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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08257/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso 8018/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliato in ROMA in VIA L.

V. BERTARELLI presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12; –controricorrente – avverso la ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell’ambito del procedimento n. 2420/2019 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] chiese fosse riformato il provvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel proc.

R.G. 1485/201t, a suo tempo disposta, in via provvisoria dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il provvedimento di revoca trovava giustificazione nella circostanza che il difensore aveva fatto richiesta di distrazione delle spese, dichiarandosi anticipatario, con ciò stesso, si era reputato, rinunciando implicitamente al beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente del riferito Tribunale disattese l’opposizione, evocando a sostegno una pluralità di arresti di legittimità Avverso la riportata decisione l’interessato propone ricorso fondato su unitaria censura.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.93 cod. proc. civ. e 82, co. 2, d.P.R. n. 115/2002, assumendo che la decisione avversata poggiava su un orientamento di legittimità, successivamente sconfessato (cita Cass. n. 30418/2019).

Con il secondo viene dedotta violazione e mancata applicazione degli artt. 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002, 101, co. 2, 183, co. 4, 737 e segg. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., non avendo il Giudice previamente accertato se la richiesta di distrazione fosse da tenere in conto solo in caso di esito vittorioso e non quale rinuncia al beneficio.

Il ricorso è fondato.

Le SSUU di recente, dirimendo contrasto sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente (sentenza n. 8561, 26/3/2021, Rv. 660877).

Sulla scorta del citato precedente, non resta che cassare la decisione impugnata, perché il Giudice del rinvio si adegui al principio di diritto sopra riportato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 8018/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliato in ROMA in VIA L. V. BERTARELLI presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12; –controricorrente – avverso la ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell’ambito del procedimento n. 2420/2019 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] chiese fosse riformato il provvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel proc. R.G. 1485/201t, a suo tempo disposta, in via provvisoria dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Il provvedimento di revoca trovava giustificazione nella circostanza che il difensore aveva fatto richiesta di distrazione delle spese, dichiarandosi anticipatario, con ciò stesso, si era reputato, rinunciando implicitamente al beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Presidente del riferito Tribunale disattese l’opposizione, evocando a sostegno una pluralità di arresti di legittimità Avverso la riportata decisione l’interessato propone ricorso fondato su unitaria censura. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.93 cod. proc. civ. e 82, co. 2, d.P.R. n. 115/2002, assumendo che la decisione avversata poggiava su un orientamento di legittimità, successivamente sconfessato (cita Cass. n. 30418/2019). Con il secondo viene dedotta violazione e mancata applicazione degli artt. 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002, 101, co. 2, 183, co. 4, 737 e segg. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., non avendo il Giudice previamente accertato se la richiesta di distrazione fosse da tenere in conto solo in caso di esito vittorioso e non quale rinuncia al beneficio. Il ricorso è fondato. Le SSUU di recente, dirimendo contrasto sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente (sentenza n. 8561, 26/3/2021, Rv. 660877). Sulla scorta del citato precedente, non resta che cassare la decisione impugnata, perché il Giudice del rinvio si adegui al principio di diritto sopra riportato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così
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