CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11765-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 772/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11765 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 27 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, avente ad oggetto la condanna della ASL datrice al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento, a decorrere dal 2011, di mansioni proprie della categoria DS superiori a quelle dell'inquadramento riconosciuto in categoria D del CCNL per il comparto Sanità; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che le evidenze documentali e probatorie fornite non consentono di ravvisare la sicura e piena riconducibilità dei compiti di fatto espletati dalla Coppola al superiore categoria DS rivendicata, né che alla data del 31.8.2001 fosse già inquadrata nella categoria D né che svolgesse all'epoca effettive funzioni di coordinamento in base ad un formale affidamento dell'incarico e con espresso atto di riconoscimento di tali funzioni; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Coppola, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 e 6, I. n. 43/2006, 28, all. 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] per il comparto Sanità [OSCURATO:DATA_NASCITA], 36 Costu„ 52 d.lgs. n. 165/2001, 2103 e 2126 c.c., imputa alla Corte territoriale il travisamento della causa petendi della domanda formulata in giudizio, domanda che così la ricorrente testualmente riporta "con la domanda formulata innanzi al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] l'odierna ricorrente, quale dipendente amministrativa dell'ASL Salerno cat. D, invocava ... il diritto al riconoscimento della maggiore retribuzione a lei spettante dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in conseguenza dell'avvenuto espletamento di superiori mansioni di [OSCURATO:PERSONA] - Esperto, cat. DS" ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato 1 del CCNL per il personale del [OSCURATO:PERSONA] del 7.9.99, indicandone il fondamento normativo nelle disposizioni sopra richiamate in luogo di quella che assume essere stata erroneamente presa in considerazione dalla Corte territoriale, data dall'art. 10 del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] relativo al biennio economico 2000/2001; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., la ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede sotto lo specifico profilo dell'attribuzione alla Corte territoriale di un error in procedendo, dato dalla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per aver fatto oggetto di valutazione fatti estranei alla domanda giudiziale; che, in ordine al tema della correlazione tra inquadramento nella categoria DS del CCNL per il comparto Sanità ed esercizio delle funzioni di coordinamento, tema emergente in modo palese anche dalla formulazione della domanda giudiziale da parte della ricorrente, il Collegio deve registrare il mancato consolidarsi di uno specifico orientamento nella giurisprudenza di questa Corte, conseguendone la valenza nomofilattica della controversia e l'opportunità di una sua rimessione alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della causa in sesta sezione, ne rimette la trattazione in quarta sezione. Così deciso in Roma nell'adunanza cameral