CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 44832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 marzo 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in data, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza, lo ha condannato alla pena di anni 6, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.330,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza dell'art. 178, lett. C), cod. proc. pen. conseguente alla mancata valutazione della richiesta di trattazione orale del giudizio di appello e della successiva istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputato. La Corte territoriale avrebbe ignorato l'istanza di trattazione orale del giudizio di appello fissato per l'udienza del 22 marzo 2023 tempestivamente depositata s dal difensore del ricorrente in data 27 febbraio 2023 mediante invio di PEC all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. I giudici di appello non avrebbero, inoltre, valutato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore dell'imputato depositata in data 20 marzo 2023 mediante invio di PEC all'indirizzo depositoattipenali3.ca.milano(agiustizia.certit con conseguente violazione dell'art. 178, lett. C), cod. proc. pen. e nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Dall'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, emerge che la richiesta del ricorrente di trattazione orale del processo a suo carico, fissato per l'udienza del 22 marzo 2023 dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, è stata inviata tempestivamente, in data 27 febbraio 2023 (e dunque prima dei 15 giorni dalla data di udienza, così come previsto dall'art. 23 d.l. n. 149 del 2020) a mezzo pec, utilizzando uno degli indirizzi a ciò deputati formalmente nel provvedimento attuativo del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia. A fronte di tale richiesta, allegata al ricorso in copia e comunque contenuta negli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, in ragione della natura processuale del vizio, la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi; peraltro, la sentenza d'appello risulta essere stata emessa, in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 citato e, dunque, senza l'intervento delle parti. Alla luce di tale ricostruzione, deve ritenersi che si sia verificata un'ipotesi di lesione dei diritti di difesa dell'imputato, al cui difensore è stato impedito, in definitiva, di esporre le proprie conclusioni in udienza, ritenendo di dover attendere comunicazione della fissazione dell'udienza orale tempestivamente e ritualmente richiesta. Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in un caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021, Simbari, Rv. 281694). Alla rilevata sussistenza della nullità tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano perché proceda a nuovo giudizio nonché l'assorbimento dell'ulteriore ragione di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 10