CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0102ZE7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, oltre ad essere meramente reiterativo e non valutabile in questa sede a fronte di un giudizio espresso sinteticamente ma con adeguatezza (in particolare, con riferimento alla pluralità delle precedenti condanne) dalla corte di merito, non è consentito in questa sede poiché le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione del giudizio di maggiore propensione delinquenziale sulla base di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, senza dedurre il decisivo travisamento di emergenze valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M