CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2020 (dep. il giorno 28 gennaio 2021) la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO avverso l'ordinanza del 19 giugno 2020 con la quale la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo - irrogata al LOMBARDO con sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 17 febbraio 2000 - con quella di trent'anni di reclusione.2. Con atto spedito il 21 giugno 2021 (e pervenuto il 23 giugno 2021) il difensore di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO, [OSCURATO:PERSONA] PAMMOLLI ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la riferita ordinanza resa dalla Settima Sezione penale, denunciando l'«errore materiale e sostanziale» in cui sarebbe incorsa questa Corte nel rendere il provvedimento impugnato, nonché la violazione degli artt. 3, 5, 6 e 7, Carta E.D.U., degli artt.3 e 27 Cost., e dell'art. 78 cod. proc pen. Il ricorrente: - ha assunto l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza già resa da questa Corte che, pur avendo dato conto della possibilità di sostituire la pena dell'ergastolo con una sanzione temporanea, ha poi negato tale asserto con argomentazioni che non hanno consentito di comprendere le ragioni del rigetto della richiesta difensiva (recte: dell'inammissibilità del.ricorso); - ha rappresentato che, contrariamente a quanto esposto nell'ordinanza impugnata, il LOMBARDO aveva chiesto che il processo si celebrasse nelle forme del rito abbreviato tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000, quantunque tale istanza sia stata ingiustamente rigettata, tanto che il processo di appello si è concluso con sentenza del 17, febbraio 2000. Dunque, il LOMBARDO avrebbe dovuto fruire delle disposizioni più favorevoli (operanti nel detto lasso temporale) e l'ordinanza di questa Corte sarebbe un «atto abnorme», affetto da evidenti errori sostanziali e materiali e da evidenti contraddizioni nella motivazione. Tanto più che: la pena dell'ergastolo sarebbe in contrasto con i princìpi esposti «da varie sentenze anche attuali e recenti della Corte Europea dei diritti umani» e dovrebbe ravvisarsi un contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost.; e nei confronti di uno dei coimputati del ricorrente sarebbe stata revocata la pena dell'ergastolo «per gli stessi motivi addotti dal LOMBARDO» e su tale profilo il provvedimento impugnato non avrebbe motivato. 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente ragione che è stato proposto da un difensore privo di procura speciale («è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.»: Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 - 01). Invero, all'atto di impugnazione (come esposto, spedito a mezzo posta) non è compiegato alcunché; e in atti risulta soltanto la nomina difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che il LOMBARDO aveva effettuato il 15 settembre 2020 perché lo assistesse nel giudizio di legittimità all'esito del quale è stata resa l'ordinanza qui impugnata. 4. Tanto rilevato, non basti aggiungere che: - «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «nei termini predetti, l'errore è rilevante quando sia connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso»; «qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); - dunque, tra le allegazioni del ricorrente, può rientrare nel perimetro in cui può ritualmente dedursi l'errore di fatto soltanto quella secondo cui l'ordinanza qui impugnata erroneamente avrebbe escluso che il LOMBARDO aveva chiesto il processo si celebrasse nelle forme del rito abbreviato tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000 (cfr. art. 30, comma 1, lett. ), legge 16 dicembre 1999, n. 479); - tuttavia, come si trae dal testo della stessa ordinanza, dopo aver riportato la normativa applicabile e dato conto dei principi giurisprudenziali sul punto - profili, come appena esposto, estranei al rimedio qui azionato -, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del LOMBARDO perché ha rilevato che quest'ultimo è stato giudicato all'esito di giudizio ordinario (con sentenza del 17 febbraio 2000) e, pertanto, secondo i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità ha escluso nella specie la sussistenza dei presupposti per ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. (a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia);- quindi, l'ordinanza impugnata non si è fondata - come, invece, assunto dalla difesa - sull'erroneo presupposto che il LOMBARDO non avesse chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato nel periodo compreso tra il 2 gennaio' 2000 e il 24 novembre 2000. Ne deriva che non ricorre con evidenza l'asserito errore percettivo che avrebbe inciso sul processo formativo della volontà del Giudice di legittimità. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] JO Il presente provvedimento, redatto dal [OSCURATO:PERSONA], viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente normativa emergenziale sanitaria - a raggiungere l'Ufficio (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.).