Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 24185/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3551/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2193/2021depositata il 15/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La vicenda trae origine negli anni 2000 quando [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della metà della somma percepita a titolo di indennità per l’espropriazione di alcuni terreni agricoli posti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Pesa, dei quali il Megli asseriva di essere comproprietario con [OSCURATO:PERSONA], al 50%, in virtù di una scrittura privata del 2 gennaio 1973.

Nel corso del giudizio il Megli rinunciava alla domanda di condanna al pagamento della metà della somma dell’indennità di espropriazione.

Per quel che qui rileva, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1172/2002, dichiarava inammissibile la domanda del Megli volta all’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 2 gennaio 1973 e rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. riconoscendo la natura di contratto definitivo di compravendita all’accordo del 1973.

1.2. Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] conveniva nuovamente in giudizio la Semplici chiedendone la condanna al pagamento del 50% dell’importo dell’indennità di espropriazione dei terreni. [OSCURATO:PERSONA] deduceva,anche, che la convenuta divenuta proprietaria dei terreni in conseguenza della morte del padre aveva effettuato il 27 marzo 2001 la vendita di un altro terreno, identificato alla particella numero 159 del foglio di mappa numero 70 del catasto terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ricompreso anche esso nella scrittura privata del 2 gennaio del 1973, senza pagare all’attore la metà del prezzo.

Pertanto, chiedeva la condanna al pagamento del 50% dell’importo dell’indennità di espropriazione dei primi terreni e il 50% del valore del terreno oggetto del contratto del 27 marzo 2001. [OSCURATO:PERSONA] costituitasi in giudizio eccepiva la prescrizione dei diritti invocati.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1699/2017, accoglieva l’eccezione di prescrizione.

Per quanto riguardava la condanna al pagamento del 50% dell’importo dell’indennità di espropriazione dei primi terreni, riteneva che a seguito della rinuncia formulata all’udienza del 12 ottobre 2001 nel giudizio n.r.g. 740/2001, iniziava a decorrere un nuovo termine di prescrizione, tardivamente interrotto con il telefax del 24 aprile 2012 dal procuratore dell’attore.

Quanto, invece, al risarcimento del danno richiesto in relazione alla vendita del 27 marzo 2001 non vi era prova dell’esistenza di un atto interruttivo, né avrebbe potuto riconoscersi tale effetto alla causa instaurata tra le stesse parti e definita con sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1552/2015.

2. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2193 del 15 novembre 2021, ha rigettato l’appello promosso dal Megli e confermato la sentenza impugnata.

In relazione alla richiesta dell’importo del 50% dell’indennità di espropriazione dei primi terreni ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Semplici perché il Megl i, nel giudizio intrapreso nell’anno 2000, vi aveva rinunciato con le memorie 183 c.p.c., con conferma nell’udienza di precisazione delle conclusioni perché non aveva reiterato la domanda.

Ha ritenuto, invece, inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in relazione alla domanda di risarcimento del danno richiesto in relazione alla vendita del 27 marzo 2001.

3. Propone ricorso in cassazione, [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi illustrati da memoria. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di appello, oggetto di impugnazione, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Semplici a fronte della pretesa avanzata dal Megli, nonostante l’accordo del 2 gennaio 1973.

Secondo il ricorrente la sentenza la Corte d’Appello avrebbe errato perchéil termine della prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 325 del 2011, che ha definito il giudizio e qualificato come contratto di compravendita il contratto che le parti avevano concluso, e sottoscritto,in data 2 gennaio 1973.

Censura la sentenza impugnata, anche, nella parte in cui ha ritenuto che non può affermarsi che la Semplici avrebbe in via definitiva rinunciato a far valere la prescrizione del diritto, non avendo riproposto la relativa eccezione in grado di appello.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

L’impossibilità di far valere il diritto, cui l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis, Cass. 10828/15, Cass. 14163/11, Cass. 15991/09).

Occorre, quindi, precisare cosa si intende per fatto impeditivo.

La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che tale fatto è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione (ex multis, Cassazione civile, sez.

I, 31/07/2019, n.20642; Cassazione civile, sez. lav., 11/09/2018, n.22072; Cassazione civile sez. lav., 26/05/2015, n.10828).

Non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 19193/2018).

In tal senso sono irrilevanti anche le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass. 13343/2022).

Più chiaramente, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la parte acquisisce la possibilità legale, obiettivamente percepibile e riconoscibile, di realizzare il proprio diritto (Cass. sez.

II, 25 gennaio 2018, n.1889).

Non iniziail proprio corso fino a che l’evento dal quale traggono la propria origine le pretese si manifesta all’esterno e diventa conoscibile oggettivamente dalla parte (Cass. 22 settembre 2016, n.18606).

Se non operasse tale principio,si rischierebbe di vedersi dichiarare prescritto un diritto che non si sapevadi poter esercitare.

Il termine prescrizionale può essere interrotto, ai sensi dell’art. 2943 c.c, non solo dalla domanda introduttiva di un giudizio (o dalla domanda giudiziale proposta in corso di causa), ma anche “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

In tal caso, ai fini dell’interruzione della prescrizione, occorre prestare attenzione non solo alla modalità di trasmissione dell’atto, di cui si deve provare la conoscenza o conoscibilità da parte del destinatario, ma anche al suo contenuto; infatti, pur non richiedendo l’utilizzo di “formule” solenni, esso deve possedere una serie di requisiti.

In proposito, la giurisprudenza ha precisato che “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).

Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.

Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” (così Cass. Civ., Sez.

III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).

Ebbene nel caso di specie, sulla base dei predetti principi, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la prescrizione del diritto di richiedere la metà delle somme ricavate dall’espropriazione sia iniziata a decorrere dal momento della rinuncia formulata all’udienza del 12 ottobre 2001 nel giudizio n.r.g. 740/2001,e che tale nuovo termine di prescrizione sia stato tardivamente interrotto con il telefax del 24 aprile 2012 del procuratore dell’attore.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorr ente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c..

Il ricorrente censura l’illegittimità della motivazione perché il Tribunale aveva respinto la domanda per intervenuta prescrizione senza entrare nel merito delle altre questioni prospettate, dichiarate assorbite, che erano state ritualmente riproposte dall’appellante nel rispetto dell’articolo 346 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.27199/2017).

