CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 18791/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che entrambi i motivi del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, mediante i quali sono stati censurati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, sono inammissibili, essendo riproduttivi dei corrispondenti motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale; questa ha giustificato la conferma del trattamento sanzionatorio (peraltro inferiore alle media edittale e come tale non richiedente analitica o diffusa giustificazione, giustificazione, cfr. Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058, e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), con il dato ponderale e la diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute a fine di spaccio (cocaina ed eroina, in quantitativi pari, rispettivamente, a 2,19 dosi e a 8,8 dosi), e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con l'assenza di elementi positivamente valutabili, oltre alla non occasionalità della condotta, avendo l'imputato riportato altra condanna per un fatto analogo: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, assorbenti nella valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo formulato sul conto del ricorrente, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]