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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2022

Cassazione n. 36279/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio cartolare [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, previa concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in ordine ai reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate.

Al riguardo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato sul rilievo della contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di merito, da un lato, escluso, sul rilievo dell'assenza di congruità, la possibilità di applicare la pena oggetto di accordo tra le parti in udienza preliminare (ed indicata in anni tre mesi tre di reclusione ed C 900,00 di multa, con riduzione di 1/3 per il rito) che il GUP, sotto tale profilo, aveva rigettato e che l'imputato aveva riproposto al dibattimento e, dall'altro, inflitto all'imputato una pena (anni tre e mesi due di reclusione ed C 500,00 di multa) che, in realtà, era inferiore a quella indicata nella richiesta di patteggiamento prima della riduzione del rito.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 24/7/2022, sul rilievo della reiterazione dei motivi di appello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. La difesa del ricorrente, con nota di conclusioni, nel replicare alle argomentazioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il Collegio che il ricorrente pone a fondamento della sua doglianza la contraddittorietà tra l'esclusione di profili di incongruità nella valutazione operata dalla Corte di merito nel rigetto della richiesta di applicazione pena indicata dalle parti all'udienza preliminare ed il risultato a cui poi lo stesso giudice di appello è pervenuto nella rideterminazione della sanzione inflitta all'imputato, ove è stata comminata una pena meno grave rispetto a quella indicata dalla difesa prima di applicare la riduzione per il rito.

Al riguardo, va però evidenziato che la richiesta di applicazione pena, già rigettata dal GUP, venne tempestivamente reiterata dinanzi al Tribunale (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 448 cod. proc. pen.) in relazione all'originaria contestazione di rapina aggravata per cui venne disposto il rinvio a giudizio e si celebrò l'udienza preliminare (vedi verbale ud. 29/11/2012 e richiesta di patteggiamento in atti).

Nel corso della prima udienza dibattimentale in cui l'imputato reiterò la richiesta, il pubblico ministero di udienza - il quale non prestò il consenso (espressione di volontà, peraltro, non necessaria trattandosi dell'originaria richiesta avanzata dall'imputato e rigettata dal GUP all'udienza preliminare) - procedette a contestare al ricorrente, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., anche il concorrente delitto di lesioni aggravate, poi rubricato come capo B) dell'imputazione; a fronte di tale nuova contestazione l'imputato chiese, ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen., termini a difesa, ritualmente concessi dal Tribunale che rinviò l'udienza senza pronunciarsi sulla originaria richiesta di applicazione pena.

Si svolse poi il processo e all'udienza di discussione la difesa reiterò al Tribunale l'originaria richiesta di applicazione pena (vedi verbale del 4/10/2013; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti rinunziarono alle repliche e il Tribunale deliberò la sentenza).

Posto, dunque, che la richiesta di applicazione pena è stata reiterata esclusivamente con riguardo ad uno soltanto dei reati oggetto della res iudicanda (la rapina aggravata), nonostante l'imputato, a fronte della contestazione di un reato concorrente (lesioni aggravate) relativo a fatto già risultante dagli atti di indagine, avesse la possibilità di riformulare la richiesta in relazione alla nuova e complessiva contestazione (Corte cost., sentenza n. 265 del 1994), la difesa non poteva, con l'atto di appello, lamentarsi della mancata applicazione da parte del Tribunale della pena originariamente indicata nella richiesta di patteggiamento, sollecitando la Corte di merito a provvedere in tal senso.

Né il Tribunale, né la Corte d'appello avrebbero potuto, infatti, "recuperare" il contenuto dell'originario concordato sanzionatorío, stante la mutati° della res iudicanda e, dunque, l'assenza di una rinnovata richiesta che si riferisse all'intera imputazione o, quantomeno, sollecitasse unitariamente una definizione del processo con un rito speciale; altrimenti, in tal modo, il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato.

Di conseguenza, il lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata non risulta scrutinabile in questa sede, in quanto attìnente a motivo dì appello manifestamente infondato, e tanto dunque a prescindere dal fatto che la Corte di merito abbia dato ingresso alla relativa questione (nel senso che, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, vedi ex multis Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Rv. 277281).

2. Infine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità al Collegio di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato di lesioni (consumato in data 2/01/2021) per prescrizione maturata, in assenza di cause di sospensione ulteriori rispetto a quella di gg. 64 per "COVID", in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello (11/05/2021), ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818.

In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione; in termini Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione di profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio cartolare [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, previa concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in ordine ai reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate. Al riguardo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato sul rilievo della contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di merito, da un lato, escluso, sul rilievo dell'assenza di congruità, la possibilità di applicare la pena oggetto di accordo tra le parti in udienza preliminare (ed indicata in anni tre mesi tre di reclusione ed C 900,00 di multa, con riduzione di 1/3 per il rito) che il GUP, sotto tale profilo, aveva rigettato e che l'imputato aveva riproposto al dibattimento e, dall'altro, inflitto all'imputato una pena (anni tre e mesi due di reclusione ed C 500,00 di multa) che, in realtà, era inferiore a quella indicata nella richiesta di patteggiamento prima della riduzione del rito. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 24/7/2022, sul rilievo della reiterazione dei motivi di appello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. La difesa del ricorrente, con nota di conclusioni, nel replicare alle argomentazioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che il ricorrente pone a fondamento della sua doglianza la contraddittorietà tra l'esclusione di profili di incongruità nella valutazione operata dalla Corte di merito nel rigetto della richiesta di applicazione pena indicata dalle parti all'udienza preliminare ed il risultato a cui poi lo stesso giudice di appello è pervenuto nella rideterminazione della sanzione inflitta all'imputato, ove è stata comminata una pena meno grave rispetto a quella indicata dalla difesa prima di applicare la riduzione per il rito. Al riguardo, va però evidenziato che la richiesta di applicazione pena, già rigettata dal GUP, venne tempestivamente reiterata dinanzi al Tribunale (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 448 cod. proc. pen.) in relazione all'originaria contestazione di rapina aggravata per cui venne disposto il rinvio a giudizio e si celebrò l'udienza preliminare (vedi verbale ud. 29/11/2012 e richiesta di patteggiamento in atti). Nel corso della prima udienza dibattimentale in cui l'imputato reiterò la richiesta, il pubblico ministero di udienza - il quale non prestò il consenso (espressione di volontà, peraltro, non necessaria trattandosi dell'originaria richiesta avanzata dall'imputato e rigettata dal GUP all'udienza preliminare) - procedette a contestare al ricorrente, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., anche il concorrente delitto di lesioni aggravate, poi rubricato come capo B) dell'imputazione; a fronte di tale nuova contestazione l'imputato chiese, ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen., termini a difesa, ritualmente concessi dal Tribunale che rinviò l'udienza senza pronunciarsi sulla originaria richiesta di applicazione pena. Si svolse poi il processo e all'udienza di discussione la difesa reiterò al Tribunale l'originaria richiesta di applicazione pena (vedi verbale del 4/10/2013; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti rinunziarono alle repliche e il Tribunale deliberò la sentenza). Posto, dunque, che la richiesta di applicazione pena è stata reiterata esclusivamente con riguardo ad uno soltanto dei reati oggetto della res iudicanda (la rapina aggravata), nonostante l'imputato, a fronte della contestazione di un reato concorrente (lesioni aggravate) relativo a fatto già risultante dagli atti di indagine, avesse la possibilità di riformulare la richiesta in relazione alla nuova e complessiva contestazione (Corte cost., sentenza n. 265 del 1994), la difesa non poteva, con l'atto di appello, lamentarsi della mancata applicazione da parte del Tribunale della pena originariamente indicata nella richiesta di patteggiamento, sollecitando la Corte di merito a provvedere in tal senso. Né il Tribunale, né la Corte d'appello avrebbero potuto, infatti, "recuperare" il contenuto dell'originario concordato sanzionatorío, stante la mutati° della res iudicanda e, dunque, l'assenza di una rinnovata richiesta che si riferisse all'intera imputazione o, quantomeno, sollecitasse unitariamente una definizione del processo con un rito speciale; altrimenti, in tal modo, il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato. Di conseguenza, il lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata non risulta scrutinabile in questa sede, in quanto attìnente a motivo dì appello manifestamente infondato, e tanto dunque a prescindere dal fatto che la Corte di merito abbia dato ingresso alla relativa questione (nel senso che, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, vedi ex multis Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Rv. 277281). 2. Infine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità al Collegio di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato di lesioni (consumato in data 2/01/2021) per prescrizione maturata, in assenza di cause di sospensione ulteriori rispetto a quella di gg. 64 per "COVID", in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello (11/05/2021), ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818. In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione; in termini Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione di profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm