Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29488/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla confisca per equivalente disposta in relazione ai reati dichiarati prescritti, con inammissibilità del ricorso nel resto. udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ravenna, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i delitti di cui agli articoli 81 cod. pen., 2 d.

Igs. 74/2000, in riferimento alle annualità di imposta 2013, 2014 e 2015 (capo R), 8 d.

Igs. 74/2000,1 d.„)relativamente a fatture emesse fino al 15/09/2015 (capo S), dichiarava non doversi procedere in relazione a talune imputazioni, essendo i relativi reati estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena in anni uno e mesi uno di reclusione (anni 1 in relazione al capo R e mesi 1 in relazione al capo S).

2. Avverso tale sentenza, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorre l'imputato.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli articoli 157 e 159 cod. pen., in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con riferimento al capo R); il ricorrente evidenzia in proposito un'asserita contraddizione tra la motivazione e il dispositivo.

La motivazione, infatti, espressamente (pag. 19) stabilisce che «alla data odierna è ampiamente decorso il termine di 10 anni necessario a prescrivere per il [capo] R) - con riferimento all'anno di imposta 2013 (prescritto al 30 settembre 2024 + 97 giorni di sospensione) ed all'anno di imposta 2014 (prescritto al 23 maggio 2025 + 97 giorni di sospensione 28 agosto 2025), nonché in riferimento al capo S), prescritto con riferimento all'anno di imposta 2014 ... [omissis] ... mentre non risulta estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui al capo S) con ultima FOI al 15 settembre 2015 (15 settembre 2025 + 97 giorni di sospensione 21 dicembre 2025)».

Il dispositivo, invece, dopo aver dato atto del riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, contiene - in relazione al capo R) - un esplicito riferimento alla annualità 2014, in relazione alla quale invece il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, nonché mancanza e vizio di motivazione, in relazione alla mancata risposta della Corte territoriale in ordine sia all'origine della sospensione della prescrizione per 97 giorni, sia in relazione all'omessa precisa indicazione dei periodi di sospensione della prescrizione indicati in sentenza.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge, nonché mancanza e vizio di motivazione, in relazione alla omessa risposta alla censura difensiva relativa al delitto di cui al capo S), in riferimento al quale la sentenza è totalmente priva di motivazione, che si limita a parlare esclusivamente del capo R).

2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge, nonché mancanza e vizio di motivazione, in relazione alla confisca diretta e per equivalente.

La discrasia, indicata al primo motivo, tra motivazione e dispositivo proietta inevitabilmente i suoi effetti anche sulla disposta confisca.

Inoltre, ai fini della confisca per equivalente, la sentenza avrebbe dovuto prima verificare l'indisponibilità di beni da sottoporre a confisca diretta.

Ancora, stante la natura punitiva della confisca di valore, la sentenza avrebbe dovuto quantificare il profitto conseguito da ciascun imputato, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

22.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla identità dell'imputato (chiamato Enzo anziché [OSCURATO:PERSONA]) e alla indicazione del numero di ruolo in appello (1755/2024 anziché 2200/2024). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Il primo motivo è fondato.

Il dispositivo della sentenza, dopo aver dato atto del riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, contiene - in relazione al capo R) - un esplicito riferimento alla annualità 2014, in relazione alla quale invece il reato era già prescritto alla data di pronuncia della sentenza.

L'errore in cui è occorsa la Corte territoriale appare evidente alla luce del contenuto della motivazione della stessa sentenza impugnata, la quale, espressamente (pag. 19) stabilisce «alla data odierna è ampiamente decorso il termine di 10 anni necessario a prescrivere per il [capo] R) - con riferimento all'anno di imposta 2013 (prescritto al 30 settembre 2024 + 97 giorni di sospensione) ed all'anno di imposta 2014 (prescritto al 23 maggio 2025 + 97 giorni di sospensione 28 agosto 2025), nonché in riferimento al capo S), prescritto con riferimento all'anno di imposta 2014 ... [omissis] ... mentre non risulta estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui al capo S con ultima FOI al 15 settembre 2015 (15 settembre 2025 + 97 giorni di sospensione 21 dicembre 2025)».

La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio in riferimento al capo R) relativo all'annualità 2014, perché il reato è estinto per prescrizione.

Non è invece necessario procedere a modifica, in parte qua, del trattamento sanzionatorio.

Vero è che il dispositivo riporta - erroneamente - anche l'annualità 2014; tuttavia, a pag. 21, par. 6.6, la sentenza, nel quantificare la pena a carico del [OSCURATO:PERSONA], procede alla sua determinazione in anni uno e mesi sei (poi ridotta per le generiche ad anni uno) in relazione al capo R), aumentata di un mese per il capo S).

Non procedendo ad alcun aumento per la continuazione interna, appare evidente che i secondi giudici hanno ritenuto la colpevolezza dell'imputato in riferimento alla sola annualità 2015, mentre l'indicazione, contenuta nel dispositivo, dell'annualità 2014, costituiva un evidente (ulteriore) errore, che non ha comunque sortito alcun effetto negativo sul trattamento sanzionatorio.

3. Il secondo motivo è fondato.

La doglianza relativa all'annualità 2014 del capo R) è assorbita dall'accoglimento del primo motivo. 3 ,6Quanto al capo S), per un verso non è stato possibile rinvenire, in atti, il solo verbale di udienza del 13/04/2021, mentre da nessun altro verbale emerge un rinvio con sospensione del corso della prescrizione per 97 giorni.

Per altro verso, quanto al rinvio di 21 giorni disposto in data 12 gennaio 2023, dal relativo verbale di udienza emerge che il Tribunale, nell'accogliere l'istanza di rinvio per legittimo impedimento proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha separato la relativa posizione e rinviato, limitatamente a tale imputata, all'udienza del 2 febbraio 2023, con sospensione del corso della prescrizione.

Per le residue posizioni, invece, il processo è proseguito, tanto che, alla stessa udienza del 12 gennaio 2023, il pubblico ministero, per [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le sue conclusioni.

Per le suesposte ragioni, delle sospensioni del corso della prescrizione in parola non è possibile tenersi conto e, .pertanto, il reato di cui al capo S) risulta prescritto il 15 settembre 2025, prima della pronuncia della sentenza di appello.

La statuizione di responsabilità in parola deve essere quindi annullata senza rinvio, posto che è pacificamente ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche come unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01).

4. La terza censura, in cui il ricorrente si duole del fatto che, a fronte della proposizione di un motivo di appello (il primo), in cui si contestavano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo dei reati di cui ai capi R), S) e T), la sentenza contiene motivazione solo sul capo R), mentre nulla dice sul capo S), è assorbita dalla declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo S).

Va infatti ribadito il principio secondo cui l'obbligo di immediata declaratoria di non procedibilità ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen. importa che la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01), evidenza che, nel caso in parola, non sussiste, posto che l'apparato argomentativo contenuto in sentenza in relazione al capo R), in cui da un lato si confermava la esistenza di competenze specifiche del ricorrente (tali da non consentire di escludere l'elemento psicologico del reato), e, dall'altro, si sottolineava l'esistenza di dichiarazioni a contenuto sostanzialmente confessori°, pur in assenza di espresso rinvio, è perfettamente applicabile anche al capo S).

5. Il quarto motivo è fondato, ma per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente.La sentenza impugnata dispone a carico del [OSCURATO:PERSONA] la confisca diretta e per equivalente in relazione ai reati per cui è stato ritenuto colpevole e ordina, altresì, la confisca diretta nei confronti di tutti gli imputati per i quali è stata dichiarata la prescrizione del reato.

Detta confisca, tuttavia, in primo grado non era stata disposta, né il pubblico ministero, sul punto, ha interposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte di appello, così statuendo, abbia violato il divieto di reformatío in peius, stabilito dall'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen..

Sez. 3, n. 12728 del 14/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m. ha in proposito di recente ribadito che il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave.

Non può quindi essere ritenuta ammissibile, stante il dettato dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261597, e Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919).

Il principio è stato successivamente ribadito da altra pronuncia (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Rv. 274578), in cui si è ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione abbia disposto la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (in tal senso, anche Sez. 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096, la quale ha affermato, seppure in un diverso settore, che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius, tenuto conto altresì della natura di tale confisca.

In motivazione la Corte ha precisato - anche in questo caso - che all'omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.).

Pacificamente, la giurisprudenza di legittimità ritiene (v.

Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801-04) che la violazione del divieto di reformatio in peius sia rilevabile d'ufficio nel corso del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della natura sostanzialmente penale riconosciuta al disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che incide sulla legalità della pena e va, quindi, ricondotto all'alveo di tutela convenzionale delineato dall'art. 7 CEDU.

La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio in riferimento alla confisca. 5La fondatezza di tale motivo di impugnazione non può in ogni caso comportare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato di cui al capo R), in riferimento all'annualità 2015, atteso che il relativo termine maturerà non prima del dicembre 2026.

6. Il quinto motivo, in cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla identità dell'imputato (chiamato Enzo anziché [OSCURATO:PERSONA]) e alla indicazione del numero di ruolo in appello (1755/2024 anziché 2200/2024), è manifestamente infondato.

L'errore sulle generalità e il numero di ruolo in appello costituiscono mere irregolarità che non determinano nullità.

Quanto al primo aspetto, questa Corte ritiene che, in caso di attribuzione all'imputato di generalità erronee, per incertezza nella sua individuazione anagrafica, è possibile procedere alla rettifica mediante la procedura di correzione dell'errore materiale (Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, Dagrada, Rv. 254772 - 01; Sez. 1, n. 3949 del 06/12/2007, Scatola, Rv. 238376 - 01) e che, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato - circostanza peraltro neppure dedotta dal ricorrente, con conseguente genericità della doglianza - è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32641 del 16/04/2018, Ben, Rv. 273713 - 01).

Del pari, l'erronea indicazione del numero di ruolo in appello non costituisce nullità, essendo pacifico che l'esistenza di vizi formali concernenti l'indicazione del giudice non è causa di nullità quando dal contesto e dal contenuto del provvedimento risulti chiaramente identificabile il giudice che lo ha emesso (Sez. 6, n. 2973 del 23/07/1992, Tortora, Rv. 191943 - 01).

Nel caso di specie, tuttavia, neppure ricorrono i presupposti per attivare la procedura di cui all'articolo 130 cod. proc. pen., posto che essi ricorrono «solo quando si tratta di difformità meramente esteriori tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione, ossia tra la sua volontà e la forma in cui essa è stata espressa, quando tale difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento», (Sez. 1, n. 3961 del 06/10/1993, Rutigliano, Rv. 195447 - 01; Sez. 1, n. 1942 del 11/12/2024, dep. 2025, Gabbai, n.m.), mentre, sia l'erronea indicazione del nominativo dell'imputato nel corpo della sentenza, che quella del numero di ruolo, non costituiscono difformità tra il pensiero del giudice e la sua espressione, bensì mera irregolarità, che non rileva ove sia comunque possibile identificare il giudice che ha emesso il provvedimento e il contenuto dello stesso.

7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui al capo R), in riferimento al periodo di imposta 2014, e in relazione al reato di cui al capo S), perché estinti per prescrizione, nonché alla confisca, in quanto disposta in violazione dell'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen..

68. In conclusione, eliminata la pena detentiva di un mese di reclusione, disposta quale aumento ex art. 81 cod. pen. relativo al reato satellite di cui al capo S), dichiarato prescritto, residua la pena finale di anni uno di reclusione come già determinata dai giudici di merito per l'unico persistente reato, ovvero quello di cui al capo R) in relazione all'anno 2015.

9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteAlberto [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], - 4 ti,u-2, 2026 IL \ 1 !icin 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla confisca per equivalente disposta in relazione ai reati dichiarati prescritti, con inammissibilità del ricorso nel resto. udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ravenna, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i delitti di cui agli articoli 81 cod. pen., 2 d. Igs. 74/2000, in riferimento alle annualità di imposta 2013, 2014 e 2015 (capo R), 8 d. Igs. 74/2000,1 d.„)relativamente a fatture emesse fino al 15/09/2015 (capo S), dichiarava non doversi procedere in relazione a talune imputazioni, essendo i relativi reati estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena in anni uno e mesi uno di reclusione (anni 1 in relazione al capo R e mesi 1 in relazione al capo S). 2. Avverso tale sentenza, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorre l'imputato. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli articoli 157 e 159 cod. pen., in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con riferimento al capo R); il ricorrente evidenzia in proposito un'asserita contraddizione tra la motivazione e il dispositivo. La motivazione, infatti, espressamente (pag. 19) stabilisce che «alla data odierna è ampiamente decorso il termine di 10 anni necessario a prescrivere per il [capo] R) - con riferimento all'anno di imposta 2013 (prescritto al 30 settembre 2024 + 97 giorni di sospensione) ed all'anno di imposta 2014 (prescritto al 23 maggio 2025 + 97 giorni di sospensione 28 agosto 2025), nonché in riferimento al capo S), prescritto con riferimento all'anno di imposta 2014 ... [omissis] ... mentre non risulta estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui al capo S) con ultima FOI al 15 settembre 2015 (15 settembre 2025 + 97 giorni di sospensione 21 dicembre 2025)». Il dispositivo, invece, dopo aver dato atto del riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, contiene - in relazione al capo R) - un esplicito riferimento alla annualità 2014, in relazione alla quale invece il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, nonché mancanza e vizio di motivazione, in relazione alla mancata risposta della Corte territoriale in ordine sia all'origine della sospensione della prescrizione per 97 giorni, sia in relazione all'omessa precisa indicazione dei periodi di sospensione della prescrizione indicati in sentenza. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge, nonché mancanza e vizio di motivazione, in relazione alla omessa risposta alla censura difensiva relativa al delitto di cui al capo S), in riferimento al quale la sentenza è totalmente priva di motivazione, che si limita a parlare esclusivamente del capo R). 2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge, nonché mancanza e vizio di motivazione, in relazione alla confisca diretta e per equivalente. La discrasia, indicata al primo motivo, tra motivazione e dispositivo proietta inevitabilmente i suoi effetti anche sulla disposta confisca. Inoltre, ai fini della confisca per equivalente, la sentenza avrebbe dovuto prima verificare l'indisponibilità di beni da sottoporre a confisca diretta. Ancora, stante la natura punitiva della confisca di valore, la sentenza avrebbe dovuto quantificare il profitto conseguito da ciascun imputato, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione. 22.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla identità dell'imputato (chiamato Enzo anziché [OSCURATO:PERSONA]) e alla indicazione del numero di ruolo in appello (1755/2024 anziché 2200/2024). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Il primo motivo è fondato. Il dispositivo della sentenza, dopo aver dato atto del riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, contiene - in relazione al capo R) - un esplicito riferimento alla annualità 2014, in relazione alla quale invece il reato era già prescritto alla data di pronuncia della sentenza. L'errore in cui è occorsa la Corte territoriale appare evidente alla luce del contenuto della motivazione della stessa sentenza impugnata, la quale, espressamente (pag. 19) stabilisce «alla data odierna è ampiamente decorso il termine di 10 anni necessario a prescrivere per il [capo] R) - con riferimento all'anno di imposta 2013 (prescritto al 30 settembre 2024 + 97 giorni di sospensione) ed all'anno di imposta 2014 (prescritto al 23 maggio 2025 + 97 giorni di sospensione 28 agosto 2025), nonché in riferimento al capo S), prescritto con riferimento all'anno di imposta 2014 ... [omissis] ... mentre non risulta estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui al capo S con ultima FOI al 15 settembre 2015 (15 settembre 2025 + 97 giorni di sospensione 21 dicembre 2025)». La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio in riferimento al capo R) relativo all'annualità 2014, perché il reato è estinto per prescrizione. Non è invece necessario procedere a modifica, in parte qua, del trattamento sanzionatorio. Vero è che il dispositivo riporta - erroneamente - anche l'annualità 2014; tuttavia, a pag. 21, par. 6.6, la sentenza, nel quantificare la pena a carico del [OSCURATO:PERSONA], procede alla sua determinazione in anni uno e mesi sei (poi ridotta per le generiche ad anni uno) in relazione al capo R), aumentata di un mese per il capo S). Non procedendo ad alcun aumento per la continuazione interna, appare evidente che i secondi giudici hanno ritenuto la colpevolezza dell'imputato in riferimento alla sola annualità 2015, mentre l'indicazione, contenuta nel dispositivo, dell'annualità 2014, costituiva un evidente (ulteriore) errore, che non ha comunque sortito alcun effetto negativo sul trattamento sanzionatorio. 3. Il secondo motivo è fondato. La doglianza relativa all'annualità 2014 del capo R) è assorbita dall'accoglimento del primo motivo. 3 ,6Quanto al capo S), per un verso non è stato possibile rinvenire, in atti, il solo verbale di udienza del 13/04/2021, mentre da nessun altro verbale emerge un rinvio con sospensione del corso della prescrizione per 97 giorni. Per altro verso, quanto al rinvio di 21 giorni disposto in data 12 gennaio 2023, dal relativo verbale di udienza emerge che il Tribunale, nell'accogliere l'istanza di rinvio per legittimo impedimento proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha separato la relativa posizione e rinviato, limitatamente a tale imputata, all'udienza del 2 febbraio 2023, con sospensione del corso della prescrizione. Per le residue posizioni, invece, il processo è proseguito, tanto che, alla stessa udienza del 12 gennaio 2023, il pubblico ministero, per [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le sue conclusioni. Per le suesposte ragioni, delle sospensioni del corso della prescrizione in parola non è possibile tenersi conto e, .pertanto, il reato di cui al capo S) risulta prescritto il 15 settembre 2025, prima della pronuncia della sentenza di appello. La statuizione di responsabilità in parola deve essere quindi annullata senza rinvio, posto che è pacificamente ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche come unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01). 4. La terza censura, in cui il ricorrente si duole del fatto che, a fronte della proposizione di un motivo di appello (il primo), in cui si contestavano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo dei reati di cui ai capi R), S) e T), la sentenza contiene motivazione solo sul capo R), mentre nulla dice sul capo S), è assorbita dalla declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo S). Va infatti ribadito il principio secondo cui l'obbligo di immediata declaratoria di non procedibilità ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen. importa che la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01), evidenza che, nel caso in parola, non sussiste, posto che l'apparato argomentativo contenuto in sentenza in relazione al capo R), in cui da un lato si confermava la esistenza di competenze specifiche del ricorrente (tali da non consentire di escludere l'elemento psicologico del reato), e, dall'altro, si sottolineava l'esistenza di dichiarazioni a contenuto sostanzialmente confessori°, pur in assenza di espresso rinvio, è perfettamente applicabile anche al capo S). 5. Il quarto motivo è fondato, ma per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente.La sentenza impugnata dispone a carico del [OSCURATO:PERSONA] la confisca diretta e per equivalente in relazione ai reati per cui è stato ritenuto colpevole e ordina, altresì, la confisca diretta nei confronti di tutti gli imputati per i quali è stata dichiarata la prescrizione del reato. Detta confisca, tuttavia, in primo grado non era stata disposta, né il pubblico ministero, sul punto, ha interposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte di appello, così statuendo, abbia violato il divieto di reformatío in peius, stabilito dall'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen.. Sez. 3, n. 12728 del 14/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m. ha in proposito di recente ribadito che il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave. Non può quindi essere ritenuta ammissibile, stante il dettato dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261597, e Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919). Il principio è stato successivamente ribadito da altra pronuncia (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Rv. 274578), in cui si è ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione abbia disposto la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (in tal senso, anche Sez. 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096, la quale ha affermato, seppure in un diverso settore, che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius, tenuto conto altresì della natura di tale confisca. In motivazione la Corte ha precisato - anche in questo caso - che all'omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.). Pacificamente, la giurisprudenza di legittimità ritiene (v. Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801-04) che la violazione del divieto di reformatio in peius sia rilevabile d'ufficio nel corso del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della natura sostanzialmente penale riconosciuta al disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che incide sulla legalità della pena e va, quindi, ricondotto all'alveo di tutela convenzionale delineato dall'art. 7 CEDU. La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio in riferimento alla confisca. 5La fondatezza di tale motivo di impugnazione non può in ogni caso comportare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato di cui al capo R), in riferimento all'annualità 2015, atteso che il relativo termine maturerà non prima del dicembre 2026. 6. Il quinto motivo, in cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla identità dell'imputato (chiamato Enzo anziché [OSCURATO:PERSONA]) e alla indicazione del numero di ruolo in appello (1755/2024 anziché 2200/2024), è manifestamente infondato. L'errore sulle generalità e il numero di ruolo in appello costituiscono mere irregolarità che non determinano nullità. Quanto al primo aspetto, questa Corte ritiene che, in caso di attribuzione all'imputato di generalità erronee, per incertezza nella sua individuazione anagrafica, è possibile procedere alla rettifica mediante la procedura di correzione dell'errore materiale (Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, Dagrada, Rv. 254772 - 01; Sez. 1, n. 3949 del 06/12/2007, Scatola, Rv. 238376 - 01) e che, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato - circostanza peraltro neppure dedotta dal ricorrente, con conseguente genericità della doglianza - è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32641 del 16/04/2018, Ben, Rv. 273713 - 01). Del pari, l'erronea indicazione del numero di ruolo in appello non costituisce nullità, essendo pacifico che l'esistenza di vizi formali concernenti l'indicazione del giudice non è causa di nullità quando dal contesto e dal contenuto del provvedimento risulti chiaramente identificabile il giudice che lo ha emesso (Sez. 6, n. 2973 del 23/07/1992, Tortora, Rv. 191943 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, neppure ricorrono i presupposti per attivare la procedura di cui all'articolo 130 cod. proc. pen., posto che essi ricorrono «solo quando si tratta di difformità meramente esteriori tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione, ossia tra la sua volontà e la forma in cui essa è stata espressa, quando tale difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento», (Sez. 1, n. 3961 del 06/10/1993, Rutigliano, Rv. 195447 - 01; Sez. 1, n. 1942 del 11/12/2024, dep. 2025, Gabbai, n.m.), mentre, sia l'erronea indicazione del nominativo dell'imputato nel corpo della sentenza, che quella del numero di ruolo, non costituiscono difformità tra il pensiero del giudice e la sua espressione, bensì mera irregolarità, che non rileva ove sia comunque possibile identificare il giudice che ha emesso il provvedimento e il contenuto dello stesso. 7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui al capo R), in riferimento al periodo di imposta 2014, e in relazione al reato di cui al capo S), perché estinti per prescrizione, nonché alla confisca, in quanto disposta in violazione dell'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen.. 68. In conclusione, eliminata la pena detentiva di un mese di reclusione, disposta quale aumento ex art. 81 cod. pen. relativo al reato satellite di cui al capo S), dichiarato prescritto, residua la pena finale di anni uno di reclusione come già determinata dai giudici di merito per l'unico persistente reato, ovvero quello di cui al capo R) in relazione all'anno 2015. 9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteAlberto [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], - 4 ti,u-2, 2026 IL \ 1 !icin 7
Sentenza Cassazione n. 29488/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris