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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47578/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 (capo 1 di imputazione) e agli artt. 61 n. 2 e 495, comma 1 cod. pen. (capo 2), unificati nel vincolo della continuazione, tuttavia concedendo al prevenuto il beneficio della non menzione;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata sussistenza del reato ex art. 495 cod. pen. in luogo del c.d.

"falso innocuo", è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta all'obiezione sulla innocuità del falso in dichiarazione, richiamandosi, da un lato, all'idoneità della condotta a configurare la falsa dichiarazione e, dall'altro, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di cui all'art.495 cod. pen. ha natura istantanea, che si consuma nel momento stesso in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, a nulla rilevando, pertanto, la successiva dichiarazione veritiera dell'imputato né la perquisizione personale sullo stesso effettuata dagli operanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, con la citazione di Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, dep. 2022, Rv. 282650);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 (capo 1 di imputazione) e agli artt. 61 n. 2 e 495, comma 1 cod. pen. (capo 2), unificati nel vincolo della continuazione, tuttavia concedendo al prevenuto il beneficio della non menzione; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata sussistenza del reato ex art. 495 cod. pen. in luogo del c.d. "falso innocuo", è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta all'obiezione sulla innocuità del falso in dichiarazione, richiamandosi, da un lato, all'idoneità della condotta a configurare la falsa dichiarazione e, dall'altro, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di cui all'art.495 cod. pen. ha natura istantanea, che si consuma nel momento stesso in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, a nulla rilevando, pertanto, la successiva dichiarazione veritiera dell'imputato né la perquisizione personale sullo stesso effettuata dagli operanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, con la citazione di Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, dep. 2022, Rv. 282650); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 47578/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris