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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16120/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 24/10/2025 della Corte di Appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, aseguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo che i ricorsi degli imputati siano dichiarati inammissibili;uditi i difensori dei ricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 24 ottobre 2025 la Corte di Appello di Venezia ha parzialmenteriformato la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, in data 21 novembre 2019 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città riconoscendo adentrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha confermatonel resto la menzionata sentenza con la quale era stata affermata la penale responsabilità diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa aggravata (art. 640,comma 2 n. 1, cod. pen.) agli stessi rispettivamente ascritti, commessi entrambi dal 1°settembre 2009 al febbraio 2017.In sintesi, si contesta al [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente scolastico e segretario provinciale delSindacato [OSCURATO:PERSONA] della Scuola (S.N.A.L.S.) di avere simulato lasussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 del d.lgs. n. 564/1996 e, in particolare, di averesimulato la sussistenza di un distacco retribuito presso il predetto sindacato dal 1/9/2008 al31/8/2009, provvedendo autonomamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali eformando falsamente i relativi cedolini attestanti la predetta retribuzione, in tal modoinducendo in errore l’INPS in relazione alla sussistenza del diritto al ricalcolo dell’assegnopensionistico, così procurandosi l’ingiusto profitto corrispondente alla integrazionecontributiva erogata sulla base dei predetti falsi cedolini paga e dunque percependo,mediante assegni mensili fino al febbraio 2017, somme non dovute con pari danno dell’INPS(capo 1 della rubrica delle imputazioni).La contestazione elevata all’imputata [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), dirigente scolastico ecoordinatore del settore ATA presso [OSCURATO:PERSONA] della Scuola,è sostanzialmente sovrapponibile con riguardo ai tempi ed alle condotte tenute e sidifferenzia da quella relativa al coimputato solo in relazione alle somme di denaro percepite.Deve rilevarsi che entrambi gli imputati hanno personalmente rinunciato allaprescrizione dei reati (v. pag. 7 della sentenza di appello).

2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza, con atto unico, i difensoridegli imputati, deducendo:2.1.

Inosservanza del disposto dell’art. 521 cod. proc. pen. con conseguente nullità aisensi dell’art. 522 cod. proc. pen.Sulla premessa che ad entrambi gli imputati risulta essere stata contestata l’inesistenzadi un distacco sindacale retribuito nel corso del loro ultimo anno di lavoro prima delpensionamento, osserva la difesa dei ricorrenti che, dalla lettura della sentenza impugnata,emergerebbe che la Corte di appello avrebbe ritenuto accertato che il distacco sindacale eraeffettivo e che, per contro, la simulazione sarebbe consistita nell’aver simulato una ulterioreretribuzione.Detta situazione comporterebbe - secondo la difesa dei ricorrenti - che gli imputatisarebbero stati condannati per un fatto diverso da quello in contestazione con laconseguenza che la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da una nullità alla luce deldisposto delle norme procedurali sopra indicate.2.2.

Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 564/96 e mancanza diadeguata motivazione sul punto.Deduce la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe erroneamenteinterpretato il menzionato art. 3, laddove ha affermato che l’effettiva corresponsione diemolumenti aggiuntivi rispetto allo stipendio è elemento necessario per vedere riconosciuto ildiritto ad una integrazione dell’assegno pensionistico ed ha richiamato al riguardo unacircolare dell’INPS (n. 129/19) successiva ai fatti.L’affermazione della Corte territoriale non terrebbe però conto di un parere pro veritateredatto dal prof. [OSCURATO:PERSONA] allegato ad una memoria difensiva depositata il 3 ottobre2025 e non valutata ai fini del decidere.

Secondo detto parere, per la determinazione dellabase imponibile contributiva, ciò che assume rilievo è il compenso dovuto in virtù dellepattuizioni negoziali inter partes e non il compenso effettivamente corrisposto.L’omessa valutazione di detta memoria (e dell’allegato parere) avrebbe prodotto i propririflessi sul rilievo della erroneità ed incompletezza del percorso argomentativo il chevizierebbe la sentenza impugnata.2.3.

Violazione di norme processuali (artt. 192, comma 2, 533, 546, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.) stabilite a pena di nullità con riferimento al punto decisivo della mancataerogazione della retribuzione aggiuntiva da parte dell’organizzazione sindacale.Sul presupposto che tra gli artifizi e raggiri contestati agli imputati vi è anche quello diavere simulato – attraverso la formazione di falsi cedolini paga – di avere percepito unaretribuzione aggiuntiva da parte del sindacato nel periodo 1° settembre 2008 - 31 agosto2009, rileva la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe aderito a quantosostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ritenendo inverosimile quanto sul punto sostenuto dalladifesa, ovvero che gli emolumenti erano stati pagati dal [OSCURATO:PERSONA] in contanti.

Così operandoi Giudici di merito non avrebbero tenuto in debito conto le dichiarazioni, assunte in sede diinvestigazioni difensive, di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti segretario della SezioneProvinciale di Venezia dello S.N.A.L.S. e del Prof. [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i Giudicidi merito avrebbero ignorato con riferimento al tema della “sostenibilità” dei rimborsi che viera una consistenza di cassa del sindacato e che, con riguardo alla “tracciabilità” delleerogazioni all’epoca dei fatti, non vi era obbligo di garantire la stessa.2.4.

Vizi di motivazione sulla effettività della retribuzione aggiuntiva erogatadall’organizzazione sindacale.Rileva la difesa dei ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe motivato al riguardo inmaniera illogica, laddove ha fatto riferimento agli accertamenti bancari, senza tener conto diquanto sostenuto dalla difesa ed emergente dai testi secondo i quali al sindacatoprovenivano anche entrate in contanti atteso che, come si è già evidenziato, all’epoca non viera un obbligo di tracciabilità di tali movimentazioni economiche.2.5.

Erronea applicazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti.Deduce la difesa dei ricorrenti che le condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA] ed alla Bedondovevano essere riqualificate ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. difettando l’elemento diinduzione in errore dell’Ente previdenziale che sarebbe stato interessato da una primavalutazione connessa al rilascio dell’autorizzazione preventiva al versamento dellacontribuzione integrativa, con la conseguenza che quanto accertato in un secondo temponon era altro che una mera ricognizione documentale di quanto previamente autorizzato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Rileva il Collegio che nessuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è ravvisabile nelcaso in esame.I fatti per i quali è intervenuta condanna degli imputati, così come nel dettaglioconcordemente ricostruiti dalle sentenze di primo e secondo grado in cd.

“doppia conforme”,risultano perfettamente aderenti alle condotte contestate nei capi di imputazione, sui quali gliimputati hanno avuto completa possibilità di difendersi.E’ appena il caso di rilevare, quanto ai passaggi motivazionali richiamati dalla difesa nelprimo motivo di ricorso, che la motivazione addotta dalla Corte di appello sul punto èchiarissima (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).

Non è infatti in discussione lacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano prestato attività per anni pressol’organizzazione sindacale e che venissero “retribuiti”, intendendosi con tale ultimo concettoil riferimento allo «stipendio che loro spettava quali docenti pur lavorando presso l’O.S.».Come chiarito dalla Corte di appello nel passaggio motivazionale immediatamentesuccessivo, «l’attività sindacale suddetta non ha previsto alcuna forma di emolumento oindennità aggiuntiva per tutti questi anni, salvo per l’ultimo, senza che vi sia prova che pertale periodo l’attività abbia comportato diverse ed ulteriori attività rispetto alle pregresse».Non può al riguardo non osservarsi che i concetti esposti dalla Corte di appello nonlasciano dubbi ad interpretazioni alternative ed appaiono caratterizzati da palmare logicitàessendo emerso:a) che effettivamente gli imputati hanno svolto per anni l’attività presso l'organizzazionesindacale senza ulteriori emolumenti se non quelli ordinari di natura stipendiale;b) che appare singolare il fatto che gli stessi solo nell’ultimo anno avrebbero percepitoun elemento aggiuntivo senza che sia emerso che in tale periodo gli stessi abbiano svoltoulteriore attività.Ciò corrisponde esattamente a quanto oggetto di contestazione laddove nei capi diimputazione non si contesta certo che gli imputati non abbiano svolto l’attività riguardante ildistacco sindacale ma si contesta il percepimento di una retribuzione, all’evidenza ulteriorerispetto a quella ordinaria stipendiale e della quale non v’è traccia, per tale distacco.Occorre quindi solo evidenziare che la difesa degli imputati a sostegno del motivo diricorso qui in esame propone una lettura distorta ed incompleta del testo (sovrapponibile sulpunto) dei capi di imputazione: non v’è infatti alcun dubbio - giova ribadirlo ancora una volta -che il distacco degli imputati presso l’organizzazione sindacale fosse reale e non simulata,ciò che è oggetto di contestazione ed ha portato all’affermazione della penale responsabilitàdegli imputati, è la simulazione di un “distacco retribuito”, concetto quest’ultimo chiaramenteriferibile ad una retribuzione da parte del sindacato stesso che andava ad aggiungersi agliemolumenti stipendiali che (ovviamente) gli imputati continuavano a percepire.2.

Il secondo il terzo ed il quarto motivo di ricorso stante le loro interconnessioniappaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono anch’essi manifestamente infondati.2.1.

Occorre in via preliminare rilevare che il processo è stato celebrato con le formedel rito abbreviato senza che vi sia stata alcuna integrazione di natura probatoria.

Da ciò neconsegue un primo rilevante effetto: il parere del prof. [OSCURATO:PERSONA] richiamato dalla difesa deiricorrenti ed indicato come allegato alla memoria depositata il 3 ottobre 2025 alla Corte diappello, finisce per introdurre una argomentazione nuova di fatto non specificamentesostenuta nei motivi di appello, con la conseguenza che non configura alcuna nullità il fattoche la Corte di appello non ne abbia fatto alcuna menzione nella motivazione della sentenzaimpugnata.A ciò si aggiunge che appare del tutto corretta in punto di diritto e di interpretazionelogica delle disposizioni che presidiano la materia la concorde affermazione secondo laquale «non si può prescindere da un presupposto in tema di contribuzione aggiuntiva: essava calcolata sull'importo degli emolumenti e delle indennità erogate per lo svolgimentodell'incarico (sindacale) specifico e nella misura in cui i detti emolumenti siano statieffettivamente corrisposti al soggetto beneficiario della contribuzione aggiuntiva».Dette corrette argomentazioni, condivise anche dall’odierno Collegio, del resto, sifondano sui richiami a disposizioni normative e sul contenuto di una circolare dell’INPSindicata a pag. 10 della sentenza impugnata.2.2.

Quanto, poi, alle ulteriori questioni richiamate nei motivi di ricorso qui in esame, èdoveroso osservare che detti motivi sono sostanzialmente reiterativi di questioni poste edaffrontate dai Giudici di entrambi i gradi di merito.Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sottoi profili dedotti dai ricorrenti.

Inoltre, detta motivazione, corrispondente ai principi di diritto cheregolano la materia non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomenocontraddittoria.I Giudici di merito hanno, infatti, concordemente, quanto adeguatamente, spiegato leragioni per le quali hanno ritenuto provato, anche (ma non solo) sulla base degliaccertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza sui movimenti del c/c del [OSCURATO:PERSONA] e suquelli relativi ai rapporti bancari degli imputati le ragioni per le quali hanno ritenuto che lesomme “aggiuntive” alle quali sono ricollegabili gli aumenti pensionistici derivati ai ricorrentinon sono mai state erogate agli imputati.

Per contro, deve osservarsi che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione edell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio,tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendioprobatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa CorteSuprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n.46, è - e resta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Infine, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, i ricorrenti propongono, peraltro in viaipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, sostenendo inparticolare che le somme oggetto di ulteriore retribuzione sarebbero state erogate percontanti agli stessi.

In realtà, in materia di ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile lamanifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deveessere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quellaritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n.13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054-01), dovendo il dubbio sulla correttaricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento adelementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo e non ad elementi meramenteipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv.259204-01; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409-01).Del resto, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Cortedi cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliorepossibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi averificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di unaplausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro,Rv. 215745-01; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955-01); ciòperché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica equesta è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.Da ultimo, con riguardo alle doglianze difensive circa il mancato approfondimento daparte dei Giudici di merito delle dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in sede diindagini difensive deve, da un lato, segnalarsi come, almeno da quanto emerge dal ricorso,le stesse non appaiono di certo idonee ad intaccare gli altri elementi sui quali si è fondatal’affermazione della penale responsabilità degli imputati e, dall’altro, ricordarsi che in sede dilegittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzioneprospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenzacomplessivamente considerata.

Pertanto, per la validità della decisione non è necessarioche il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione dellatesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio, che lasentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzionedifensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Sicché, ove ilprovvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenzeprocessuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì daconsentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizioneadottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Sez. 2, n.29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014,Cento, Rv. 259643-01).Quanto detto vale anche per le memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen.depositate in sede di giudizio di merito atteso che «L'omessa valutazione di una memoriadifensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezzalogico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cuiambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv.279578-01).3.

La valutazione di manifesta infondatezza investe, infine, anche il quinto motivo diricorso relativa alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte agli imputati.La Corte di appello ha dato corretta risposta a pag. 17 della sentenza impugnata allarichiesta difensiva con la quale si sosteneva che la condotta degli imputati dovevainquadrarsi non nella contestata fattispecie di truffa aggravata quanto in quella di cui all’art.316-ter cod. pen. ed ha, in proposito, evidenziato come le erogazioni illecitamente percepitesono state legate ad una azione ingannatoria nei confronti dell’Ente previdenziale consistitanella predisposizione di attestazioni circa la percezione di retribuzioni in realtà inesistenti esono state corredate da atti volti a simularne l’esistenza (cedolini, versamenti anticipati dellecontribuzioni).Non corretta è pertanto la tesi difensiva secondo la quale, nel caso in esame, ci sitroverebbe in presenza di una mera “presa d’atto” da parte dell’Ente previdenziale delledichiarazioni degli imputati, poiché le azioni delittuose risultano connotate dal fatto che gliimputati, alla luce della ricostruzione delle condotte così come operata dai Giudici di merito,non si sono limitati a richiedere di ottenere il beneficio economico de quo ma hanno ancheprovveduto a formare falsi cedolini attestanti una retribuzione mai ottenuta nonché a versarecontributi previdenziali privi di giustificazione in tal modo costruendo un condotta decettivache ben si estende al di là di mere produzioni documentali.E’ appena il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte dilegittimità (cfr. ex multis: Sez.

U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104-01), il discrimine tra il reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e quello di cuiall’art. 316-ter cod. pen. risiede nella presenza di artifici o raggiri: la truffa aggravata richiedeuna condotta fraudolenta idonea a indurre in errore la P.A., mentre l’indebita percezione siconfigura in presenza di mere dichiarazioni false o omissioni, senza un quid pluris decettivo,operando in via residuale.4.

Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi degli imputati devono esseredichiarati inammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa dieuro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 24/10/2025 della Corte di Appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, aseguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo che i ricorsi degli imputati siano dichiarati inammissibili;uditi i difensori dei ricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 24 ottobre 2025 la Corte di Appello di Venezia ha parzialmenteriformato la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, in data 21 novembre 2019 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città riconoscendo adentrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha confermatonel resto la menzionata sentenza con la quale era stata affermata la penale responsabilità diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa aggravata (art. 640,comma 2 n. 1, cod. pen.) agli stessi rispettivamente ascritti, commessi entrambi dal 1°settembre 2009 al febbraio 2017.In sintesi, si contesta al [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente scolastico e segretario provinciale delSindacato [OSCURATO:PERSONA] della Scuola (S.N.A.L.S.) di avere simulato lasussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 del d.lgs. n. 564/1996 e, in particolare, di averesimulato la sussistenza di un distacco retribuito presso il predetto sindacato dal 1/9/2008 al31/8/2009, provvedendo autonomamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali eformando falsamente i relativi cedolini attestanti la predetta retribuzione, in tal modoinducendo in errore l’INPS in relazione alla sussistenza del diritto al ricalcolo dell’assegnopensionistico, così procurandosi l’ingiusto profitto corrispondente alla integrazionecontributiva erogata sulla base dei predetti falsi cedolini paga e dunque percependo,mediante assegni mensili fino al febbraio 2017, somme non dovute con pari danno dell’INPS(capo 1 della rubrica delle imputazioni).La contestazione elevata all’imputata [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), dirigente scolastico ecoordinatore del settore ATA presso [OSCURATO:PERSONA] della Scuola,è sostanzialmente sovrapponibile con riguardo ai tempi ed alle condotte tenute e sidifferenzia da quella relativa al coimputato solo in relazione alle somme di denaro percepite.Deve rilevarsi che entrambi gli imputati hanno personalmente rinunciato allaprescrizione dei reati (v. pag. 7 della sentenza di appello). 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza, con atto unico, i difensoridegli imputati, deducendo:2.1. Inosservanza del disposto dell’art. 521 cod. proc. pen. con conseguente nullità aisensi dell’art. 522 cod. proc. pen.Sulla premessa che ad entrambi gli imputati risulta essere stata contestata l’inesistenzadi un distacco sindacale retribuito nel corso del loro ultimo anno di lavoro prima delpensionamento, osserva la difesa dei ricorrenti che, dalla lettura della sentenza impugnata,emergerebbe che la Corte di appello avrebbe ritenuto accertato che il distacco sindacale eraeffettivo e che, per contro, la simulazione sarebbe consistita nell’aver simulato una ulterioreretribuzione.Detta situazione comporterebbe - secondo la difesa dei ricorrenti - che gli imputatisarebbero stati condannati per un fatto diverso da quello in contestazione con laconseguenza che la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da una nullità alla luce deldisposto delle norme procedurali sopra indicate.2.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 564/96 e mancanza diadeguata motivazione sul punto.Deduce la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe erroneamenteinterpretato il menzionato art. 3, laddove ha affermato che l’effettiva corresponsione diemolumenti aggiuntivi rispetto allo stipendio è elemento necessario per vedere riconosciuto ildiritto ad una integrazione dell’assegno pensionistico ed ha richiamato al riguardo unacircolare dell’INPS (n. 129/19) successiva ai fatti.L’affermazione della Corte territoriale non terrebbe però conto di un parere pro veritateredatto dal prof. [OSCURATO:PERSONA] allegato ad una memoria difensiva depositata il 3 ottobre2025 e non valutata ai fini del decidere. Secondo detto parere, per la determinazione dellabase imponibile contributiva, ciò che assume rilievo è il compenso dovuto in virtù dellepattuizioni negoziali inter partes e non il compenso effettivamente corrisposto.L’omessa valutazione di detta memoria (e dell’allegato parere) avrebbe prodotto i propririflessi sul rilievo della erroneità ed incompletezza del percorso argomentativo il chevizierebbe la sentenza impugnata.2.3. Violazione di norme processuali (artt. 192, comma 2, 533, 546, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.) stabilite a pena di nullità con riferimento al punto decisivo della mancataerogazione della retribuzione aggiuntiva da parte dell’organizzazione sindacale.Sul presupposto che tra gli artifizi e raggiri contestati agli imputati vi è anche quello diavere simulato – attraverso la formazione di falsi cedolini paga – di avere percepito unaretribuzione aggiuntiva da parte del sindacato nel periodo 1° settembre 2008 - 31 agosto2009, rileva la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe aderito a quantosostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ritenendo inverosimile quanto sul punto sostenuto dalladifesa, ovvero che gli emolumenti erano stati pagati dal [OSCURATO:PERSONA] in contanti. Così operandoi Giudici di merito non avrebbero tenuto in debito conto le dichiarazioni, assunte in sede diinvestigazioni difensive, di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti segretario della SezioneProvinciale di Venezia dello S.N.A.L.S. e del Prof. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i Giudicidi merito avrebbero ignorato con riferimento al tema della “sostenibilità” dei rimborsi che viera una consistenza di cassa del sindacato e che, con riguardo alla “tracciabilità” delleerogazioni all’epoca dei fatti, non vi era obbligo di garantire la stessa.2.4. Vizi di motivazione sulla effettività della retribuzione aggiuntiva erogatadall’organizzazione sindacale.Rileva la difesa dei ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe motivato al riguardo inmaniera illogica, laddove ha fatto riferimento agli accertamenti bancari, senza tener conto diquanto sostenuto dalla difesa ed emergente dai testi secondo i quali al sindacatoprovenivano anche entrate in contanti atteso che, come si è già evidenziato, all’epoca non viera un obbligo di tracciabilità di tali movimentazioni economiche.2.5. Erronea applicazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti.Deduce la difesa dei ricorrenti che le condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA] ed alla Bedondovevano essere riqualificate ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. difettando l’elemento diinduzione in errore dell’Ente previdenziale che sarebbe stato interessato da una primavalutazione connessa al rilascio dell’autorizzazione preventiva al versamento dellacontribuzione integrativa, con la conseguenza che quanto accertato in un secondo temponon era altro che una mera ricognizione documentale di quanto previamente autorizzato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Rileva il Collegio che nessuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è ravvisabile nelcaso in esame.I fatti per i quali è intervenuta condanna degli imputati, così come nel dettaglioconcordemente ricostruiti dalle sentenze di primo e secondo grado in cd. “doppia conforme”,risultano perfettamente aderenti alle condotte contestate nei capi di imputazione, sui quali gliimputati hanno avuto completa possibilità di difendersi.E’ appena il caso di rilevare, quanto ai passaggi motivazionali richiamati dalla difesa nelprimo motivo di ricorso, che la motivazione addotta dalla Corte di appello sul punto èchiarissima (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Non è infatti in discussione lacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano prestato attività per anni pressol’organizzazione sindacale e che venissero “retribuiti”, intendendosi con tale ultimo concettoil riferimento allo «stipendio che loro spettava quali docenti pur lavorando presso l’O.S.».Come chiarito dalla Corte di appello nel passaggio motivazionale immediatamentesuccessivo, «l’attività sindacale suddetta non ha previsto alcuna forma di emolumento oindennità aggiuntiva per tutti questi anni, salvo per l’ultimo, senza che vi sia prova che pertale periodo l’attività abbia comportato diverse ed ulteriori attività rispetto alle pregresse».Non può al riguardo non osservarsi che i concetti esposti dalla Corte di appello nonlasciano dubbi ad interpretazioni alternative ed appaiono caratterizzati da palmare logicitàessendo emerso:a) che effettivamente gli imputati hanno svolto per anni l’attività presso l'organizzazionesindacale senza ulteriori emolumenti se non quelli ordinari di natura stipendiale;b) che appare singolare il fatto che gli stessi solo nell’ultimo anno avrebbero percepitoun elemento aggiuntivo senza che sia emerso che in tale periodo gli stessi abbiano svoltoulteriore attività.Ciò corrisponde esattamente a quanto oggetto di contestazione laddove nei capi diimputazione non si contesta certo che gli imputati non abbiano svolto l’attività riguardante ildistacco sindacale ma si contesta il percepimento di una retribuzione, all’evidenza ulteriorerispetto a quella ordinaria stipendiale e della quale non v’è traccia, per tale distacco.Occorre quindi solo evidenziare che la difesa degli imputati a sostegno del motivo diricorso qui in esame propone una lettura distorta ed incompleta del testo (sovrapponibile sulpunto) dei capi di imputazione: non v’è infatti alcun dubbio - giova ribadirlo ancora una volta -che il distacco degli imputati presso l’organizzazione sindacale fosse reale e non simulata,ciò che è oggetto di contestazione ed ha portato all’affermazione della penale responsabilitàdegli imputati, è la simulazione di un “distacco retribuito”, concetto quest’ultimo chiaramenteriferibile ad una retribuzione da parte del sindacato stesso che andava ad aggiungersi agliemolumenti stipendiali che (ovviamente) gli imputati continuavano a percepire.2. Il secondo il terzo ed il quarto motivo di ricorso stante le loro interconnessioniappaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono anch’essi manifestamente infondati.2.1. Occorre in via preliminare rilevare che il processo è stato celebrato con le formedel rito abbreviato senza che vi sia stata alcuna integrazione di natura probatoria. Da ciò neconsegue un primo rilevante effetto: il parere del prof. [OSCURATO:PERSONA] richiamato dalla difesa deiricorrenti ed indicato come allegato alla memoria depositata il 3 ottobre 2025 alla Corte diappello, finisce per introdurre una argomentazione nuova di fatto non specificamentesostenuta nei motivi di appello, con la conseguenza che non configura alcuna nullità il fattoche la Corte di appello non ne abbia fatto alcuna menzione nella motivazione della sentenzaimpugnata.A ciò si aggiunge che appare del tutto corretta in punto di diritto e di interpretazionelogica delle disposizioni che presidiano la materia la concorde affermazione secondo laquale «non si può prescindere da un presupposto in tema di contribuzione aggiuntiva: essava calcolata sull'importo degli emolumenti e delle indennità erogate per lo svolgimentodell'incarico (sindacale) specifico e nella misura in cui i detti emolumenti siano statieffettivamente corrisposti al soggetto beneficiario della contribuzione aggiuntiva».Dette corrette argomentazioni, condivise anche dall’odierno Collegio, del resto, sifondano sui richiami a disposizioni normative e sul contenuto di una circolare dell’INPSindicata a pag. 10 della sentenza impugnata.2.2. Quanto, poi, alle ulteriori questioni richiamate nei motivi di ricorso qui in esame, èdoveroso osservare che detti motivi sono sostanzialmente reiterativi di questioni poste edaffrontate dai Giudici di entrambi i gradi di merito.Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sottoi profili dedotti dai ricorrenti. Inoltre, detta motivazione, corrispondente ai principi di diritto cheregolano la materia non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomenocontraddittoria.I Giudici di merito hanno, infatti, concordemente, quanto adeguatamente, spiegato leragioni per le quali hanno ritenuto provato, anche (ma non solo) sulla base degliaccertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza sui movimenti del c/c del [OSCURATO:PERSONA] e suquelli relativi ai rapporti bancari degli imputati le ragioni per le quali hanno ritenuto che lesomme “aggiuntive” alle quali sono ricollegabili gli aumenti pensionistici derivati ai ricorrentinon sono mai state erogate agli imputati. Per contro, deve osservarsi che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione edell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio,tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendioprobatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa CorteSuprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n.46, è - e resta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Infine, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, i ricorrenti propongono, peraltro in viaipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, sostenendo inparticolare che le somme oggetto di ulteriore retribuzione sarebbero state erogate percontanti agli stessi. In realtà, in materia di ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile lamanifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deveessere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quellaritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n.13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054-01), dovendo il dubbio sulla correttaricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento adelementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo e non ad elementi meramenteipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv.259204-01; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409-01).Del resto, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Cortedi cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliorepossibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi averificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di unaplausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro,Rv. 215745-01; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955-01); ciòperché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica equesta è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.Da ultimo, con riguardo alle doglianze difensive circa il mancato approfondimento daparte dei Giudici di merito delle dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in sede diindagini difensive deve, da un lato, segnalarsi come, almeno da quanto emerge dal ricorso,le stesse non appaiono di certo idonee ad intaccare gli altri elementi sui quali si è fondatal’affermazione della penale responsabilità degli imputati e, dall’altro, ricordarsi che in sede dilegittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzioneprospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenzacomplessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessarioche il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione dellatesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio, che lasentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzionedifensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove ilprovvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenzeprocessuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì daconsentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizioneadottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Sez. 2, n.29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014,Cento, Rv. 259643-01).Quanto detto vale anche per le memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen.depositate in sede di giudizio di merito atteso che «L'omessa valutazione di una memoriadifensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezzalogico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cuiambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv.279578-01).3. La valutazione di manifesta infondatezza investe, infine, anche il quinto motivo diricorso relativa alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte agli imputati.La Corte di appello ha dato corretta risposta a pag. 17 della sentenza impugnata allarichiesta difensiva con la quale si sosteneva che la condotta degli imputati dovevainquadrarsi non nella contestata fattispecie di truffa aggravata quanto in quella di cui all’art.316-ter cod. pen. ed ha, in proposito, evidenziato come le erogazioni illecitamente percepitesono state legate ad una azione ingannatoria nei confronti dell’Ente previdenziale consistitanella predisposizione di attestazioni circa la percezione di retribuzioni in realtà inesistenti esono state corredate da atti volti a simularne l’esistenza (cedolini, versamenti anticipati dellecontribuzioni).Non corretta è pertanto la tesi difensiva secondo la quale, nel caso in esame, ci sitroverebbe in presenza di una mera “presa d’atto” da parte dell’Ente previdenziale delledichiarazioni degli imputati, poiché le azioni delittuose risultano connotate dal fatto che gliimputati, alla luce della ricostruzione delle condotte così come operata dai Giudici di merito,non si sono limitati a richiedere di ottenere il beneficio economico de quo ma hanno ancheprovveduto a formare falsi cedolini attestanti una retribuzione mai ottenuta nonché a versarecontributi previdenziali privi di giustificazione in tal modo costruendo un condotta decettivache ben si estende al di là di mere produzioni documentali.E’ appena il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte dilegittimità (cfr. ex multis: Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104-01), il discrimine tra il reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e quello di cuiall’art. 316-ter cod. pen. risiede nella presenza di artifici o raggiri: la truffa aggravata richiedeuna condotta fraudolenta idonea a indurre in errore la P.A., mentre l’indebita percezione siconfigura in presenza di mere dichiarazioni false o omissioni, senza un quid pluris decettivo,operando in via residuale.4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi degli imputati devono esseredichiarati inammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa dieuro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16120/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris