CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 novembre 2021
Cassazione n. 40165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani emessa in data 01/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Trani in sede di rinvio - a seguito dell'annullamento, con la sentenza della Sezione Prima della Cassazione del 08/07/2020, dell'ordinanza del predetto Tribunale che, in data 19/09/2019, quale Giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di dichiarare estinto il reato di truffa, oggetto di sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente il 23/11/2010, irrevocabile il 01/04/2011 - rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 623 lett. a), 546, lett. e) cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata ha omesso di accertare - come richiesto dalla sentenza rescindente - quale fosse stato il momento in cui si era verificata la fornitura dei beni, al fine di individuare il momento di consumazione del reato di truffa, posto che la Corte di legittimità aveva affermato che la fornitura avrebbe potuto essere sia anteriore che posteriore alla consegna del titolo e che la visione delle fatture emesse a fronte della fornitura, da parte del Giudice dell'esecuzione, avrebbe consentito di verificare che il reato si era consumato il 31/03/2011, posto che tali fatture contengono anche i riferimento ai DDT e, quindi, alla data di consegna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate, e va, pertanto, accolto. Il provvedimento impugnato si è limitato a ricordare che la richiesta di estinzione del reato, di cui alla sentenza di patteggiamento del 23/12/2010, irrevocabile il 01/04/2011, formulata nell'interesse del ricorrente, dovesse essere valutata alla luce della condanna risultante dal certificato del casellario giudiziale per fatti commessi in data antecedente e prossima al giugno 2011, tenuto conto del principio di diritto affermato dalla Cassazione, che impone la verifica della data di consumazione del reato di truffa, ovvero la data di conseguimento della fornitura dei beni; in tal senso, ha ricordato che l'accordo per la fornitura veniva raggiunto nel mese di aprile, quando il Napoletano consegnava al Pomarico un assegno bancario già precompilato, datato 15/06/2011 e successivamente protestato il 28/06/2011. Tale data - secondo il Giudice dell'esecuzione - è l'unica che consente di comprendere quando sia stato raggiunto l'accordo e, quindi, ritenere che, verosimilmente, la fornitura fosse stata effettuata successivamente, con la conseguenza che, essendosi verificata la truffa entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, non poteva ritenersi verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza rescindente, in realtà, ha ribadito come il reato di truffa, così detta "contrattuale", si consumi con il conseguimento del profitto, ossia del bene da parte dell'agente, e con la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato, non rilevando, invece, l'assunzione dell'obbligazione; tale momento, quindi, avrebbe dovuto essere specificamente accertato dal Giudice dell'esecuzione, non potendo coincidere con il momento in cui l'assegno era stato consegnato o posto all'incasso e protestato, anche alla luce dell'impostazione accusatoria emergente dal capo di imputazione e dal rilievo valorizzato dal ricorrente, secondo cui la sentenza aveva individuato nel marzo 2011 la consegna dei beni, circostanza del tutto pretermessa dal Giudice dell'esecuzione. Da quanto detto emerge evidente come anche con la presente ordinanza il Giudice dell'esecuzione abbia reiterato l'errore di diritto già evidenziato dalla pronuncia rescindente, affidando ad una apodittica presunzione di precedente consegna del titolo e di successiva e/o contestuale consegna della merce la scansione della vicenda, prescindendo dalle deduzioni difensive e dall'esame della documentazione processuale, oltre che dalla stessa formulazione dell'editto accusatorio, che colloca nel marzo 2011 la consumazione del reato. Ciò si evince chiaramente dall'utilizzazione del termine "verosimilmente", contenuto nell'impugnata ordinanza, nonché dalla circostanza che nessun richiamo risulta operato, in motivazione, alla documentazione agli atti, con particolare riferimento ai documenti di consegna. Tale verifica documentale, infatti, avrebbe consentito - come indicato dalla sentenza rescindente - di accertare specificamente se la consegna dei beni e la disponibilità degli stessi da parte dell'autore del reato avesse preceduto la dazione dell'assegno in pagamento, ovvero se essa si fosse verificata in un momento successivo e/o contestuale alla dazione dell'assegno poi protestato. Né il provvedimento impugnato ha, peraltro, rilevato che la documentazione agli atti non consentisse di svolgere detto accertamento e, in tal caso, per quale ragione. Va ribadito, quindi, il principio di diritto già affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui "Nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi." (Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, Rv. 254043). Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani./// P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani. Così deciso in R