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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13508/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057YOW8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 quanto al capo 1, ritenuta la continuazione con i reati di cui agli artt. 337 e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi da 2 a 6), ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione e diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., non avendo considerato i giudici d'appello quanto esposto, sui profili di personalità, nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA]

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.

Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali in relazione al reato più grave di cui all'art. 337 cod.pen., e ciò in ragione della gravità del fatto sul rilievo che la condotta violenza posta in essere dall'imputato aveva causato anche lesioni personal.

Dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.

Motivazione tutt'altro che illogica e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

4. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. la corte territoriale ha evidenziato, quali elementi negativi, il profilo di personalità per come emerso dalla violenta condotta posta in essere e dall'assenza di resipiscenza in un contesto nel quale la mera incesuratezza non poteva essere da sola considerata.

Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.

Il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati.

Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).

L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioní difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre.

E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057YOW8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 quanto al capo 1, ritenuta la continuazione con i reati di cui agli artt. 337 e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi da 2 a 6), ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione e diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., non avendo considerato i giudici d'appello quanto esposto, sui profili di personalità, nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali in relazione al reato più grave di cui all'art. 337 cod.pen., e ciò in ragione della gravità del fatto sul rilievo che la condotta violenza posta in essere dall'imputato aveva causato anche lesioni personal. Dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che illogica e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). 4. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. la corte territoriale ha evidenziato, quali elementi negativi, il profilo di personalità per come emerso dalla violenta condotta posta in essere e dall'assenza di resipiscenza in un contesto nel quale la mera incesuratezza non poteva essere da sola considerata. Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr.sez.6 n.34364 del 16.6.2010). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioní difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
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