CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12087/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione del mancato inizio di una revisione critica rispetto al grave reato commesso e per la conseguente necessità di un congruo periodo di osservazione al fine di verificare il concreto livello di rieducazione raggiunto dall'odierno ricorrente; Rilevato pertanto che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marz