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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29542/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 56-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; 2022 - intimata - 2313 avverso la sentenza n. 502/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2015 R.G.N. 155/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della propria datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto il versamento al Fondo pensione complementare Byblos della contribuzione dovuta, avendo Falavigna optato dal febbraio 2008 per il versamento dell'intero t.f.r. al fondo stesso.

La Corte confermava altresì la sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni pari all'importo dei contributi non versati.

Riteneva la Corte che la domanda di condanna al pagamento dei contributi non potesse essere accolta in mancanza del fondo Byblos non evocato in giudizio dall'appellante e non potendo, per il principio del contraddittorio ex art.101 c.p.c., alcun soggetto rimasto estraneo al processo essere inciso nella sua sfera giuridica, seppure si tratti di soggetto destinatario di versamenti o pagamenti.

Quanto alla domanda risarcitoria, riteneva la Corte che mancasse l'attualità del pregiudizio, non essendo ancora maturato, ai sensi dell'art.11 d.

Igs. n.252/05, il diritto alla prestazione pensionistica complementare in capo a Falavigna.

In secondo luogo, il danno risarcibile non avrebbe potuto essere quello chiesto, pari all'ammontare dei contributi, poiché "la restituzione dei contributi versati non poteva costituire, sotto nessun profilo, il risarcimento del diritto alla prestazione pensionistica integrativa".

Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo ai sensi dell'art.327 c.p.c., come modificato dall'art.46

I. n.69/09.

La nuova formulazione dell'art.327 c.p.c., ai sensi dell'art.58, co.1

I. n.69/09, opera per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della

I. n.69/09, ovvero dopo il 4.7.2009.

Nel caso di specie il ricorso in primo grado è stato notificato il 20.7.2012, sicché il ricorso in cassazione doveva essere notificato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

Ciò non è avvenuto: la sentenza d'appello è - stata pubblicata il 3.6.2015, mentre il ricorso è stato notifica'solo in data 31.12.2015.

Nulla sulle spese essendo rimasta intimata la società. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che, attesa l'inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 9.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 56-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; 2022 - intimata - 2313 avverso la sentenza n. 502/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2015 R.G.N. 155/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della propria datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto il versamento al Fondo pensione complementare Byblos della contribuzione dovuta, avendo Falavigna optato dal febbraio 2008 per il versamento dell'intero t.f.r. al fondo stesso. La Corte confermava altresì la sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni pari all'importo dei contributi non versati. Riteneva la Corte che la domanda di condanna al pagamento dei contributi non potesse essere accolta in mancanza del fondo Byblos non evocato in giudizio dall'appellante e non potendo, per il principio del contraddittorio ex art.101 c.p.c., alcun soggetto rimasto estraneo al processo essere inciso nella sua sfera giuridica, seppure si tratti di soggetto destinatario di versamenti o pagamenti. Quanto alla domanda risarcitoria, riteneva la Corte che mancasse l'attualità del pregiudizio, non essendo ancora maturato, ai sensi dell'art.11 d. Igs. n.252/05, il diritto alla prestazione pensionistica complementare in capo a Falavigna. In secondo luogo, il danno risarcibile non avrebbe potuto essere quello chiesto, pari all'ammontare dei contributi, poiché "la restituzione dei contributi versati non poteva costituire, sotto nessun profilo, il risarcimento del diritto alla prestazione pensionistica integrativa". Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo ai sensi dell'art.327 c.p.c., come modificato dall'art.46 I. n.69/09. La nuova formulazione dell'art.327 c.p.c., ai sensi dell'art.58, co.1 I. n.69/09, opera per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della I. n.69/09, ovvero dopo il 4.7.2009. Nel caso di specie il ricorso in primo grado è stato notificato il 20.7.2012, sicché il ricorso in cassazione doveva essere notificato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. Ciò non è avvenuto: la sentenza d'appello è - stata pubblicata il 3.6.2015, mentre il ricorso è stato notifica'solo in data 31.12.2015. Nulla sulle spese essendo rimasta intimata la società. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che, attesa l'inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 9.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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