CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15272/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 582 comma 2 cod. peri.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si ec:cepisce la illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova testimoniale, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere dcglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, la Corte di cassazione, infatti, non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo, che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è inammissibile in quanto: - il ricorrente non indica in maniera specifica ove riposi il carattere di decisività della prova non assunta; - non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso poic:hé le foto, di cui si lamenta la mancata assunzione, non sono state allegate al presente ricorso; Ritenuto che le due memorie difensive trasmesse a sostegno dei motivi di ricorso non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Co