CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 14204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MILANO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha riformato quoad poenam la sentenza del Tribunale di Imperia del 2/10/2020, che - a seguito di giudizio abbreviato - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato ex art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, accertato in Bordighera il 19/8/2018. La pena è stata ridotta ad otto mesi di reclusione, applicando il minimo edittale e la diminuente del rito abbreviato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il contestato reato. Rileva il ricorrente che il reato in esame non poteva essere integrato da un'unica trasgressione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, sicché esso non si sarebbe perfezionato. Inoltre, si duole che non vi sia stata alcuna pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza motivare il rigetto della relativa richiesta formulata dalla difesa. Invero, il motivo per cui Schiavello si era recato fuori casa in ore notturne era per essere accorso in aiuto della sorella, che aveva avuto un incidente stradale: ciò dava conto della particolare tenuità della violazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato, in quanto - come ha rilevato l'impugnata sentenza - la difesa confonde la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, per la quale è necessario che sia integrato il requisito dell'abitualità, con il reato contestato all'imputato - avente ad oggetto la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - rispetto al quale è invece sufficiente un'unica violazione, non essendo richiesto il requisito dell'abitualità. Quanto al profilo soggettivo del reato, l'esegesi di legittimità ha affermato che, ai fini dell'integrazione del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/7/2017, Confortino, Rv. 270262). Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la consapevolezza dell'imputato di avere violato la prescrizione impostagli. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è stato avanzato per la prima volta in sede di legittimità e perciò non può essere considerato. Invero, dal verbale dell'udienza dinanzi al GUP risulta che il difensore aveva chiesto "assoluzione con formula meglio vista, in subordine condanna al minimo di legge". Nemmeno nei motivi di appello se ne fa menzione, avendo la difesa dello Schiavello concluso dinanzi alla Corte territoriale per l'assoluzione dal reato ascrittogli, con la formula di giustizia. 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determi- nazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 6 ottobre 2022 Il