Ebbene, nel caso di specie il motivo è formulato in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia nonché di Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950 e, fra le altre, di Cass.19/04/2022, n. 12481), poiché il ricorrente non riporta i motivi di appello in misura idonea a consentire a questa Corte di apprezzarne la sostenuta specificità. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi e uro 5.000 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3551/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2193/2021depositata il 15/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La vicenda trae origine negli anni 2000 quando [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della metà della somma percepita a titolo di indennità per l’espropriazione di alcuni terreni agricoli posti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Pesa, dei quali il Megli asseriva di essere comproprietario con [OSCURATO:PERSONA], al 50%, in virtù di una scrittura privata del 2 gennaio 1973. Nel corso del giudizio il Megli rinunciava alla domanda di condanna al pagamento della metà della somma dell’indennità di espropriazione. Per quel che qui rileva, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1172/2002, dichiarava inammissibile la domanda del Megli volta all’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 2 gennaio 1973 e rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. riconoscendo la natura di contratto definitivo di compravendita all’accordo del 1973. 1.2. Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] conveniva nuovamente in giudizio la Semplici chiedendone la condanna al pagamento del 50% dell’importo dell’indennità di espropriazione dei terreni. [OSCURATO:PERSONA] deduceva,anche, che la convenuta divenuta proprietaria dei terreni in conseguenza della morte del padre aveva effettuato il 27 marzo 2001 la vendita di un altro terreno, identificato alla particella numero 159 del foglio di mappa numero 70 del catasto terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ricompreso anche esso nella scrittura privata del 2 gennaio del 1973, senza pagare all’attore la metà del prezzo. Pertanto, chiedeva la condanna al pagamento del 50% dell’importo dell’indennità di espropriazione dei primi terreni e il 50% del valore del terreno oggetto del contratto del 27 marzo 2001. [OSCURATO:PERSONA] costituitasi in giudizio eccepiva la prescrizione dei diritti invocati. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1699/2017, accoglieva l’eccezione di prescrizione. Per quanto riguardava la condanna al pagamento del 50% dell’importo dell’indennità di espropriazione dei primi terreni, riteneva che a seguito della rinuncia formulata all’udienza del 12 ottobre 2001 nel giudizio n.r.g. 740/2001, iniziava a decorrere un nuovo termine di prescrizione, tardivamente interrotto con il telefax del 24 aprile 2012 dal procuratore dell’attore. Quanto, invece, al risarcimento del danno richiesto in relazione alla vendita del 27 marzo 2001 non vi era prova dell’esistenza di un atto interruttivo, né avrebbe potuto riconoscersi tale effetto alla causa instaurata tra le stesse parti e definita con sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1552/2015. 2. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2193 del 15 novembre 2021, ha rigettato l’appello promosso dal Megli e confermato la sentenza impugnata. In relazione alla richiesta dell’importo del 50% dell’indennità di espropriazione dei primi terreni ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Semplici perché il Megl i, nel giudizio intrapreso nell’anno 2000, vi aveva rinunciato con le memorie 183 c.p.c., con conferma nell’udienza di precisazione delle conclusioni perché non aveva reiterato la domanda. Ha ritenuto, invece, inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in relazione alla domanda di risarcimento del danno richiesto in relazione alla vendita del 27 marzo 2001. 3. Propone ricorso in cassazione, [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi illustrati da memoria. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di appello, oggetto di impugnazione, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Semplici a fronte della pretesa avanzata dal Megli, nonostante l’accordo del 2 gennaio 1973. Secondo il ricorrente la sentenza la Corte d’Appello avrebbe errato perchéil termine della prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 325 del 2011, che ha definito il giudizio e qualificato come contratto di compravendita il contratto che le parti avevano concluso, e sottoscritto,in data 2 gennaio 1973. Censura la sentenza impugnata, anche, nella parte in cui ha ritenuto che non può affermarsi che la Semplici avrebbe in via definitiva rinunciato a far valere la prescrizione del diritto, non avendo riproposto la relativa eccezione in grado di appello. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L’impossibilità di far valere il diritto, cui l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis, Cass. 10828/15, Cass. 14163/11, Cass. 15991/09). Occorre, quindi, precisare cosa si intende per fatto impeditivo. La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che tale fatto è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31/07/2019, n.20642; Cassazione civile, sez. lav., 11/09/2018, n.22072; Cassazione civile sez. lav., 26/05/2015, n.10828). Non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 19193/2018). In tal senso sono irrilevanti anche le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass. 13343/2022). Più chiaramente, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la parte acquisisce la possibilità legale, obiettivamente percepibile e riconoscibile, di realizzare il proprio diritto (Cass. sez. II, 25 gennaio 2018, n.1889). Non iniziail proprio corso fino a che l’evento dal quale traggono la propria origine le pretese si manifesta all’esterno e diventa conoscibile oggettivamente dalla parte (Cass. 22 settembre 2016, n.18606). Se non operasse tale principio,si rischierebbe di vedersi dichiarare prescritto un diritto che non si sapevadi poter esercitare. Il termine prescrizionale può essere interrotto, ai sensi dell’art. 2943 c.c, non solo dalla domanda introduttiva di un giudizio (o dalla domanda giudiziale proposta in corso di causa), ma anche “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. In tal caso, ai fini dell’interruzione della prescrizione, occorre prestare attenzione non solo alla modalità di trasmissione dell’atto, di cui si deve provare la conoscenza o conoscibilità da parte del destinatario, ma anche al suo contenuto; infatti, pur non richiedendo l’utilizzo di “formule” solenni, esso deve possedere una serie di requisiti. In proposito, la giurisprudenza ha precisato che “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” (così Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010). Ebbene nel caso di specie, sulla base dei predetti principi, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la prescrizione del diritto di richiedere la metà delle somme ricavate dall’espropriazione sia iniziata a decorrere dal momento della rinuncia formulata all’udienza del 12 ottobre 2001 nel giudizio n.r.g. 740/2001,e che tale nuovo termine di prescrizione sia stato tardivamente interrotto con il telefax del 24 aprile 2012 del procuratore dell’attore. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorr ente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. Il ricorrente censura l’illegittimità della motivazione perché il Tribunale aveva respinto la domanda per intervenuta prescrizione senza entrare nel merito delle altre questioni prospettate, dichiarate assorbite, che erano state ritualmente riproposte dall’appellante nel rispetto dell’articolo 346 c.p.c.. Il motivo è inammissibile. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.27199/2017). Ebbene, nel caso di specie il motivo è formulato in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia nonché di Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950 e, fra le altre, di Cass.19/04/2022, n. 12481), poiché il ricorrente non riporta i motivi di appello in misura idonea a consentire a questa Corte di apprezzarne la sostenuta specificità. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi e uro 5.000 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
Sentenza Cassazione n. 24185/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris