CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale formulata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano in relazione alle due ordinanze pronunciate dalla Settima sezione penale sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con nota inviata a questa Corte in data 18 ottobre 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano rilevava che, in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento reiettivo di istanza di permesso premio, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 14 dicembre 2021, la "Corte Suprema aveva emesso due distinte decisioni": l'una, resa dalla Settima Sezione penale in data 12 maggio 2022, con la quale era stato qualificato il ricorso come reclamo ed era stata, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano; l'altra, emessa in data 23 giugno 2022 sempre dalla Settima Sezione, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, sollecitava, quindi, per il tramite del Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Settima Sezione penale, un provvedimento di "correzione di errore materiale" per poter consentire ai giudici milanesi di comprendere quale delle due decisioni dovesse considerarsi "valida", non potendosi ritenere influente al riguardo il successivo provvedimento di correzione di errore materiale adottato dalla Prima Sezione penale in data 30 settembre 2022, con il quale era stato espunto dal dispositivo della ordinanza più recente il riferimento alla condanna alle spese e alla Cassa delle ammende. 2. Tanto premesso, la richiesta di correzione di errore materiale deve essere dichiarata inammissibile, in quanto, alla luce della piana lettura dei due provvedimenti sopra indicati, nessun errore è dato rilevare in relazione alla vicenda processuale evocata. Ed invero, con la seconda ordinanza (n. 38879/22 R.G.), emessa dalla Settima Sezione penale di questa Corte in data 23 giugno 2022 sul ricorso n. 5472/2022 R.G. proposto dal [OSCURATO:PERSONA], si è preso atto che, in precedenza, la medesima Settima Sezione, con ordinanza n. 33691/22 R.G. del 12 maggio 2022, si era già pronunciata sul ricorso dell'interessato, rubricato al n. 1564/22 R.G., qualificandolo come reclamo, e disponendo, quindi, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano; in considerazione di questo snodo processuale, con la citata ordinanza del 23 giugno 2022 n. 38879/22 R.G., la Settima Sezione ha dichiarato inammissibile il (secondo) ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stesso provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano per sopravvenuta carenza d'interesse, dal che è conseguita la successiva correzione dell'errore materiale relativo alla disposta condanna alle spese e alla somma da devolvere alla Cassa delle ammende. 3. Così ricostruita la vicenda processuale in sede di legittimità, non è chiaramente ravvisabile alcun contrasto tra le due ordinanze, posto che la decisione adottata da questa Corte di cassazione sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è una sola, e cioè, quella di qualificazione del ricorso come reclamo (ordinanza n. 33691/22 R.G. del 12 maggio 2022), con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano, che avrebbe dovuto decidere sul reclamo stesso, siccome riqualificato.Va escluso, in conclusione, che vi siano i presupposti per una qualsivoglia pretesa correzione di un errore materiale, nella realtà inesistente. 3. La richiesta, pertanto, va dichiarata inammissibile per carenza dei presupposti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere est