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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20507/2026

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e-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura comunale giusta procuraspeciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in li-quidazione e confisca, in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2128/2019depositata il 30/10/2019.Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] esponeva di aver acquistato il 31 marzo 1994 dallasocietà Bingo a r.l. una villa sita in località [OSCURATO:PERSONA] (Palermo), censita nelNCEU di Palermo alla part. 203776 foglio 1, p.lla 1019, realizzata dalla so-cietà costruttrice in conformità a concessione edilizia del 28 luglio 1978.In seguito a vicende penali relative alla lottizzazione abusiva cheaveva interessato l'area in questione e per la quale venivano condannatialcuni funzionari comunali, il Consiglio comunale di Palermo, con deliberadel 19 settembre 1996, disponeva la modifica della destinazione urbanisticadell'intero comprensorio, “al fine di ripristinare le caratteristiche ambientalie paesaggistiche originarie”, con revoca delle concessioni edilizie e demoli-zione degli immobili esistenti.Successivamente veniva disposto il sequestro preventivo dei terreni,comprensivi della proprietà Murania, per decreto del Pretore di Palermo indata 30 giugno 1997 e, all'esito del giudizio penale conclusosi con sentenzadella Corte di cassazione, n. 3552 del 19.12.2001-15.2.2002, la confiscadei terreni e la loro acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Pa-lermo.Nel 2003 il Comune avviava il procedimento di sgombero degli immo-bili, dandone notizia, per la prima volta, ai proprietari interessati con richie-sta di pagamento di indennizzo in seguito al sequestro e alla confisca dell'a-rea per modificarne la destinazione.[OSCURATO:PERSONA] agiva dinanzi al Tribunale di Palermo per il risarcimentodei danni, deducendo la responsabilità del Comune per l'attività provvedi-mentale svolta, e lamentando la perdita della disponibilità giuridica delNumero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026bene, acquistato in buona fede e senza conoscenza del procedimento abla-tivo, a seguito del sequestro preventivo e della sopravvenuta confisca.2.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2 giugno 2015, rigettavala domanda dell'attore, con assorbimento delle domande in garanzia pro-poste dal Comune verso i dipendenti infedeli e la società venditrice BingoS.r.l.L'attore non aveva provato l'acquisto in buona fede dell'immobile, e3.

La Corte d'Appello di Palermo, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha disattesol'impugnazione e condannato l'appellante alle spese, confermando la deci-sione del Giudice di primo grado, che aveva ritenuto il difetto del presuppo-sto dell'azione risarcitoria promossa.Il ricorrente non aveva richiesto dinanzi al giudice dell'esecuzione pe-nale la revoca della confisca, la cui permanenza, nella conseguente nullitàdel contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1418 c.c., avrebbe esclusola titolarità del diritto di proprietà in capo all'appellante.L'acquirente, inoltre, non era in buona fede, in quanto, già al mo-mento dell'acquisto, intervenuto nel 1994, la vicenda di [OSCURATO:PERSONA] appar-teneva al notorio, in ragione delle prime condanne penali relative alle irre-golarità edilizie, circostanza, questa, che non era stata contestata in giudi-zio, in modo specifico, dall'appellante.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza d'appellocon quattro motivi; resiste il Comune di Palermo con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, con deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. da parte del ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 2043 c.c.Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto presupposto delladomanda di danni la titolarità del bene al momento in cui viene esercitatal'azione − conseguente alla revoca della confisca ottenuta in sede penaleall'esito della ivi scrutinata, e positivamente risolta nel suo accertamento,buona fede dell'acquirente − senza considerare che se oggetto del giudizionon è la revoca del provvedimento ablativo, ma il risarcimento per il pre-giudizio economico subito dal privato per la perdita del bene, i presupposti,diversi, sono la condotta dell'agente e l'ingiustizia del danno.Il presupposto indicato nelle sentenze di merito per l'esercizio dell'a-zione di danni, consistente nell'avere il preteso danneggiato richiesto primala revoca della confisca, “piuttosto che un passaggio propedeutico all'azionene costituisce un percorso per la negazione”.2.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 2643, 2644, 2645 e 2650 c.c.La Corte di merito avrebbe violato, per le norme richiamate, il princi-pio della continuità della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili sucui andava, correttamente, ricostruita la buona fede dell'acquirente.La mancanza di trascrizione di provvedimenti diretti a inficiare la con-cessione edilizia rilasciata il 28.07.1978 avrebbe reso legittimo l'atto di ac-quisto dell'immobile e dato conto dello stato di buona fede di Murania, cheaveva acquistato, quasi vent'anni dopo il rilascio della concessione, da unterzo proprietario in sede di atto pubblico, che aveva attestato la regolaritàurbanistica del bene.3.

Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 28e 97 della Costituzione, a mente dei quali, per il cd. principio di immedesi-mazione organica, la P.A. risponde dell'illecito del pubblico dipendente cheagisce per suo conto.4.

Il quarto motivo deduce ancora la violazione dell'art. 2043 c.c.Nelle more del giudizio d'appello, il ricorrente aveva promosso inci-dente di esecuzione per la revoca della confisca davanti alla Corte d'appelloNumero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026di Palermo, quarta Sezione penale, che aveva accolto la domanda ricono-scendo al richiedente la buona fede.Siffatta sopravvenuta evidenza avrebbe comportato l'infondatezzadelle decisioni di merito fondate sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse provato la propria buona fede al momento dell'acquisto dell'immo-bile.Il ricorrente ha precisato di avere notificato il ricorso anche agli eredidi [OSCURATO:PERSONA], terzo chiamato, pure avendo costoro rinunciato all'e-redità, nella finalità di instaurare correttamente il contraddittorio nei con-fronti delle parti presenti nei precedenti gradi.5.

Il Comune di Palermo, dedotto di avere appreso soltanto dalla let-tura del ricorso che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenuto dalla Corted'appello penale di Palermo la revoca della confisca, per provvedimento mainotificato all'ente locale, ha concluso per l'inammissibilità dei motivi, perdifetto di autosufficienza e per la non impugnabilità della sentenza di se-condo grado, ai sensi dell'art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. in presenza di cd.doppia conforme, nella identità degli accertamenti in fatto operati nei cele-brati gradi di merito.Non sarebbe condivisibile in punto di diritto la tesi del ricorrente circala conoscibilità da parte del giudice civile, investito della cognizione di unadomanda di danni, pure in presenza di un provvedimento di confisca, dell'e-sistenza o meno della buona fede del terzo acquirente.La revoca della confisca per acclarata lottizzazione abusiva può esseredisposta solo dal giudice penale e, finché permane, il privato non è senzadifesa, proprio perché può comunque chiederne la revoca e il giudice civiledeve tenere conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della scelta processuale ef-fettuata dal richiedente.Anche dopo la revoca della confisca, l'azione risarcitoria non avrebbepotuto trovare ingresso, restando altrimenti rimesso alle scelte processualidi una delle parti (così per il richiedente che non si era attivato davanti alNumero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026giudice penale, fisiologicamente competente alla revoca della confisca) l'e-sito della lite, in spregio alle preclusioni istruttorie e al principio, cardine inmateria risarcitoria, sul concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227c.c.).Sull'indicato principio, il controricorrente, nella pure sopravvenuta or-dinanza di revoca della confisca, chiede la conferma, con diversa motiva-zione, della sentenza impugnata.

Inoltre, il ricorrente avrebbe mantenuto ilpieno possesso dell'immobile confiscato che, per una verifica recente, sa-rebbe stato affetto da difformità sostanziali rispetto alla concessione ediliziaillecitamente rilasciata.Vicenda analoga a quella di specie avrebbe visto altro proprietario diterreno nel comprensorio abusivamente lottizzato e attinto da confisca ot-tenere in primo grado la condanna del Comune di Palermo al risarcimentodel danno, in misura pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile, perpoi, dopo avere incamerato il prezzo, ottenere altresì la revoca della confi-sca, conseguendo un lucro.Il provvedimento di revoca sarebbe nullo perché emesso all'esito diun procedimento al quale l'Amministrazione non aveva partecipato.6.

La controversia che viene all'esame di questa Corte descrive unaipotesi di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] che attiene, in par-ticolare, alla domanda di risarcimento del danno proposta dal privato che,quale acquirente, in tesi in buona fede, di un immobile sia stato successi-vamente attinto da misure reali di natura penale — segnatamente, dap-prima il sequestro preventivo e quindi la confisca — adottate in relazione auna vicenda di lottizzazione abusiva insistente sull'area di riferimento.Il ricorrente deduce la responsabilità dell'Amministrazione locale,tanto sotto il profilo dell'attività provvedimentale esercitata quanto in rela-zione alla complessiva condotta tenuta nella gestione del territorio e nelrilascio dei titoli edilizi, assumendo che da essa sia derivato, in via eziolo-Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026gica, il pregiudizio consistente nella perdita della disponibilità giuridica edeconomica del bene acquistato.Segnatamente, si contesta al Comune di Palermo, all'esito del defini-tivo accertamento del reato di lottizzazione abusiva a carico di funzionariinfedeli nella gestione del comprensorio su cui cade l'immobile acquistatodal privato, di avere adottato una delibera di modifica della destinazioneurbanistica dell'area di riferimento.Alla delibera, che ha revocato le concessioni edilizie già rilasciate edisposto la demolizione delle opere ivi insistenti, è succeduta in sede penalel'adozione del sequestro preventivo e, quindi, della confisca dell'area lottiz-zata, con conseguente perdita della disponibilità giuridica del bene da partedel privato, da tanto danneggiato.6.1.

Nell'indicato contesto, la giurisprudenza di questa Corte fonda laresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] non sull'illegittimità del prov-vedimento, che costituisce mero presupposto della lite, ma sulla violazionedelle regole, distinte e autonome rispetto a quelle della legittimità ammini-strativa, di correttezza e buona fede che devono governare il comporta-mento dell'Amministrazione e che si traducono in regole di responsabilità,legittimanti la giurisdizione del Giudice ordinario (v., Cass., Sez.

Un., ordi-nanza n. 25324 del 28/08/2023; Cass., Sez.

Un., n. 2175 del 24/01/2023).6.2.

Sulla indicata premessa, i motivi di ricorso investono, per quantorileva ai fini della decisione, il tema dei presupposti dell'azione risarcitoria edel rilievo da attribuire, nel giudizio civile, alla misura ablativa disposta dalgiudice penale, nella sopravvenuta revoca della confisca ottenuta dal ricor-rente in corso di causa.In questo contesto, sono fondati i motivi primo, secondo e quarto, daesaminarsi congiuntamente per la loro connessione.Le due rationes della decisione impugnata sono infatti: a) la legitti-mazione all'istanza risarcitoria integrata dalla presupposta titolarità delNumero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026bene ablato; b) l'essere il richiedente in stato di buona fede per avanzareistanza risarcitoria.La prima ratio è, in modo concludente, attaccata dal ricorrente con ilprimo motivo; la seconda lo è nella combinazione tra il secondo e quarto.Più puntualmente.Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata per avere su-bordinato l'esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. alla previarevoca della confisca, ritenendo che la permanenza della stessa, e la corre-lata nullità del titolo di acquisto, escludano la configurabilità del danno ri-sarcibile.Con il secondo si deduce l'erroneità del richiamo al notorio ad inte-grazione dello stato soggettivo del ricorrente, nella pure sollecitata valuta-zione – e si è così al quarto motivo – della revoca della confisca intervenutanel corso del giudizio di appello, per l'accertamento della buona fede dell'ac-quirente, circostanza idonea a incidere sulle ritenute basi decisorie.Si denuncia per un verso l'insufficienza del notorio, come ricostruitodal Giudice d'appello quanto ai profili penali della vicenda di [OSCURATO:PERSONA],quale fonte della pregressa conoscenza su cui calibrare il giudizio sul difettodi buona fede dell'ablato, e per altro verso si richiama, fondatamente, ilsistema delle trascrizioni (artt. 2643, 2644, 2645 e 2650 c.c.), mancatonell'applicazione, quanto ai principi di continuità e priorità nel tempo perl'opponibilità dell'acquisto e la risoluzione dei conflitti tra più acquirenti.7.

La Corte territoriale, nell'impostare il proprio percorso argomenta-tivo da una parte sui presupposti della necessità di una preventiva revocadella confisca quale condizione dell'azione risarcitoria, e dall'altra sull'affer-mata insussistenza della buona fede in capo all'acquirente, muove da pre-messe che non sono coerenti con i principi regolatori della responsabilitàaquiliana e che non tengono conto della sopravvenienza, decisiva, costituitadalla rimozione del provvedimento ablativo in sede penale.Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/20267.1.

Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che la proponibilità della do-manda risarcitoria non può essere subordinata alla previa eliminazione deltitolo ablativo in sede penale, allorché il petitum in sede civile non abbia adoggetto la restituzione del bene, ma il ristoro del pregiudizio patrimonialeconseguente alla perdita della sua disponibilità, dovendo in tal caso il giu-dice verificare, unicamente, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'il-lecito ex art. 2043 c.c.In siffatto contesto, la mancata attivazione del rimedio revocatoriopuò, semmai, rilevare ai fini dell'apprezzamento del nesso causale e dell'e-ventuale concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c.,ma non integra una condizione dell'azione idonea a escludere, in radice, latutela risarcitoria.7.2.

Sotto il secondo profilo, ai fini della decisione impugnata rileva lasopravvenuta revoca della confisca – intervenuta in sede penale con prov-vedimento del 3-9 aprile 2020 della Corte d'appello di Palermo, secondaSezione penale – nel presupposto stato di buona fede del ricorrente, fattoche, incidendo direttamente sulle rationes decidendi poste a fondamentodel rigetto della domanda, impone una rinnovata valutazione della fattispe-cie, nel suo complessivo assetto.La sentenza qui impugnata ha escluso l'indicato stato soggettivo delproprietario che aveva subìto la confisca, richiamando il notorio e quindi lanotizia, ormai diffusa nella comunità locale, dell'intervenuta condanna deifunzionari infedeli per il reato di lottizzazione abusiva, individuando, allostesso tempo, il giudice competente all'accertamento della buona fede inquello penale, investito della domanda di revoca del provvedimento abla-tivo.Si tratta di direttrici di giudizio che confermano la necessità che ilgiudice del merito, in sede di rinvio, pronunci confrontandosi con l'indicatasopravvenienza, all'interno della quale ragioni di fatto e diritto si correlanonel dare composizione all'accertamento sulla buona fede del ricorrente.Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026L'omesso esame di siffatta circostanza determina l'invalidità della de-cisione anche sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.,avendo il giudice di merito escluso la configurabilità del danno ingiusto sullabase di presupposti non più attuali.7.3.

L'accoglimento dei suddetti motivi comporta l'assorbimento dellaulteriore censura, atteso che il riesame della controversia deve essere inte-gralmente rinnovato alla luce dei principi sopra enunciati.8.

In via conclusiva, la Corte accoglie il primo, secondo e quarto mo-tivo di ricorso e, assorbito il restante, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa davanti alla Corte d'Appello di Palermo, in altra composizione, an-che per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo del ricorso, dichiaraassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censureaccolte, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d'appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura comunale giusta procuraspeciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in li-quidazione e confisca, in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2128/2019depositata il 30/10/2019.Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] esponeva di aver acquistato il 31 marzo 1994 dallasocietà Bingo a r.l. una villa sita in località [OSCURATO:PERSONA] (Palermo), censita nelNCEU di Palermo alla part. 203776 foglio 1, p.lla 1019, realizzata dalla so-cietà costruttrice in conformità a concessione edilizia del 28 luglio 1978.In seguito a vicende penali relative alla lottizzazione abusiva cheaveva interessato l'area in questione e per la quale venivano condannatialcuni funzionari comunali, il Consiglio comunale di Palermo, con deliberadel 19 settembre 1996, disponeva la modifica della destinazione urbanisticadell'intero comprensorio, “al fine di ripristinare le caratteristiche ambientalie paesaggistiche originarie”, con revoca delle concessioni edilizie e demoli-zione degli immobili esistenti.Successivamente veniva disposto il sequestro preventivo dei terreni,comprensivi della proprietà Murania, per decreto del Pretore di Palermo indata 30 giugno 1997 e, all'esito del giudizio penale conclusosi con sentenzadella Corte di cassazione, n. 3552 del 19.12.2001-15.2.2002, la confiscadei terreni e la loro acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Pa-lermo.Nel 2003 il Comune avviava il procedimento di sgombero degli immo-bili, dandone notizia, per la prima volta, ai proprietari interessati con richie-sta di pagamento di indennizzo in seguito al sequestro e alla confisca dell'a-rea per modificarne la destinazione.[OSCURATO:PERSONA] agiva dinanzi al Tribunale di Palermo per il risarcimentodei danni, deducendo la responsabilità del Comune per l'attività provvedi-mentale svolta, e lamentando la perdita della disponibilità giuridica delNumero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026bene, acquistato in buona fede e senza conoscenza del procedimento abla-tivo, a seguito del sequestro preventivo e della sopravvenuta confisca.2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2 giugno 2015, rigettavala domanda dell'attore, con assorbimento delle domande in garanzia pro-poste dal Comune verso i dipendenti infedeli e la società venditrice BingoS.r.l.L'attore non aveva provato l'acquisto in buona fede dell'immobile, e3. La Corte d'Appello di Palermo, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha disattesol'impugnazione e condannato l'appellante alle spese, confermando la deci-sione del Giudice di primo grado, che aveva ritenuto il difetto del presuppo-sto dell'azione risarcitoria promossa.Il ricorrente non aveva richiesto dinanzi al giudice dell'esecuzione pe-nale la revoca della confisca, la cui permanenza, nella conseguente nullitàdel contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1418 c.c., avrebbe esclusola titolarità del diritto di proprietà in capo all'appellante.L'acquirente, inoltre, non era in buona fede, in quanto, già al mo-mento dell'acquisto, intervenuto nel 1994, la vicenda di [OSCURATO:PERSONA] appar-teneva al notorio, in ragione delle prime condanne penali relative alle irre-golarità edilizie, circostanza, questa, che non era stata contestata in giudi-zio, in modo specifico, dall'appellante.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza d'appellocon quattro motivi; resiste il Comune di Palermo con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, con deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. da parte del ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 2043 c.c.Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto presupposto delladomanda di danni la titolarità del bene al momento in cui viene esercitatal'azione − conseguente alla revoca della confisca ottenuta in sede penaleall'esito della ivi scrutinata, e positivamente risolta nel suo accertamento,buona fede dell'acquirente − senza considerare che se oggetto del giudizionon è la revoca del provvedimento ablativo, ma il risarcimento per il pre-giudizio economico subito dal privato per la perdita del bene, i presupposti,diversi, sono la condotta dell'agente e l'ingiustizia del danno.Il presupposto indicato nelle sentenze di merito per l'esercizio dell'a-zione di danni, consistente nell'avere il preteso danneggiato richiesto primala revoca della confisca, “piuttosto che un passaggio propedeutico all'azionene costituisce un percorso per la negazione”.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 2643, 2644, 2645 e 2650 c.c.La Corte di merito avrebbe violato, per le norme richiamate, il princi-pio della continuità della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili sucui andava, correttamente, ricostruita la buona fede dell'acquirente.La mancanza di trascrizione di provvedimenti diretti a inficiare la con-cessione edilizia rilasciata il 28.07.1978 avrebbe reso legittimo l'atto di ac-quisto dell'immobile e dato conto dello stato di buona fede di Murania, cheaveva acquistato, quasi vent'anni dopo il rilascio della concessione, da unterzo proprietario in sede di atto pubblico, che aveva attestato la regolaritàurbanistica del bene.3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 28e 97 della Costituzione, a mente dei quali, per il cd. principio di immedesi-mazione organica, la P.A. risponde dell'illecito del pubblico dipendente cheagisce per suo conto.4. Il quarto motivo deduce ancora la violazione dell'art. 2043 c.c.Nelle more del giudizio d'appello, il ricorrente aveva promosso inci-dente di esecuzione per la revoca della confisca davanti alla Corte d'appelloNumero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026di Palermo, quarta Sezione penale, che aveva accolto la domanda ricono-scendo al richiedente la buona fede.Siffatta sopravvenuta evidenza avrebbe comportato l'infondatezzadelle decisioni di merito fondate sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse provato la propria buona fede al momento dell'acquisto dell'immo-bile.Il ricorrente ha precisato di avere notificato il ricorso anche agli eredidi [OSCURATO:PERSONA], terzo chiamato, pure avendo costoro rinunciato all'e-redità, nella finalità di instaurare correttamente il contraddittorio nei con-fronti delle parti presenti nei precedenti gradi.5. Il Comune di Palermo, dedotto di avere appreso soltanto dalla let-tura del ricorso che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenuto dalla Corted'appello penale di Palermo la revoca della confisca, per provvedimento mainotificato all'ente locale, ha concluso per l'inammissibilità dei motivi, perdifetto di autosufficienza e per la non impugnabilità della sentenza di se-condo grado, ai sensi dell'art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. in presenza di cd.doppia conforme, nella identità degli accertamenti in fatto operati nei cele-brati gradi di merito.Non sarebbe condivisibile in punto di diritto la tesi del ricorrente circala conoscibilità da parte del giudice civile, investito della cognizione di unadomanda di danni, pure in presenza di un provvedimento di confisca, dell'e-sistenza o meno della buona fede del terzo acquirente.La revoca della confisca per acclarata lottizzazione abusiva può esseredisposta solo dal giudice penale e, finché permane, il privato non è senzadifesa, proprio perché può comunque chiederne la revoca e il giudice civiledeve tenere conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della scelta processuale ef-fettuata dal richiedente.Anche dopo la revoca della confisca, l'azione risarcitoria non avrebbepotuto trovare ingresso, restando altrimenti rimesso alle scelte processualidi una delle parti (così per il richiedente che non si era attivato davanti alNumero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026giudice penale, fisiologicamente competente alla revoca della confisca) l'e-sito della lite, in spregio alle preclusioni istruttorie e al principio, cardine inmateria risarcitoria, sul concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227c.c.).Sull'indicato principio, il controricorrente, nella pure sopravvenuta or-dinanza di revoca della confisca, chiede la conferma, con diversa motiva-zione, della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente avrebbe mantenuto ilpieno possesso dell'immobile confiscato che, per una verifica recente, sa-rebbe stato affetto da difformità sostanziali rispetto alla concessione ediliziaillecitamente rilasciata.Vicenda analoga a quella di specie avrebbe visto altro proprietario diterreno nel comprensorio abusivamente lottizzato e attinto da confisca ot-tenere in primo grado la condanna del Comune di Palermo al risarcimentodel danno, in misura pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile, perpoi, dopo avere incamerato il prezzo, ottenere altresì la revoca della confi-sca, conseguendo un lucro.Il provvedimento di revoca sarebbe nullo perché emesso all'esito diun procedimento al quale l'Amministrazione non aveva partecipato.6. La controversia che viene all'esame di questa Corte descrive unaipotesi di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] che attiene, in par-ticolare, alla domanda di risarcimento del danno proposta dal privato che,quale acquirente, in tesi in buona fede, di un immobile sia stato successi-vamente attinto da misure reali di natura penale — segnatamente, dap-prima il sequestro preventivo e quindi la confisca — adottate in relazione auna vicenda di lottizzazione abusiva insistente sull'area di riferimento.Il ricorrente deduce la responsabilità dell'Amministrazione locale,tanto sotto il profilo dell'attività provvedimentale esercitata quanto in rela-zione alla complessiva condotta tenuta nella gestione del territorio e nelrilascio dei titoli edilizi, assumendo che da essa sia derivato, in via eziolo-Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026gica, il pregiudizio consistente nella perdita della disponibilità giuridica edeconomica del bene acquistato.Segnatamente, si contesta al Comune di Palermo, all'esito del defini-tivo accertamento del reato di lottizzazione abusiva a carico di funzionariinfedeli nella gestione del comprensorio su cui cade l'immobile acquistatodal privato, di avere adottato una delibera di modifica della destinazioneurbanistica dell'area di riferimento.Alla delibera, che ha revocato le concessioni edilizie già rilasciate edisposto la demolizione delle opere ivi insistenti, è succeduta in sede penalel'adozione del sequestro preventivo e, quindi, della confisca dell'area lottiz-zata, con conseguente perdita della disponibilità giuridica del bene da partedel privato, da tanto danneggiato.6.1. Nell'indicato contesto, la giurisprudenza di questa Corte fonda laresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] non sull'illegittimità del prov-vedimento, che costituisce mero presupposto della lite, ma sulla violazionedelle regole, distinte e autonome rispetto a quelle della legittimità ammini-strativa, di correttezza e buona fede che devono governare il comporta-mento dell'Amministrazione e che si traducono in regole di responsabilità,legittimanti la giurisdizione del Giudice ordinario (v., Cass., Sez. Un., ordi-nanza n. 25324 del 28/08/2023; Cass., Sez. Un., n. 2175 del 24/01/2023).6.2. Sulla indicata premessa, i motivi di ricorso investono, per quantorileva ai fini della decisione, il tema dei presupposti dell'azione risarcitoria edel rilievo da attribuire, nel giudizio civile, alla misura ablativa disposta dalgiudice penale, nella sopravvenuta revoca della confisca ottenuta dal ricor-rente in corso di causa.In questo contesto, sono fondati i motivi primo, secondo e quarto, daesaminarsi congiuntamente per la loro connessione.Le due rationes della decisione impugnata sono infatti: a) la legitti-mazione all'istanza risarcitoria integrata dalla presupposta titolarità delNumero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026bene ablato; b) l'essere il richiedente in stato di buona fede per avanzareistanza risarcitoria.La prima ratio è, in modo concludente, attaccata dal ricorrente con ilprimo motivo; la seconda lo è nella combinazione tra il secondo e quarto.Più puntualmente.Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata per avere su-bordinato l'esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. alla previarevoca della confisca, ritenendo che la permanenza della stessa, e la corre-lata nullità del titolo di acquisto, escludano la configurabilità del danno ri-sarcibile.Con il secondo si deduce l'erroneità del richiamo al notorio ad inte-grazione dello stato soggettivo del ricorrente, nella pure sollecitata valuta-zione – e si è così al quarto motivo – della revoca della confisca intervenutanel corso del giudizio di appello, per l'accertamento della buona fede dell'ac-quirente, circostanza idonea a incidere sulle ritenute basi decisorie.Si denuncia per un verso l'insufficienza del notorio, come ricostruitodal Giudice d'appello quanto ai profili penali della vicenda di [OSCURATO:PERSONA],quale fonte della pregressa conoscenza su cui calibrare il giudizio sul difettodi buona fede dell'ablato, e per altro verso si richiama, fondatamente, ilsistema delle trascrizioni (artt. 2643, 2644, 2645 e 2650 c.c.), mancatonell'applicazione, quanto ai principi di continuità e priorità nel tempo perl'opponibilità dell'acquisto e la risoluzione dei conflitti tra più acquirenti.7. La Corte territoriale, nell'impostare il proprio percorso argomenta-tivo da una parte sui presupposti della necessità di una preventiva revocadella confisca quale condizione dell'azione risarcitoria, e dall'altra sull'affer-mata insussistenza della buona fede in capo all'acquirente, muove da pre-messe che non sono coerenti con i principi regolatori della responsabilitàaquiliana e che non tengono conto della sopravvenienza, decisiva, costituitadalla rimozione del provvedimento ablativo in sede penale.Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/20267.1. Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che la proponibilità della do-manda risarcitoria non può essere subordinata alla previa eliminazione deltitolo ablativo in sede penale, allorché il petitum in sede civile non abbia adoggetto la restituzione del bene, ma il ristoro del pregiudizio patrimonialeconseguente alla perdita della sua disponibilità, dovendo in tal caso il giu-dice verificare, unicamente, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'il-lecito ex art. 2043 c.c.In siffatto contesto, la mancata attivazione del rimedio revocatoriopuò, semmai, rilevare ai fini dell'apprezzamento del nesso causale e dell'e-ventuale concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c.,ma non integra una condizione dell'azione idonea a escludere, in radice, latutela risarcitoria.7.2. Sotto il secondo profilo, ai fini della decisione impugnata rileva lasopravvenuta revoca della confisca – intervenuta in sede penale con prov-vedimento del 3-9 aprile 2020 della Corte d'appello di Palermo, secondaSezione penale – nel presupposto stato di buona fede del ricorrente, fattoche, incidendo direttamente sulle rationes decidendi poste a fondamentodel rigetto della domanda, impone una rinnovata valutazione della fattispe-cie, nel suo complessivo assetto.La sentenza qui impugnata ha escluso l'indicato stato soggettivo delproprietario che aveva subìto la confisca, richiamando il notorio e quindi lanotizia, ormai diffusa nella comunità locale, dell'intervenuta condanna deifunzionari infedeli per il reato di lottizzazione abusiva, individuando, allostesso tempo, il giudice competente all'accertamento della buona fede inquello penale, investito della domanda di revoca del provvedimento abla-tivo.Si tratta di direttrici di giudizio che confermano la necessità che ilgiudice del merito, in sede di rinvio, pronunci confrontandosi con l'indicatasopravvenienza, all'interno della quale ragioni di fatto e diritto si correlanonel dare composizione all'accertamento sulla buona fede del ricorrente.Numero registro generale 11779/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 20507/2026Data pubblicazione 17/06/2026L'omesso esame di siffatta circostanza determina l'invalidità della de-cisione anche sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.,avendo il giudice di merito escluso la configurabilità del danno ingiusto sullabase di presupposti non più attuali.7.3. L'accoglimento dei suddetti motivi comporta l'assorbimento dellaulteriore censura, atteso che il riesame della controversia deve essere inte-gralmente rinnovato alla luce dei principi sopra enunciati.8. In via conclusiva, la Corte accoglie il primo, secondo e quarto mo-tivo di ricorso e, assorbito il restante, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa davanti alla Corte d'Appello di Palermo, in altra composizione, an-che per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo del ricorso, dichiaraassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censureaccolte, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d'appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 20507/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris