CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 7 novembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di birre, cosmetici, profumo e calze da uomo, sottraendoli dagli scaffali espositivi del centro commerciale Bennet di [OSCURATO:PERSONA] ed occultandoli sulla propria persona all'in- terno di indumenti intimi, per un valore commerciale di euro 86,97, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà; in particolare, destavano l'attenzione dei dipendenti dell'esercizio commerciale che li fermavano - con l'aggra- vante di aver commesso il fatto su cose esposte per destinazione alla pubblica fede). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.. Si deduce che, in data 17 luglio 2017, lo stesso giorno del fatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio contestualmente nominato d'ufficio. In seguito, il 20 novembre 2017, era notificato il decreto di citazione diretta a giudizio presso il difensore nominato d'ufficio, contenente la citazione a presentarsi dinanzi al Tribunale di Como per la data del 6 maggio 2019. Tuttavia, in data 3 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] era arrestato e tradotto in carcere per altra causa (vedi documentazione allegata). In sostanza, la conoscenza effettiva del procedimento a suo carico era stata desunta esclusivamente dall'elezione di do- micilio presso il difensore d'ufficio, mentre in realtà avveniva solo con la notifica in carcere dell'atto di citazione in appello. In data 6 maggio 2019, il Tribunale di Como aveva dichiarato l'assenza dell'im- putato, stante la regolarità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio al difensore nominato d'ufficio; in seguito, il procedimento seguiva il suo corso per tutto il giudizio di primo grado, sebbene il difensore d'ufficio non avesse rapporti con l'im- putato. La citazione a giudizio della Corte di appello era stata eseguita nel luogo di de- tenzione dell'imputato che designava nell'occasione il difensore di fiducia. Questi, con memoria dell'8 maggio 2022, chiedeva alla Corte di appello di dichiarare d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del luogo e della data di celebrazione del processo di primo grado.Alla luce del nuovo sistema normativo delineato dalla riforma dell'anno 2005, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata durante la fase delle indagini, non poteva essere ritenuta sufficiente. La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non costituisce di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza; il Tribunale avrebbe dovuto disporre nuove ricerche ed acquisire la certi- ficazione di assenza dello stato detentivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In ordine all'unico motivo di ricorso e al primo profilo attinente al dedotto difetto di conoscenza del processo, va ricordato che nella fattispecie in esame, il giorno del fatto, [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva il verbale di P.G., in cui dichiarava di voler ricevere le notifiche del processo presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen.. Si tratta di una delle situazioni tipizzate dall'art. 420 bis cod. proc..pen., in cui opera una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, che può essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420 bis, comma 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629 bis, comma 1, cod. proc. pen.) dimostri la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del pro- cesso" (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Non è sufficiente la regolarità delle notifiche o la nomina del difensore di fiducia a dare certezza in ordine alla conoscenza del procedimento, ma grava comunque sull'imputato l'onere di provare la sua incolpevole mancata conoscenza dei successivi sviluppi dello stesso. Sempre le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) hanno successivamente affermato il principio dell'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica, che aveva portato il legislatore anche ad introdurre la nuova disciplina della restituzione in termini, fino alla riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 con la quale, in dichiarata continuità con l'introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia, introducendo, in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento in- terno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, il processo in assenza "volontaria" dell'imputato. L'imputato, pertanto, deve essere portato direttamente e personalmente a cono- scenza della vocatio in ius, restando in sua facoltà la scelta di non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresen- tato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo deve essere sospeso. [OSCURATO:PERSONA] hanno poi precisato che "[...] non è in alcun modo soste'- nibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni rein- trodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare defi- nitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU [...]". L'art. 420 quater cod. proc. pen., peraltro, prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudi- ziaria». La disposizione, quindi, dimostra che il sistema è incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione. Ancora secondo le Se- zioni Unite Ismail, l'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen., nell ottica di una com- prensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una noti- fica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. L'art. 420 bis cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell'interessato, la notifica sia stata "possibile" a mani di soggetti diversi dall'interes- sato. In questi soli casi, si "tipizza" la certezza di conoscenza della chiamata in giu- dizio per il dato giorno. Ai sensi dell'art. 420 bis cit., la sua effettuazione porta ragio- nevolmente a ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolar- mente notificatogli, ancorché non a mani proprie. Si tratta, tuttavia, di una verifica che il giudice deve fare caso per caso, in con- creto, dovendosi chiarire in tal senso la portata delle condizioni previste dall'art. 420 bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, non massimata sul punto, Rv. 283019). Ebbene, passando all'esame della fattispecie in oggetto, non emergono elementi idonei per poter affermare che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza del processo a suo carico. Il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, ben consapevole che le notificazioni sarebbero pervenute presso detto difensore e non intendeva pren- dere contatto con lui, ma nella consapevolezza dell'esistenza di un procedimento pe- nale e della serietà di tale evenienza successivamente nominava un difensore di fi- ducia.Il mancato impegno di [OSCURATO:PERSONA] nell'assunzione di informazioni dal domicilia- tario sugli sviluppi del procedimento e la scelta di non stabilire contatti con la persona da lui designata come fiduciaria dei propri interessi sono indicativi di quel quantum di responsabilità necessario ad escludere che la sua assenza in giudizio sia stata cau- sata dall'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo a suo carico (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G, Rv. 284460, relativo a fattispecie analoga). Il ricorrente nemmeno allega di aver provato ad informarsi o comunque ad atti- varsi, ponendo in essere un minimo della diligenza richiesta dalla norma (che legit- tima il giudizio in assenza anche nei confronti di chi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento). 1.2. In relazione alla seconda sottocensura, va premesso che, secondo la difesa, l'imputato detenuto dovrebbe ricevere sempre le notifiche personalmente qualora sia detenuto, anche in caso di dichiarazione o elezione di domicilio. In realtà, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte è ben più ar- ticolato di quello esposto dal ricorrente: le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio e tale disciplina deve tro- vare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei con- fronti del detenuto "per altra causa" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). In motivazione, infatti, le Sezioni Unite hanno precisato che: "[...] lo stato di detenzione, ove l'imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi". Di conseguenza, poiché per eseguire le notificazioni, l'auto- rità giudiziaria non ha alcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo [...], legittimamente esegue le notifiche con le modalità previste per l'imputato non detenuto [...]". In linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite, la Corte di merito ha logicamente evidenziato che, nella fattispecie, la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] non risultava dalle carte del processo di primo grado e non era rappresentata dal difensore in udienza, che, peraltro, non forniva indicazioni tali da far presumere l'assenza di suoi contatti con l'imputato o la conoscenza dello stato detentivo del proprio assistito. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process