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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02938/2026

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onunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: QuartucciAntonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] QuartucciTiziana [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] QuartucciAlessandro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] EurometalSpa, in persona del l.r. pro.tempore avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale C inzia Parasporo che ha conclusoper la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.AntonioQuartucci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo inproprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono , conunico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del 17aprile 2025 del Tribunale di Napoli che ha rigettato le istanze di riesame del decretodel 25 marzo 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunaleche, nell’ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il delittodi cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinatoil sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 12 - bis d.P.R, n. 74, della somma in contanti di euro 375.960,00 rinvenutadalla Guardia di Finanza all’interno di una cassetta di sicurezza nascosta inuna madia nello stabilimento di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1.Conil primo motivo deducono l’inosservanza degli artt. 63, 191 cod. proc. pen.,e 220 disp. att. c.p.p. in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni auto - indizianti rese alla Guardia di Finanza in sede di attività ispettiva da [OSCURATO:PERSONA] assenza delle garanzie di legge, dichiara zioni - affermano - riportate nell’ordinanza impugnata in una versione testuale diversa (o quantomeno parziale) da quella riportata nel decreto del Gip.

La qualifica della somma sequestrata come provento di incassi in contanti della [OSCURATO:SOCIETA]. - affermano- deriva esclusivamente dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale,peraltro, aveva aggiunto che la somma in questione era costituita anche da risparmipersonalidei ricorrenti connessi all’attività imprenditoriale esercitata negli annidalla società, senza che di ciò il Tribunale abbia dato conto. 1.2.Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo congiuntamente proposti deducono:l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 2 e 12 - bis d.lgs. n. 74del 2000 in relazione alla definizione di profitto confiscabile del reato di cui all’art.2 (secondo motivo); l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 240 cod. pen. e 2 e 12 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione allaomessa motivazione sulla riconducibili tà del quantum in sequestro alle attività imprenditorialisocietarie piuttosto che ai risparmi degli indagati accumulati nel tempo(terzo motivo); l’inosservanza degli artt. 125, comma 3, 321, comma 1, 322e 324 cod. proc. pen. in relazione alla omessa mot ivazione sul periculum in mora tanto nel decreto di sequestro che nell’ordinanza impugnata, nonché in relazioneai criteri di proporzionalità e adeguatezza del vincolo (quarto motivo).

Lamentano,in particolare, che non v’è prova della provenienza della somma sequestratada incassi societari, avendo [OSCURATO:PERSONA] riferito anche che si trattavadei risparmi propri e dei fratelli accumulati negli anni in forza del cospicuo fatturatodella società e non coincidenti con gli incassi dell’attività di quest’ultima.

L’assunto difensivo è corroborato da numerosi elementi: (i) i ricorrenti sono incensurati;(ii) il quadro economico - finanziario della [OSCURATO:SOCIETA] è sempre stato stabilee florido e continua ad esserlo come si desume dagli stati patrimoniali e dai bilancirelativi agli anni 2019 - 2023 allegati alla memoria difensiva prodotta in sede diriesame; (iii) è documentato il costante incremento del patrimonio netto; (iv) dallo stato patrimoni ale del bilancio relativo all’anno 2023 emerge che la [OSCURATO:SOCIETA] ha immobilizzazioni per euro 3.777.750,00, depositi bancari pari ad euro737.661,00, un patrimonio netto pari ad euro 2.331.570,00; (v) [OSCURATO:PERSONA],meno di due settimane prima della verifica della Guardia di Finanza, avevasubito un furto in casa denunziato dalla moglie il 9 febbraio 2025; (vi) i tre fratellivivono in relativa prossimità reciproca; (vii) il furto subito da uno di loro li avevaindotti ad adottare misure protettive de i propri risparmi custodendoli nella cassaforte dello stabilimento dove i tre passano gran parte delle loro giornate, possonocontare sul servizio di vigilanza privata, sulla presenza di un custode che esercita la sorveglianza, sugli allarmi elettronici e sulle videocamere; (viii) i contantierano divisi in tre contenitori distinti in due scatole di scarpe (a riprova dellaprovenienza domestica) ed un borsello a tracolla; (ix) nel mastrino di cassa nonvi sono contanti.

Lasolidità della situazione patrimon iale e finanziaria della società esclude il pericolodi dispersione delle somme sequestrate, pericolo del quale non v’è traccia nénel provvedimento genetico, né nell’ordinanza impugnata; così come non v’è traccia in motivazione sulla finalità perseguita p er l’accertamento dei fatti, quand’ancheoggetto del sequestro sia il corpo del reato.

Manca la motivazione (sia nel provvedimento genetico, che in quello impugnato) sui criteri di quantificazionedel profitto confiscabile. 2.Ildifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] aldo, ha presentato motivi nuovi con cui deducelanullità della perquisizione (e del sequestro che ne è seguito) degli armadi dellasala-riunioni dello stabilimento di [OSCURATO:SOCIETA], all’interno di uno deiquali fu rinvenuta la cassetta di sicure zza contenente il denaro sequestrato.

La perquisizione ed il successivo sequestro - afferma - non erano assistiti dalla necessariapreventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica né dall’A.G. piùvicina, come prescritto dall’art. 52 d.P.R. n. 63 3 del 1972, né è stato redatto ilverbale di perquisizione di cui all’art. 352 cod. proc. pen.

È illegittimo anche il sequestro preventivo d’urgenza, siccome operato sull’erroneo presupposto dell’astrattaconfigurabilità del delitto di dichiarazione fraudo lenta (art. 2 d.lgs. n. 74del 2000), sebbene la polizia giudiziaria non avesse individuato la dichiarazione deiredditi vulnerata dalla apposizione di elementi passivi fittizi.

L’esecuzione di iniziativa del sequestro dimostra piuttosto come la polizia gi udiziaria avesse intrapresol’attività di polizia amministrativa tributaria ancorché già in possesso di notiziedi un presunto reato a carico dei titolari della “[OSCURATO:SOCIETA].”, avendo essa previamente individuato fatture per operazioni (asseritamente) inesistenti utilizzatedalla società negli anni oggetto d’indagine: risulta, dunque, esser stata indebitamenteelusa la cogente osservanza della rigorosa disciplina procedurale chepresiede alle attività di polizia giudiziaria nella fase delle indagini pre liminari.

Nonostante la formale assunzione delle funzioni di polizia giudiziaria conseguente all’esecuzione del sequestro preventivo d’urgenza, la Guardia di Finanza ha perseverato nell’inosservanza della legge processuale penale proseguendo per circa sei mesi la invero solo apparente e ineffettiva attività genetica di polizia amministrativa tributaria, senza rimettersi alla direzione del Pubblico Ministero né relazionare alla medesima autorità giudiziaria, siccome invece imposto dall’inequivoco tenore tes tuale dell’art. 327 cod. proc. pen.

Addirittura, quasi a ogni accesso della pretesa (e insussistente) verifica amministrativa,la P.G. ha proceduto all’interrogatorio delle persone sottoposte alle indagini preliminari, così incorrendo nella solare violazio ne del combinato dispostonormativo degli artt. 61, 63, 64, 65 e 350 cod. proc. pen.

Aggiunge che sin dal primo accesso, la Guardia di Finanza ha avuto a disposizione, tra l’altro, le scritture ausiliarie di magazzino, nonché i registri di caricoe scarico e i formulari di identificazione di rifiuti relativi a ogni fornitura di rottami, ma essa, anziché verificare se alle fatture passive “sospette” corrispondessero effettivi conferimenti di rifiuti presso gli stabilimenti della “[OSCURATO:SOCIETA]. ”, ha invece proceduto contra legem agli interrogatori delle personesottoposte alle indagini preliminari (peraltro relativi a fatture del 2019), addivenendo poi alla sommaria conclusione che si trattasse di forniture oggettivamente simulate, senza però considerare, p er giunta, che l’approvvigionamentodi tali materie prime risultava e risulta oggettivamente (e quantitativamente) indispensabile per le lavorazioni e le vendite operate e fatturatenel medesimo periodo dalla “ [OSCURATO:SOCIETA]. ”.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Iricorsi sono inammissibili. 2.Dallalettura dell’ordinanza impugnata risulta che: 2.1.la somma sequestrata in contanti era stata rivenuta nel corso di operazionidi ricerca documentale poste in essere il 26 febbraio 2025 dalla Guardia di Finanza all’esito di una verifica dei rapporti che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intrattenutocon soggetti ad elevato rischio fiscale, alcuni dei quali destinatari di provvedimentidi cessazione della partita Iva; in particolare, si trattava di soggetti cheavevano operato per pochi anni, con gestione affidata a prestanomi, sedi operative inesistenti, documentazione fiscale irreperibile, che non avevano presentatodichiarazioni fiscali; 2.2.inrelazione alla somma di denaro in questione, [OSCURATO:PERSONA] aveva esibitoil mastrino di sot toconto nel quale, sotto la voce disponibilità liquide, era indicatala minor somma di euro 16.528,83; 2.3.ilconsulente fiscale della società aveva riferito di non aver ricevuto alcuna comunicazione di incassi in contanti da parte della società dopo la data d i aggiornamentodel mastrino di cassa (7 gennaio 2024); 2.4.[OSCURATO:PERSONA], che aveva presenziato a tutte le operazioni, aveva riferitoche si trattava di incassi in contanti della società; 2.5.iricorrenti, che pure avevano dedotto che si trattava di risparmi detenuti inazienda per gli stessi motivi indicati con gli odierni ricorsi, non avevano però fornitoalcuna prova al riguardo, laddove [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che si trattavadegli incassi della società; 2.6.talidichiarazioni erano state rese prima ancora che la Guardia di Finanza effettuasse verifiche sui mastrini e sui fornitori della società, quando alcun elementodi rilevanza penale era ancora emerso nel corso dell’attività ispettiva; 2.7.latesi difensiva che si trattasse di risparmi si scontra, su l piano logico: a) conl’implausibilità che il relativo ingente ammontare fosse stato ricostituito a così brevedistanza dal furto (appena venti giorni); b) con il fatto che i ricorrenti non avevanodedotto lo svolgimento di attività individuali e personal i da fonte lecita, diverse dall’attività di impresa, che giustifichino l’accumulo di ricchezze così ingenti,né sono comprensibili e provate le ragioni di un simile accumulo; 2.8.ildenaro in sequestro corrisponde quasi al risparmio di spesa generato dallecondotte oggetto di addebito; 2.9.quantoal periculum, i dati forniti dalla difesa non sono aggiornati laddove èprevedibile un futuro peggioramento dei conti societari in considerazione della emersionee non riproponibilità delle operazioni di avvalimento di fa lse fatture per operazioniinesistenti; 2.10.sitratta di somme in contanti, accantonate al di fuori di ogni logica di tracciabilità bancaria, all’evidente scopo di sottrarre all’imposizione fiscale le operazionia monte dei profitti da soggetti che mostrano di mestichezza nel ricorso ad operazioni di copertura dei profitti stessi mediante l’avvalimento di false fatture; 2.11.i [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità, avevano già congegnato un meccanismodi sottrazione del denaro in questione ai circuiti dei pagamenti lec iti, programmando quindi il riutilizzo in operazioni societarie analoghe, con la coperturadi false fatture, non potendo certo essere dette somme impiegate per pagamentinell'ambito di operazioni tracciabili, in virtù dei limiti legali previsti dalla normativaantiriciclaggio 3.Tantopremesso, è necessario altresì ricordare (e ribadire) che avverso le ordinanzeemesse a norma degli artt. 322 - bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazioneè ammesso solo per violazione di legge. 3.1.Piùvolte la Corte di cassazione ha affermato che, «in tema di riesame dellemisure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientra no la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudiziodi legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, e, in moti vazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991,Bruno; tra le pi ù recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 -01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012,Rv. 252430 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 0 1). 3.2.Motivazioneassente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998,n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898 - 01); motivazione apparente,invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezzae logicit à del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancandodi specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, peresempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994,Rv. 197465 - 01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486 - 01; Sez. 1,n. 43433 dell ’ 8/11/2005, Rv. 233270 - 01; S ez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv.250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv.190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, pi ù in generale,quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esamecritico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneaa rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Se z.

U., n. 25932del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente- quindi censura bile con il ricorso per cassazione per violazione di legge -quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiaritàdel caso concreto). 4.Ilprimo motivo è generico. 4.1.Vienein rilievo l’attività ispettiva della Guardia di Finanza il cui esercizio nonpostula l’esistenza di una notizia di reato, non costituisce attività di indagine preliminare e non si svolge attraverso atti tipici dell’indagine s tessa.

Ciò nondimeno,nel corso di tali attività ispettive possono emergere “indizi di reato”, nel qual caso «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altropossa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti co n l’osservanzadelle disposizioni del codice [di procedura penale]» (art. 220 disp. att.cod. proc. pen.). 4.2.LaCortedi cassazione, nella sua massima composizione (Sez.

U, n. 45477 del 28/11/2000, dep. 2001, Raineri, Rv. 220291 - 01), ha spiegato che il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell’art.220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligodi oss ervare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare lefontidi prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della leggepenale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della normasia non l'i nsorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanzapenale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento incui emerge, a prescindere d alla circostanza che esso possa essere riferito ad unapersona determinata. 4.3.Èstato ulteriormente precisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatoriacquisiti nell' ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario chel'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme delcodice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini,Rv. 269299 – 0 1; Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv.278423 – 01; Sez. 3, n. 54379 del 2018, cit.). 4.4.Nederiva, per esempio, che: 4.5.ildivieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato edil connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi,nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabilecome reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte inviolazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa (Sez.

U, Raineri, cit.;nel senso che le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nelcorso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile comereato, sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione dellenorme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa, Sez. 3, n. 3207 del02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 2620 10 – 01; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004, Morrillo, Rv. 230065 – 01, ha ulteriormente precisato che l’inutilizzabilitàè assoluta e vale anche in caso di giudizio abbreviato); 4.6.sele dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza delfattosono sempre utilizzabili ai sensi del comma 7 dell’art. 350 cod. proc. pen., diquelle rese su richiesta o sollecitazione degli accertatori/verificatori è vietata qualunqueutilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione (Sez. 3,n. 8 604 del 05/11/2020, dep. 2021, Celeste, Rv. 280905 – 01); 4.7.le dichiarazioni etero - accusatorie rese alla Guardia di Finanza dalla personasoggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63e 64 cod. proc. pen. sono utilizzabili nel pr ocesso penale se, al momento in cui eranostate rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario (Sez. 3, n. 31233 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276679 – 01). 4.8.Sitratta, in ogni caso, di questione di fatto accertare se le dichiarazioni autoindiziantisiano state rese nell'ambito di attività amministrativa ispettiva o di vigilanzaovvero di quella di polizia giudiziaria, diretta a reprimere l'inosservanza delle norme penali e soltanto in quest'ultimo caso è p ossibile apprezzare l'eventualeviolazione delle norme processuali a garanzia del diritto di difesa (Sez. 2,n. 7255 del 18/02/2000, Tornatore, Rv. 216358 - 01). 4.9.Sitratta di declinazione pratica del principio secondo il quale non compete allaCorte di cas sazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano causedi inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste,in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali cheè onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez.

U, n. 39061del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328 - 01; nel senso che la questione dell'inutilizzabilitàdelle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive dachi sin dall'inizio doveva esser e sentito in qualità di imputato o indagato non puòessere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni difatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice dimerito, Sez. 6, n. 18889 del 28 /02/2017, Tomasi, Rv. 269891 - 01; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253798 - 01; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011,C., Rv. 250263 - 01). 4.10.Laquestione di fatto è stata risolta dal Tribunale che ha affermato che allorquandoil [OSCURATO:PERSONA] aveva re so dichiarazioni sulla provenienza del denaro nei suoiconfronti non si addensavano indizi di reato perché alcun accertamento era stato compiuto sulla provenienza della somma; né i ricorrenti allegano di aver sottoposto ai Giudici del riesame elementi di f atto di segno contrario: semplicementenon spiegano in quale preciso momento sarebbero sorti gli indizi delreato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

Utili informazioni in tal senso sono desumibili,con l’immediata evidenza che la fase di legittimità impone, dalla lettura deldecreto di sequestro preventivo dal quale risulta che la Guardia di Finanza si erarecata nella sede di [OSCURATO:SOCIETA] per approfondire i rapporti tenuti dalla società con soggetti connotati da elevato rischio fiscale.

Nè ogni verifica fiscale presupponel’acquisizione di una notizia di reato o comunque l’esistenza di indizi direato. 5.Ilsecondo, il terzo ed il quarto motivo sono generici e presentati al di fuori deicasi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5.1.Ciò che in est rema sintesi viene dedotto è il malgoverno logico degli elementi di prova indicati dai Giudici del riesame per ritenere le somme sequestrateprofitto del reato piuttosto che frutto di risparmi.

Il Tribunale indica, conmotivazione esistente e tutt’altro ch e manifestamente irrazionale, le ragioni perle quali ha disatteso le deduzioni difensive e tanto basta per impedire a questa Corte di sindacare la motivazione del provvedimento impugnato, non essendo oltremodovero che i Giudici del riesame non avevano pr eso in considerazione la possibilenatura di risparmi del denaro sequestrato. 5.2.Restadunque insindacabile la motivazione nella parte in cui qualifica il denarocome ricavi oltremodo in misura quasi corrispondente all’imposta evasa. 5.3.Anon diversi rilievi s i espongono i ricorsi in relazione alla sussistenza del periculume alla corrispondenza della somma sequestrata al profitto conseguito dallasocietà; anche in questo caso, l’ordinanza impugnata spiega bene le ragioni dellasussistenza delle ragioni della p rovvisoria ablazione con argomenti esistenti etutt’altro che irrazionali. 5.4.L’inammissibilitàdei ricorsi osta all’esame dei motivi aggiunti (art. 585, comma4, cod. proc. pen.). 8.Alladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 co d. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7 - 13 giugno2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonch é del versamento diuna somma in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: QuartucciAntonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] QuartucciTiziana [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] QuartucciAlessandro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] EurometalSpa, in persona del l.r. pro.tempore avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale C inzia Parasporo che ha conclusoper la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.AntonioQuartucci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo inproprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono , conunico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del 17aprile 2025 del Tribunale di Napoli che ha rigettato le istanze di riesame del decretodel 25 marzo 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunaleche, nell’ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il delittodi cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinatoil sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 12 - bis d.P.R, n. 74, della somma in contanti di euro 375.960,00 rinvenutadalla Guardia di Finanza all’interno di una cassetta di sicurezza nascosta inuna madia nello stabilimento di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1.Conil primo motivo deducono l’inosservanza degli artt. 63, 191 cod. proc. pen.,e 220 disp. att. c.p.p. in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni auto - indizianti rese alla Guardia di Finanza in sede di attività ispettiva da [OSCURATO:PERSONA] assenza delle garanzie di legge, dichiara zioni - affermano - riportate nell’ordinanza impugnata in una versione testuale diversa (o quantomeno parziale) da quella riportata nel decreto del Gip. La qualifica della somma sequestrata come provento di incassi in contanti della [OSCURATO:SOCIETA]. - affermano- deriva esclusivamente dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale,peraltro, aveva aggiunto che la somma in questione era costituita anche da risparmipersonalidei ricorrenti connessi all’attività imprenditoriale esercitata negli annidalla società, senza che di ciò il Tribunale abbia dato conto. 1.2.Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo congiuntamente proposti deducono:l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 2 e 12 - bis d.lgs. n. 74del 2000 in relazione alla definizione di profitto confiscabile del reato di cui all’art.2 (secondo motivo); l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 240 cod. pen. e 2 e 12 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione allaomessa motivazione sulla riconducibili tà del quantum in sequestro alle attività imprenditorialisocietarie piuttosto che ai risparmi degli indagati accumulati nel tempo(terzo motivo); l’inosservanza degli artt. 125, comma 3, 321, comma 1, 322e 324 cod. proc. pen. in relazione alla omessa mot ivazione sul periculum in mora tanto nel decreto di sequestro che nell’ordinanza impugnata, nonché in relazioneai criteri di proporzionalità e adeguatezza del vincolo (quarto motivo). Lamentano,in particolare, che non v’è prova della provenienza della somma sequestratada incassi societari, avendo [OSCURATO:PERSONA] riferito anche che si trattavadei risparmi propri e dei fratelli accumulati negli anni in forza del cospicuo fatturatodella società e non coincidenti con gli incassi dell’attività di quest’ultima. L’assunto difensivo è corroborato da numerosi elementi: (i) i ricorrenti sono incensurati;(ii) il quadro economico - finanziario della [OSCURATO:SOCIETA] è sempre stato stabilee florido e continua ad esserlo come si desume dagli stati patrimoniali e dai bilancirelativi agli anni 2019 - 2023 allegati alla memoria difensiva prodotta in sede diriesame; (iii) è documentato il costante incremento del patrimonio netto; (iv) dallo stato patrimoni ale del bilancio relativo all’anno 2023 emerge che la [OSCURATO:SOCIETA] ha immobilizzazioni per euro 3.777.750,00, depositi bancari pari ad euro737.661,00, un patrimonio netto pari ad euro 2.331.570,00; (v) [OSCURATO:PERSONA],meno di due settimane prima della verifica della Guardia di Finanza, avevasubito un furto in casa denunziato dalla moglie il 9 febbraio 2025; (vi) i tre fratellivivono in relativa prossimità reciproca; (vii) il furto subito da uno di loro li avevaindotti ad adottare misure protettive de i propri risparmi custodendoli nella cassaforte dello stabilimento dove i tre passano gran parte delle loro giornate, possonocontare sul servizio di vigilanza privata, sulla presenza di un custode che esercita la sorveglianza, sugli allarmi elettronici e sulle videocamere; (viii) i contantierano divisi in tre contenitori distinti in due scatole di scarpe (a riprova dellaprovenienza domestica) ed un borsello a tracolla; (ix) nel mastrino di cassa nonvi sono contanti. Lasolidità della situazione patrimon iale e finanziaria della società esclude il pericolodi dispersione delle somme sequestrate, pericolo del quale non v’è traccia nénel provvedimento genetico, né nell’ordinanza impugnata; così come non v’è traccia in motivazione sulla finalità perseguita p er l’accertamento dei fatti, quand’ancheoggetto del sequestro sia il corpo del reato. Manca la motivazione (sia nel provvedimento genetico, che in quello impugnato) sui criteri di quantificazionedel profitto confiscabile. 2.Ildifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] aldo, ha presentato motivi nuovi con cui deducelanullità della perquisizione (e del sequestro che ne è seguito) degli armadi dellasala-riunioni dello stabilimento di [OSCURATO:SOCIETA], all’interno di uno deiquali fu rinvenuta la cassetta di sicure zza contenente il denaro sequestrato. La perquisizione ed il successivo sequestro - afferma - non erano assistiti dalla necessariapreventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica né dall’A.G. piùvicina, come prescritto dall’art. 52 d.P.R. n. 63 3 del 1972, né è stato redatto ilverbale di perquisizione di cui all’art. 352 cod. proc. pen. È illegittimo anche il sequestro preventivo d’urgenza, siccome operato sull’erroneo presupposto dell’astrattaconfigurabilità del delitto di dichiarazione fraudo lenta (art. 2 d.lgs. n. 74del 2000), sebbene la polizia giudiziaria non avesse individuato la dichiarazione deiredditi vulnerata dalla apposizione di elementi passivi fittizi. L’esecuzione di iniziativa del sequestro dimostra piuttosto come la polizia gi udiziaria avesse intrapresol’attività di polizia amministrativa tributaria ancorché già in possesso di notiziedi un presunto reato a carico dei titolari della “[OSCURATO:SOCIETA].”, avendo essa previamente individuato fatture per operazioni (asseritamente) inesistenti utilizzatedalla società negli anni oggetto d’indagine: risulta, dunque, esser stata indebitamenteelusa la cogente osservanza della rigorosa disciplina procedurale chepresiede alle attività di polizia giudiziaria nella fase delle indagini pre liminari. Nonostante la formale assunzione delle funzioni di polizia giudiziaria conseguente all’esecuzione del sequestro preventivo d’urgenza, la Guardia di Finanza ha perseverato nell’inosservanza della legge processuale penale proseguendo per circa sei mesi la invero solo apparente e ineffettiva attività genetica di polizia amministrativa tributaria, senza rimettersi alla direzione del Pubblico Ministero né relazionare alla medesima autorità giudiziaria, siccome invece imposto dall’inequivoco tenore tes tuale dell’art. 327 cod. proc. pen. Addirittura, quasi a ogni accesso della pretesa (e insussistente) verifica amministrativa,la P.G. ha proceduto all’interrogatorio delle persone sottoposte alle indagini preliminari, così incorrendo nella solare violazio ne del combinato dispostonormativo degli artt. 61, 63, 64, 65 e 350 cod. proc. pen. Aggiunge che sin dal primo accesso, la Guardia di Finanza ha avuto a disposizione, tra l’altro, le scritture ausiliarie di magazzino, nonché i registri di caricoe scarico e i formulari di identificazione di rifiuti relativi a ogni fornitura di rottami, ma essa, anziché verificare se alle fatture passive “sospette” corrispondessero effettivi conferimenti di rifiuti presso gli stabilimenti della “[OSCURATO:SOCIETA]. ”, ha invece proceduto contra legem agli interrogatori delle personesottoposte alle indagini preliminari (peraltro relativi a fatture del 2019), addivenendo poi alla sommaria conclusione che si trattasse di forniture oggettivamente simulate, senza però considerare, p er giunta, che l’approvvigionamentodi tali materie prime risultava e risulta oggettivamente (e quantitativamente) indispensabile per le lavorazioni e le vendite operate e fatturatenel medesimo periodo dalla “ [OSCURATO:SOCIETA]. ”. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Iricorsi sono inammissibili. 2.Dallalettura dell’ordinanza impugnata risulta che: 2.1.la somma sequestrata in contanti era stata rivenuta nel corso di operazionidi ricerca documentale poste in essere il 26 febbraio 2025 dalla Guardia di Finanza all’esito di una verifica dei rapporti che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intrattenutocon soggetti ad elevato rischio fiscale, alcuni dei quali destinatari di provvedimentidi cessazione della partita Iva; in particolare, si trattava di soggetti cheavevano operato per pochi anni, con gestione affidata a prestanomi, sedi operative inesistenti, documentazione fiscale irreperibile, che non avevano presentatodichiarazioni fiscali; 2.2.inrelazione alla somma di denaro in questione, [OSCURATO:PERSONA] aveva esibitoil mastrino di sot toconto nel quale, sotto la voce disponibilità liquide, era indicatala minor somma di euro 16.528,83; 2.3.ilconsulente fiscale della società aveva riferito di non aver ricevuto alcuna comunicazione di incassi in contanti da parte della società dopo la data d i aggiornamentodel mastrino di cassa (7 gennaio 2024); 2.4.[OSCURATO:PERSONA], che aveva presenziato a tutte le operazioni, aveva riferitoche si trattava di incassi in contanti della società; 2.5.iricorrenti, che pure avevano dedotto che si trattava di risparmi detenuti inazienda per gli stessi motivi indicati con gli odierni ricorsi, non avevano però fornitoalcuna prova al riguardo, laddove [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che si trattavadegli incassi della società; 2.6.talidichiarazioni erano state rese prima ancora che la Guardia di Finanza effettuasse verifiche sui mastrini e sui fornitori della società, quando alcun elementodi rilevanza penale era ancora emerso nel corso dell’attività ispettiva; 2.7.latesi difensiva che si trattasse di risparmi si scontra, su l piano logico: a) conl’implausibilità che il relativo ingente ammontare fosse stato ricostituito a così brevedistanza dal furto (appena venti giorni); b) con il fatto che i ricorrenti non avevanodedotto lo svolgimento di attività individuali e personal i da fonte lecita, diverse dall’attività di impresa, che giustifichino l’accumulo di ricchezze così ingenti,né sono comprensibili e provate le ragioni di un simile accumulo; 2.8.ildenaro in sequestro corrisponde quasi al risparmio di spesa generato dallecondotte oggetto di addebito; 2.9.quantoal periculum, i dati forniti dalla difesa non sono aggiornati laddove èprevedibile un futuro peggioramento dei conti societari in considerazione della emersionee non riproponibilità delle operazioni di avvalimento di fa lse fatture per operazioniinesistenti; 2.10.sitratta di somme in contanti, accantonate al di fuori di ogni logica di tracciabilità bancaria, all’evidente scopo di sottrarre all’imposizione fiscale le operazionia monte dei profitti da soggetti che mostrano di mestichezza nel ricorso ad operazioni di copertura dei profitti stessi mediante l’avvalimento di false fatture; 2.11.i [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità, avevano già congegnato un meccanismodi sottrazione del denaro in questione ai circuiti dei pagamenti lec iti, programmando quindi il riutilizzo in operazioni societarie analoghe, con la coperturadi false fatture, non potendo certo essere dette somme impiegate per pagamentinell'ambito di operazioni tracciabili, in virtù dei limiti legali previsti dalla normativaantiriciclaggio 3.Tantopremesso, è necessario altresì ricordare (e ribadire) che avverso le ordinanzeemesse a norma degli artt. 322 - bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazioneè ammesso solo per violazione di legge. 3.1.Piùvolte la Corte di cassazione ha affermato che, «in tema di riesame dellemisure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientra no la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudiziodi legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, e, in moti vazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991,Bruno; tra le pi ù recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 -01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012,Rv. 252430 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 0 1). 3.2.Motivazioneassente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998,n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898 - 01); motivazione apparente,invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezzae logicit à del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancandodi specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, peresempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994,Rv. 197465 - 01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486 - 01; Sez. 1,n. 43433 dell ’ 8/11/2005, Rv. 233270 - 01; S ez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv.250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv.190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, pi ù in generale,quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esamecritico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneaa rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Se z. U., n. 25932del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente- quindi censura bile con il ricorso per cassazione per violazione di legge -quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiaritàdel caso concreto). 4.Ilprimo motivo è generico. 4.1.Vienein rilievo l’attività ispettiva della Guardia di Finanza il cui esercizio nonpostula l’esistenza di una notizia di reato, non costituisce attività di indagine preliminare e non si svolge attraverso atti tipici dell’indagine s tessa. Ciò nondimeno,nel corso di tali attività ispettive possono emergere “indizi di reato”, nel qual caso «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altropossa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti co n l’osservanzadelle disposizioni del codice [di procedura penale]» (art. 220 disp. att.cod. proc. pen.). 4.2.LaCortedi cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2000, dep. 2001, Raineri, Rv. 220291 - 01), ha spiegato che il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell’art.220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligodi oss ervare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare lefontidi prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della leggepenale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della normasia non l'i nsorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanzapenale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento incui emerge, a prescindere d alla circostanza che esso possa essere riferito ad unapersona determinata. 4.3.Èstato ulteriormente precisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatoriacquisiti nell' ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario chel'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme delcodice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini,Rv. 269299 – 0 1; Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv.278423 – 01; Sez. 3, n. 54379 del 2018, cit.). 4.4.Nederiva, per esempio, che: 4.5.ildivieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato edil connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi,nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabilecome reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte inviolazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa (Sez. U, Raineri, cit.;nel senso che le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nelcorso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile comereato, sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione dellenorme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa, Sez. 3, n. 3207 del02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 2620 10 – 01; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004, Morrillo, Rv. 230065 – 01, ha ulteriormente precisato che l’inutilizzabilitàè assoluta e vale anche in caso di giudizio abbreviato); 4.6.sele dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza delfattosono sempre utilizzabili ai sensi del comma 7 dell’art. 350 cod. proc. pen., diquelle rese su richiesta o sollecitazione degli accertatori/verificatori è vietata qualunqueutilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione (Sez. 3,n. 8 604 del 05/11/2020, dep. 2021, Celeste, Rv. 280905 – 01); 4.7.le dichiarazioni etero - accusatorie rese alla Guardia di Finanza dalla personasoggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63e 64 cod. proc. pen. sono utilizzabili nel pr ocesso penale se, al momento in cui eranostate rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario (Sez. 3, n. 31233 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276679 – 01). 4.8.Sitratta, in ogni caso, di questione di fatto accertare se le dichiarazioni autoindiziantisiano state rese nell'ambito di attività amministrativa ispettiva o di vigilanzaovvero di quella di polizia giudiziaria, diretta a reprimere l'inosservanza delle norme penali e soltanto in quest'ultimo caso è p ossibile apprezzare l'eventualeviolazione delle norme processuali a garanzia del diritto di difesa (Sez. 2,n. 7255 del 18/02/2000, Tornatore, Rv. 216358 - 01). 4.9.Sitratta di declinazione pratica del principio secondo il quale non compete allaCorte di cas sazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano causedi inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste,in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali cheè onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328 - 01; nel senso che la questione dell'inutilizzabilitàdelle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive dachi sin dall'inizio doveva esser e sentito in qualità di imputato o indagato non puòessere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni difatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice dimerito, Sez. 6, n. 18889 del 28 /02/2017, Tomasi, Rv. 269891 - 01; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253798 - 01; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011,C., Rv. 250263 - 01). 4.10.Laquestione di fatto è stata risolta dal Tribunale che ha affermato che allorquandoil [OSCURATO:PERSONA] aveva re so dichiarazioni sulla provenienza del denaro nei suoiconfronti non si addensavano indizi di reato perché alcun accertamento era stato compiuto sulla provenienza della somma; né i ricorrenti allegano di aver sottoposto ai Giudici del riesame elementi di f atto di segno contrario: semplicementenon spiegano in quale preciso momento sarebbero sorti gli indizi delreato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Utili informazioni in tal senso sono desumibili,con l’immediata evidenza che la fase di legittimità impone, dalla lettura deldecreto di sequestro preventivo dal quale risulta che la Guardia di Finanza si erarecata nella sede di [OSCURATO:SOCIETA] per approfondire i rapporti tenuti dalla società con soggetti connotati da elevato rischio fiscale. Nè ogni verifica fiscale presupponel’acquisizione di una notizia di reato o comunque l’esistenza di indizi direato. 5.Ilsecondo, il terzo ed il quarto motivo sono generici e presentati al di fuori deicasi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5.1.Ciò che in est rema sintesi viene dedotto è il malgoverno logico degli elementi di prova indicati dai Giudici del riesame per ritenere le somme sequestrateprofitto del reato piuttosto che frutto di risparmi. Il Tribunale indica, conmotivazione esistente e tutt’altro ch e manifestamente irrazionale, le ragioni perle quali ha disatteso le deduzioni difensive e tanto basta per impedire a questa Corte di sindacare la motivazione del provvedimento impugnato, non essendo oltremodovero che i Giudici del riesame non avevano pr eso in considerazione la possibilenatura di risparmi del denaro sequestrato. 5.2.Restadunque insindacabile la motivazione nella parte in cui qualifica il denarocome ricavi oltremodo in misura quasi corrispondente all’imposta evasa. 5.3.Anon diversi rilievi s i espongono i ricorsi in relazione alla sussistenza del periculume alla corrispondenza della somma sequestrata al profitto conseguito dallasocietà; anche in questo caso, l’ordinanza impugnata spiega bene le ragioni dellasussistenza delle ragioni della p rovvisoria ablazione con argomenti esistenti etutt’altro che irrazionali. 5.4.L’inammissibilitàdei ricorsi osta all’esame dei motivi aggiunti (art. 585, comma4, cod. proc. pen.). 8.Alladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 co d. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7 - 13 giugno2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonch é del versamento diuna somma in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 02938/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris