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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12334/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, siccome tutt'altro che illogica o contraddittoria è la valutazione dei giudici nel punto criticato, laddove pur considerando precedenti penali risalenti/ che, assieme alla presenza di dati positivi, non ostano alla concessione delle attenuanti generiche, tiene pur sempre conto dei medesimi precedenti - la cui risalenza, ovviamente, non ne determina la cancel zione, come in sostanza vobrrebbe la difesa -, per stabilire una riduzione di ,kuvAhllí (intrigk. it vu-ti pena0oneel massimo consèfitito dalla legge.

Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] i isis igliere estens re Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, siccome tutt'altro che illogica o contraddittoria è la valutazione dei giudici nel punto criticato, laddove pur considerando precedenti penali risalenti/ che, assieme alla presenza di dati positivi, non ostano alla concessione delle attenuanti generiche, tiene pur sempre conto dei medesimi precedenti - la cui risalenza, ovviamente, non ne determina la cancel zione, come in sostanza vobrrebbe la difesa -, per stabilire una riduzione di ,kuvAhllí (intrigk. it vu-ti pena0oneel massimo consèfitito dalla legge. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] i isis igliere estens re Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12334/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris