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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 11118/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18369/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche li rappresenta e difende ope legis. -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI n. 9/2022 depositatoi l 27/06/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di pace di Sassari ha respinto, con decreto depositatoil 27/6/2023, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto di espulsione del Prefetto diSassari n°51/2021 Gab.

P.S. notificato in data 11.12.2021.

Haosservato che d all'istruttoria dibattimentale era emerso che ilcittadino straniero risultava irregolarmente soggiornante in Italia , a seguito di decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso in data 02.08.2017 dal Questore di Nuoro e notificatogli in data 17.08.2017 , e che ciò aveva condotto all’emissionedell'impugnato decreto di espulsione.

Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi.

Il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Sassari hanno depositato mero atto di costituzione.

È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto per violazione dell’art 132 secondo comma, n. 4, c.p.c, degli artt. 1, comma 6, e 13, comma 7, del T.U.I. e del diritto di difesa e del principiodi uguaglianza costituzionalmente garantiti.

Lacensura è articolata sotto due profili.

Il primo concerne la mancata valutazione da parte del Giudice di Pace della circostanza che il decreto di espulsione e il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno erano stati notificati al ricorrente in lingua francese anziché in madre lingua, senzache vi fosse una valida giustificazione.

Il secondo afferisce alla mancata considerazione dei legami familiari e della sua vita affettiva e privata, circostanze che egli aveva indicato (presenza del cugino e dello zio del ricorrente nel territorio nazionale, Olbia), e sulle quali il giudice di pace non si è espresso. 2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità del decreto perviolazione dell’art 132 secondo comma n. 4 c.p.c; il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia esplicitato le ragioni per cuii dedotti legami familiari fossero da considerarsi irrilevanti, così come l’avere egli chiesto la concessione di una forma di protezione internazionale dopo l'emissione del provvedimento di espulsione, nonostante di ciò il giudicante fosse stato edotto e nonostante che egli avesse conseguito in data 11 marzo 2022 il provvedimento della Commissione territoriale per la protezione internazionale di [OSCURATO:PERSONA] il quale gli era stata riconosciuta la protezione speciale, ai sensi dell’art 32, comma 3, del d.lgs 25/2008 e succ. mod. , comedocumentato. 3.-Il secondo motivo è fondato e va accolto, assorbito il primo.

Intema di ricorso per cassazione, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture(Cass. n. 13977/2019).

Nel caso in esame, la decisione appare focalizzata esclusivamentesulla questione , respinta, de lla mancata traduzione delprovvedimento in una lingua nota al cittadino straniero.

Nonrisultano, invece, affatto affrontate le questioni proposte in merito all’esistenza di legami familiari in Italia e ad alla presentazione della domanda di protezione internazionale dopo la notifica del decreto di espulsione in data 11 dicembre 2021, domanda, peraltro, positivamente sfociata nel riconoscimento da parte della Commissione territoriale del permesso di soggiorno speciale in data 11 marzo 2022 .

Ne consegue che non è in alcun modopossibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice di paceper disattendere l’opposizione all’espulsione sul punto. 4.-In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Sassari in persona di diverso magistrato.

P.Q.M. - Accoglie il ricorso; -Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Sassari, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18369/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche li rappresenta e difende ope legis. -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI n. 9/2022 depositatoi l 27/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di pace di Sassari ha respinto, con decreto depositatoil 27/6/2023, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto di espulsione del Prefetto diSassari n°51/2021 Gab. P.S. notificato in data 11.12.2021. Haosservato che d all'istruttoria dibattimentale era emerso che ilcittadino straniero risultava irregolarmente soggiornante in Italia , a seguito di decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso in data 02.08.2017 dal Questore di Nuoro e notificatogli in data 17.08.2017 , e che ciò aveva condotto all’emissionedell'impugnato decreto di espulsione. Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Sassari hanno depositato mero atto di costituzione. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto per violazione dell’art 132 secondo comma, n. 4, c.p.c, degli artt. 1, comma 6, e 13, comma 7, del T.U.I. e del diritto di difesa e del principiodi uguaglianza costituzionalmente garantiti. Lacensura è articolata sotto due profili. Il primo concerne la mancata valutazione da parte del Giudice di Pace della circostanza che il decreto di espulsione e il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno erano stati notificati al ricorrente in lingua francese anziché in madre lingua, senzache vi fosse una valida giustificazione. Il secondo afferisce alla mancata considerazione dei legami familiari e della sua vita affettiva e privata, circostanze che egli aveva indicato (presenza del cugino e dello zio del ricorrente nel territorio nazionale, Olbia), e sulle quali il giudice di pace non si è espresso. 2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità del decreto perviolazione dell’art 132 secondo comma n. 4 c.p.c; il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia esplicitato le ragioni per cuii dedotti legami familiari fossero da considerarsi irrilevanti, così come l’avere egli chiesto la concessione di una forma di protezione internazionale dopo l'emissione del provvedimento di espulsione, nonostante di ciò il giudicante fosse stato edotto e nonostante che egli avesse conseguito in data 11 marzo 2022 il provvedimento della Commissione territoriale per la protezione internazionale di [OSCURATO:PERSONA] il quale gli era stata riconosciuta la protezione speciale, ai sensi dell’art 32, comma 3, del d.lgs 25/2008 e succ. mod. , comedocumentato. 3.-Il secondo motivo è fondato e va accolto, assorbito il primo. Intema di ricorso per cassazione, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture(Cass. n. 13977/2019). Nel caso in esame, la decisione appare focalizzata esclusivamentesulla questione , respinta, de lla mancata traduzione delprovvedimento in una lingua nota al cittadino straniero. Nonrisultano, invece, affatto affrontate le questioni proposte in merito all’esistenza di legami familiari in Italia e ad alla presentazione della domanda di protezione internazionale dopo la notifica del decreto di espulsione in data 11 dicembre 2021, domanda, peraltro, positivamente sfociata nel riconoscimento da parte della Commissione territoriale del permesso di soggiorno speciale in data 11 marzo 2022 . Ne consegue che non è in alcun modopossibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice di paceper disattendere l’opposizione all’espulsione sul punto. 4.-In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Sassari in persona di diverso magistrato. P.Q.M. - Accoglie il ricorso; -Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Sassari, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere
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