Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 21975/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2429-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 1588/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/01/2023 R.G.N. 21550/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 2429/2023 Cron.

Rep.

Ud. 07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. con ordinanza n. 1588/2023 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando il soccombente “alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro … per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”;

2. con ricorso ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c. la società ha chiesto che l'ordinanza suddetta sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a determinare l’importo dei compensi;

3. instaurato il contraddittorio, l’intimato non ha svolto attività difensiva; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione (in termini, Cass., SS.UU. n. 16415 del 2018);

2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 1588 del 2022, pubblicata il 19 gennaio 2023, sia corretto aggiungendo l’importo «4.000,00» dopo la parola «euro»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013); P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 1588 del 2023, pubblicata il 19 gennaio 2023, sia corretto aggiungendo l’importo «4.000,00» dopo la parola «euro»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2429-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 1588/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/01/2023 R.G.N. 21550/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 2429/2023 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza n. 1588/2023 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando il soccombente “alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro … per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”; 2. con ricorso ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c. la società ha chiesto che l'ordinanza suddetta sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a determinare l’importo dei compensi; 3. instaurato il contraddittorio, l’intimato non ha svolto attività difensiva; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione (in termini, Cass., SS.UU. n. 16415 del 2018); 2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 1588 del 2022, pubblicata il 19 gennaio 2023, sia corretto aggiungendo l’importo «4.000,00» dopo la parola «euro»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013); P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 1588 del 2023, pubblicata il 19 gennaio 2023, sia corretto aggiungendo l’importo «4.000,00» dopo la parola «euro»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sente
Sentenza Cassazione n. 21975/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris