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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38955/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 dicembre 2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Foggia, in data 8 ottobre 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata, danneggiamento seguito da incendio e danneggiamento, rideterminando la pena inflitta sulla base dell'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis del codice di rito; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto risulta ampiamente superato il limite di pena previsto dagli artt. 163 e 164 cod. pen., dovendosi tenere conto anche della precedente sentenza di applicazione della pena di due anni di reclusione, come si evince dal disposto dell'art. 445, comma 2, ult. parte, cod. proc. pen., secondo il quale solo «se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. l'applicazione non è comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena» (in proposito v.

Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2011, Sormani, Rv. 218529 nonché, di recente, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 dicembre 2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Foggia, in data 8 ottobre 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata, danneggiamento seguito da incendio e danneggiamento, rideterminando la pena inflitta sulla base dell'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis del codice di rito; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto risulta ampiamente superato il limite di pena previsto dagli artt. 163 e 164 cod. pen., dovendosi tenere conto anche della precedente sentenza di applicazione della pena di due anni di reclusione, come si evince dal disposto dell'art. 445, comma 2, ult. parte, cod. proc. pen., secondo il quale solo «se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. l'applicazione non è comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena» (in proposito v. Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2011, Sormani, Rv. 218529 nonché, di recente, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre
Sentenza Cassazione n. 38955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris