CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Uv\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come la precisa suddivisione in otto dosi (ogni dose del peso di 0,6 grammi) della sostanza rinvenuta, le modalità dell'occultamento in auto (che rendeva necessario intervenire su una intercapedine posta nel tetto dell'auto anche per mezzo di cani antidroga) e l'intestazione del mezzo a soggetto nullatenente già noto quale fittizio intestatario di autovetture smentissero le allegazioni della difesa tese a giustificare la condotta; rilevato che, anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, logica si rivela la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha valorizzato l'assenza di elementi positivi mettendo invece in risalto la mancanza di segnali di resipiscenza tanto che nessuna collaborazione o ammissione veniva effettuata rendendosi, invero, necessario l'intervento di unità specializzata cinofila per il recupero dello stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso