CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 16755/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27585/2017 R.G. proposto da E.N.A.C. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] BRACONE, domiciliata in R oma , largo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro I.N.P.S.,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - avverso la s entenza n. 741/2017 de lla Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dell’Aviazione Civile – e poi confluita nell’E.N.A.C., convenne in giudizio , in seguito al pensionamento, l’ente datore di lavoro e l’I . N . P . S . , per chiedere l’accertamento del proprio diritto al Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] (TFS), ai sensi della legge n. 70 del 1975, in luogo del Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] (TFR) , ai sensi della legge n. 297 del 1982. A sostegno della domanda , l ’allora ricorrentesottolineava che l’E.N. A . C . , contrariamente a quanto previsto dalla sua legge istitutiva, non si era mai trasformato in ente pubblico economico, sicché sarebbe stato ingiustificato il trattamento economico terminativo di regime privatistico in luogo di quellotipico del pubblico impiego. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda e la sua decisione venne confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, cui si erano rivolti l’E.N.A.C. e, in via incidentale, l’I . N . P . S . Contro la sentenza della corte territoriale l’E . N . A . C . ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso , mentre l’I.N.P.S. è rimasto intimato . Il ricor so è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 d. lgs. n. 250/1997 e della legge n. 297/1982 nonché dell’art. 13 della legge n. 70/1975, in relazione dell’art. 360 n. 3c.p.c.».1.1. Il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia avvalorato la tesi della lavoratrice secondo cui l’art. 10, comma 3, della legge n. 250 del 1997 ( « Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell’aviazione civile, a decorrere dall’inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il maturato dell ’ indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all’Ente.») va interpretato in relazione necessaria e condizionante con la previsione di cui all’art. 1, comma 3, della medesima legge («L’E.N.A.C. è trasformato in ente pubblico economico non oltre il 31 luglio 1999.»). Secondo la corte territoriale , poiché la pur prevista trasformazione dell’E . N . A . C . in ente pubblico economico non è poi mai avvenuta, non sarebbe divenut o operativo neppure il previsto passa ggio del l’ ex personale della Direzione Generale dell’Aviazione Civile dal regime del TFS a quello del TFR. L’E.N.A.C. contesta siffatta interpretazione in combinato disposto delle due disposizioni di legge, evidenziando che il tenore letterale dell’art. 10, comma 3, della sua legge istitutiva (legge n. 250 del 1997)«non lascia alcun dubbio sulla volontà del Legislatore di applicare, ai lavoratori de quibus, compresa la ricorrente in primo grado, la normativa privatistica in materia di Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] » e che « nessuna norma del citato d.lgs., e in particolare l’art. 10, comma 3, subordina la sua applicazione all’avvenuta trasformazione dell’E.N.A.C. in ente pubblico economico». 1.2.Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare in una causa del tutto analoga alla presente, e qui intende ribadire, che:«Il tenore letterale della disposizione [ id est l’art. 10, comma 3, cit.], speciale rispetto alla disciplina generale dettata per l ’ impiego pubblico contrattualizzato, non consente in alcun modo di collegare la stessa alla previsione, contenuta nel terzo comma dell’art. 1, della trasformazione, mai attuata, dell’E.N.A.C. in ente pubblico economico. Il legislatore, infatti, non solo non ha condizionato espressamente, come sarebbe stato necessario, l ’ applicazione del nuovo regime alla diversa natura dell’ente, ma anzi ha con chiarezza reso indipendente dalla trasformazione l’operatività della disciplina del trattamento di fine rapporto, per la quale ha previsto un termine antecedente rispetto a quello fissato per la trasformazione (31 luglio 1999), ancorandola all’inquadramento definitivo da effettuarsi ex art. 10, comma 2, “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”e, quindi, entro il 1° agosto 1998 (il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 1997 e l ’ art. 15 prevede che lo stesso “entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana”). Sul piano logico e giuridico non è, quindi, sostenibile che la disposizione presupponesse l ’ acquisizione della natura di ente pubblico economico perché, a fronte di attività da compiereentro termini in successione, un nesso condizionante può essere ipotizzato per la prima rispetto alla seconda e mai viceversa. La ratio della norma va individuata nell’intento del legislatore di unificare la disciplina giuridica ed economica del personale dell’ente, espressamente manifestato nel comma 2 dell’art. 10, intento che giustifica l’immediata applicazione della legge n. 297/1982 agli unicidipendenti, quelli provenienti dalla Direzione generale dell'aviazione civile, per i quali sino al momento del passaggio era prevista l’indennità di buonuscita, disciplinata dagli artt. 3 e 38 della legge n. 1032/1973, e non l’indennità di anzianità di cui all’art. 13 della legge n. 70/1975, prevista per i soli dipendenti degli enti pubblici non economici e posta a caricodell’ente. D’altro canto la disciplina dettata, seppure speciale, si armonizza con quella generale all ’ epoca vigente, ossia con l’art. 2 della legge n. 335/1995 che, nel testo originario vigente alla data di istituzione dell ’ E.N.A.C., prevedeva per tutti i dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] assunti dal 1° gennaio 1996, in linea con il disegno di contrattualizzazione dell'impiego pubblico, l'applicazione dell'art. 2120 cod. civ. e delegava alla contrattazione collettiva di definire, nell ’ ambito dei singoli comparti, “ le modalità per l ’ applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto”(art. 2, comma 7). Se si legge l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 250/1997 anche alla luce della disciplina dettata per l ’ impiego pubblico contrattualizzato all’epoca vigente, risulta del tutto ragionevole la scelta operata dal legislatore che, nell’istituire un nuovo ente, rispetto al quale andava definito anche il trattamento giuridico ed economico applicabile al personale, ha voluto da subito attuare quella armonizzazione fra nuovi assunti e personale in servizio alla quale era tendenzialmente ispirata anche la disciplina generale, e si è quindi sostituito alla contrattazione collettiva dettando in via normativa le regole per il passaggio dall’uno all’altro regime.» (Cass. n. 29015/2020, alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att.6 c.p.c., per la più ampia motivazione anche su aspetti non affrontati dalle difese nel presente processo). 2. Accolto il ricorso, con c onseguente cassazione della sentenza impugnata, la decisione della causa nel merito non richiede ulteriori accertamenti di fatto, sicché può provvedervi questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 2 , c.p.c. , rigettando l’originariadomanda. 3. La complessità e la novità della questione giuridica (risolta, con il citato precedente, ben dopo il deposito del ricorso e del controricorso) e l ’ esito opposto n ei due gradi di merito giustificano l ’ integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo. 4. Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricors o , cassa la sentenza impugnata e , de