggettiva gravità dei fatti (cfr pag. 2 là dove la Corte dava atto del fatto che l'allontanamento dal luogo del domicilio coatto, immortalato dalle telecamere presenti in loco, fosse avvenuto allo scopo di recarsi nell'appartamento di un soggetto noto alle forze dell'ordine per essere sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale).

All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];95/RG 37857 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è declinato in fatto, avendo la Corte di appello congruamente esposto le ragioni del diniego, ravvisate nella oggettiva gravità dei fatti (cfr pag. 2 là dove la Corte dava atto del fatto che l'allontanamento dal luogo del domicilio coatto, immortalato dalle telecamere presenti in loco, fosse avvenuto allo scopo di recarsi nell'appartamento di un soggetto noto alle forze dell'ordine per essere sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris