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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36758/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermato la condanna, rispettivamente, per i reati di furto aggravato e di minaccia. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha congruamente applicato i principi di cui a consolidata giurisprudenza sul punto, rilevando invero come l'aver visionato le videoriprese solo in epoca successiva il fatto e, soprattutto, sulla base di controlli occasionali e/o a campione, non permetta di individuare nella vigilanza posta in essere nei supermercati quel carattere di continuità che consentirebbe l'esclusione della circostanza in esame (ex multis Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso relativo a [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, tra cui, nel presente caso, la sussistenza di precedenti penali in capo all'imputato.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva in capo a [OSCURATO:PERSONA], non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", verifica il cui esperimento è pacifico nel caso di specie, avendo invero la Corte territoriale espressamente qualificato la fattispecie concreta quale esplicita dimostrazione dell'aggravarsi della pericolosità sociale dell'imputato.

Considerato che il quarto motivo di ricorso, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e con cui si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato in quanto non tiene conto della congrua motivazione adottata dalla Corte territoriale, la quale ha implicitamente escluso la possibile applicazione della norma in questione in ragione della ritenuta gravità del fatto nonché della affermata carica criminale dell'imputata.

Rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto con la memoria depositata X nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], agli atti è presenti la querela, presentata dalla persona offesa il 12 gennaio 2018.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Il Presidente R/95,31zzu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermato la condanna, rispettivamente, per i reati di furto aggravato e di minaccia. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha congruamente applicato i principi di cui a consolidata giurisprudenza sul punto, rilevando invero come l'aver visionato le videoriprese solo in epoca successiva il fatto e, soprattutto, sulla base di controlli occasionali e/o a campione, non permetta di individuare nella vigilanza posta in essere nei supermercati quel carattere di continuità che consentirebbe l'esclusione della circostanza in esame (ex multis Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso relativo a [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, tra cui, nel presente caso, la sussistenza di precedenti penali in capo all'imputato. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva in capo a [OSCURATO:PERSONA], non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", verifica il cui esperimento è pacifico nel caso di specie, avendo invero la Corte territoriale espressamente qualificato la fattispecie concreta quale esplicita dimostrazione dell'aggravarsi della pericolosità sociale dell'imputato. Considerato che il quarto motivo di ricorso, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e con cui si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato in quanto non tiene conto della congrua motivazione adottata dalla Corte territoriale, la quale ha implicitamente escluso la possibile applicazione della norma in questione in ragione della ritenuta gravità del fatto nonché della affermata carica criminale dell'imputata. Rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto con la memoria depositata X nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], agli atti è presenti la querela, presentata dalla persona offesa il 12 gennaio 2018. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Il Presidente R/95,31zzu
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