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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 20286/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3256/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 942/2018depositata il 23/11/2018 R.G.N. 121/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa e di [OSCURATO:SOCIETA], alle dipendenze delle quali, in virtù di innumerevoli contratti di somministrazione a tempo determinato aveva svolto le mansioni di operatore di esercizio presso la sede di Palermo, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 20.5.2015, tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA], con condanna al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui all’art. 32 co. 5 legge n. 183/2018 mentre ha rigettato integralmente le istanze formulate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il primo giudice, per quello che interessa in questa sede, ha rilevato che il contratto di somministrazione per le giornate del 20 e del 21 maggio 2015, con la [OSCURATO:SOCIETA], difettava di forma scritta mentre per quelli stipulati, con entrambe le società, con scadenza successiva al 31.12.2011 e non impugnati tempestivamente, era intervenuta la decadenza di cui all’art. 6 legge n. 604/1966 come novellato dall’art. 32 legge n. 183/2010.

3. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 942/2018, ha riformato la pronuncia di primo grado rigettando integralmente le domande proposte dal Ribaudo e condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado.

4. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno dato atto del tempestivo deposito, già in primo grado, del contratto del 20/21 maggio 2015 e hanno precisato che l’impugnazione dell’ultimo contratto di somministrazione non era idoneo a ritenere impugnati anche quelli precedenti, scaduti dopo il 31.12.2011, per i quali era decorso il termine perentorio di 60 giorni dalla loro scadenza, nonostante si fossero susseguiti senza intervalli significativi.5.

Avverso la sentenza di secondo grado ha p roposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:SOCIETA].

6. Le parti hanno depositato memoria.

Considerato che

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 della legge n. 183/2010, in relazione all’art. 2966 cc e art. 24 Cost. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del D.lgs. n. 81/2005, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale ritenuto che, in caso di contratti plurimi succedutisi nel tempo continuativamente senza intervalli significativi, l’impugnativa stragiudiziale si estendesse anche ai contratti antecedenti i sessanta giorni precedenti la notifica.

2. Il ricorso non è fondato.

3. Preliminarmente deve precisarsi la non conferenza, nella fattispecie in esame, della asserita violazione dell’art. 39 del D.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015 ed applicabile unicamente ai contratti di lavoro stipulati sotto la vigenza dello stesso, mentre, nel caso che ci interessa, come si legge nella impugnata pronuncia, l’ultimo contratto oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito è stato quello stipulato in data 19.5.2015 e relativo alla somministrazione del Ribaudo per le due giornate del 20 e 21 maggio 2015.

4. Venendo al merito della doglianza, va rilevato che la Corte territoriale si è attenuta ai consolidati principi giurisprudenziali di legittimità (per una esaustiva ricostruzione normativa cfr. Cass. n. 29570/2022) cui si intende dare seguito, in virtù dei quali è stato affermato che, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; né l'introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia "ex nunc" determina una violazione degli artt. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta "in sede di prima applicazione" dal citato comma 1-bis (Cass. n. 7788/2017; Cass. n. 23169/2018; Cass.n. 8461/2017; Cass. n. 28344/2020; Cass. 14362/2020).

5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita la trattazione di ogni altra questione non esaminata dai giudici diseconde cure (abusivo ricorso ai contratti di somministrazione o stipulazione di essi in frode alla legge) che si presenta, in questa sede, inammissibile perché nuova (Cass. n. 14477/2018).

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s pese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3256/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 942/2018depositata il 23/11/2018 R.G.N. 121/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa e di [OSCURATO:SOCIETA], alle dipendenze delle quali, in virtù di innumerevoli contratti di somministrazione a tempo determinato aveva svolto le mansioni di operatore di esercizio presso la sede di Palermo, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 20.5.2015, tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA], con condanna al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui all’art. 32 co. 5 legge n. 183/2018 mentre ha rigettato integralmente le istanze formulate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il primo giudice, per quello che interessa in questa sede, ha rilevato che il contratto di somministrazione per le giornate del 20 e del 21 maggio 2015, con la [OSCURATO:SOCIETA], difettava di forma scritta mentre per quelli stipulati, con entrambe le società, con scadenza successiva al 31.12.2011 e non impugnati tempestivamente, era intervenuta la decadenza di cui all’art. 6 legge n. 604/1966 come novellato dall’art. 32 legge n. 183/2010. 3. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 942/2018, ha riformato la pronuncia di primo grado rigettando integralmente le domande proposte dal Ribaudo e condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado. 4. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno dato atto del tempestivo deposito, già in primo grado, del contratto del 20/21 maggio 2015 e hanno precisato che l’impugnazione dell’ultimo contratto di somministrazione non era idoneo a ritenere impugnati anche quelli precedenti, scaduti dopo il 31.12.2011, per i quali era decorso il termine perentorio di 60 giorni dalla loro scadenza, nonostante si fossero susseguiti senza intervalli significativi.5. Avverso la sentenza di secondo grado ha p roposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 della legge n. 183/2010, in relazione all’art. 2966 cc e art. 24 Cost. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del D.lgs. n. 81/2005, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale ritenuto che, in caso di contratti plurimi succedutisi nel tempo continuativamente senza intervalli significativi, l’impugnativa stragiudiziale si estendesse anche ai contratti antecedenti i sessanta giorni precedenti la notifica. 2. Il ricorso non è fondato. 3. Preliminarmente deve precisarsi la non conferenza, nella fattispecie in esame, della asserita violazione dell’art. 39 del D.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015 ed applicabile unicamente ai contratti di lavoro stipulati sotto la vigenza dello stesso, mentre, nel caso che ci interessa, come si legge nella impugnata pronuncia, l’ultimo contratto oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito è stato quello stipulato in data 19.5.2015 e relativo alla somministrazione del Ribaudo per le due giornate del 20 e 21 maggio 2015. 4. Venendo al merito della doglianza, va rilevato che la Corte territoriale si è attenuta ai consolidati principi giurisprudenziali di legittimità (per una esaustiva ricostruzione normativa cfr. Cass. n. 29570/2022) cui si intende dare seguito, in virtù dei quali è stato affermato che, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; né l'introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia "ex nunc" determina una violazione degli artt. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta "in sede di prima applicazione" dal citato comma 1-bis (Cass. n. 7788/2017; Cass. n. 23169/2018; Cass.n. 8461/2017; Cass. n. 28344/2020; Cass. 14362/2020). 5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita la trattazione di ogni altra questione non esaminata dai giudici diseconde cure (abusivo ricorso ai contratti di somministrazione o stipulazione di essi in frode alla legge) che si presenta, in questa sede, inammissibile perché nuova (Cass. n. 14477/2018). 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s pese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,
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