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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40776/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/11/2023 FUNZIONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; IL Lila)! udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 07/011/2023, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli del 14/04/2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato a tre mesi di reclusione ed euro 5.200 di multa per il reato di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 43 del 1973, con recidiva reiterata specifica ed i nfraq ui nq uenna le. 2.11 ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA], mediante difensore, è articolato in un unico motivo in cui sì lamenta il vizio dì violazione di legge in relazione alla contestazione della recidiva specifica in contrabbando di cui all'art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973, da considerare erronea alla luce della depenalizzazione disposta dal d.lgs. n. 8 del 15/01/2016.

In proposito si osserva che, ai fini della recidiva in contrabbando, rileverebbe quale elemento perfezionativo non solo la commissione di un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce solo la multa (divenuto a seguito della depenalizzazione illecito amministrativo), —ma anche l'accertamento irrevocabile della commissione del reato della stessa specie di cui al combinato disposto degli artt. 291-bis e 296, comma 2, del d.P.R. citato, purché concernenti fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, pur se posti in essere da soggetto già recidivo o dichiarato tale in relazione a violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016.

Alla luce di tale interpretazione, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'Aappello, non sussisterebbero i presupposti per la contestazione della recidiva, giacché la commissione dei fatti di reato oggetto del presente giudizio risale al 10/04/2015, e quindi, ad epoca antecedente alla suddetta depenalizzazione e l'imputato non risulta gravato da altre condanne penali né da sanzioni amministrative per fatti della stessa specie commessi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016.

La ricostruzione sarebbe avvalorata dalla previsione dell'art. 5 del d.lgs. più volte citato nella parte in cui .. . ancisce «,quancio i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione/-» in quanto l'accezione di recidiva che incentra su di sé il disvalore giuridico penale dei fatti è da intendersi, appunto, quale "reiterazione dell'illecito depenalizzato". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato poiché implicitamente basato sul presupposto della ritenuta sostanziale esistenza di un rapporto di identità fra la recidiva ex art. 296 ----del d.PR n. 43 del 1973 e la recidiva ex art. 99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che l'applicazione della recidiva codicistica presuppone che la condanna utilizzata come precedente sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, poiché il soggetto autore del nuovo delitto deve essere in quel momento in grado di conoscere tutte le possibili conseguenze penali che derivano dalla pregressa condanna (sulla necessità di tale presupposto anche per l'applicazione della recidiva reiterata v.

Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381; Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassinni, Rv. 280436; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. 274692; Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681; Sez. 2, n. 41806 del 27/09/2013, Iadonisi, Rv. 257242).

Tale presupposto, tuttavia, non è operativo per la specifica ipotesi di recidiva di cui all'art. 296, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973, posto che la disciplina che la governa deve coordinarsi con le disposizioni dettate in tema di depenalizzazione. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento secondo il quale l'art. 8, comma 2, d.lgs. n 8 del 2016, va interpretato nel senso che per un verso, conferma l'operatività della depenalizzazione per i fatti riconducibili all'ipotesi base, per altro verso, la esclude per i fatti riconducibili alle ipotesi aggravate nei casi in cui prevedano (anche, o soltanto) la pena detentiva, stante l'esplicita precisazione, ed è questo il punto, che, ora, esse «sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Cella e a., Rv. 272777, in motivazione; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882).

Da tali considerazioni deriva che al delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 437 non è attribuibile natura di reato circostanziato, ma deve essere eensídefetenatura di reato autonomo, ed in quanto tale non rientrante nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "aboliti() criminis".

A quanto osservato va altresì aggiunto che l'art. 5 d.lgs. -n. -8 del 2016, evocato a supporto della tesi difensiva, piuttosto che sconfessare l'esclusione dalla depenalizzazione delle fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate, la conferma espressamente. 2.Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/11/2023 FUNZIONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; IL Lila)! udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 07/011/2023, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli del 14/04/2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato a tre mesi di reclusione ed euro 5.200 di multa per il reato di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 43 del 1973, con recidiva reiterata specifica ed i nfraq ui nq uenna le. 2.11 ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA], mediante difensore, è articolato in un unico motivo in cui sì lamenta il vizio dì violazione di legge in relazione alla contestazione della recidiva specifica in contrabbando di cui all'art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973, da considerare erronea alla luce della depenalizzazione disposta dal d.lgs. n. 8 del 15/01/2016. In proposito si osserva che, ai fini della recidiva in contrabbando, rileverebbe quale elemento perfezionativo non solo la commissione di un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce solo la multa (divenuto a seguito della depenalizzazione illecito amministrativo), —ma anche l'accertamento irrevocabile della commissione del reato della stessa specie di cui al combinato disposto degli artt. 291-bis e 296, comma 2, del d.P.R. citato, purché concernenti fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, pur se posti in essere da soggetto già recidivo o dichiarato tale in relazione a violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016. Alla luce di tale interpretazione, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'Aappello, non sussisterebbero i presupposti per la contestazione della recidiva, giacché la commissione dei fatti di reato oggetto del presente giudizio risale al 10/04/2015, e quindi, ad epoca antecedente alla suddetta depenalizzazione e l'imputato non risulta gravato da altre condanne penali né da sanzioni amministrative per fatti della stessa specie commessi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016. La ricostruzione sarebbe avvalorata dalla previsione dell'art. 5 del d.lgs. più volte citato nella parte in cui .. . ancisce «,quancio i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione/-» in quanto l'accezione di recidiva che incentra su di sé il disvalore giuridico penale dei fatti è da intendersi, appunto, quale "reiterazione dell'illecito depenalizzato". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato poiché implicitamente basato sul presupposto della ritenuta sostanziale esistenza di un rapporto di identità fra la recidiva ex art. 296 ----del d.PR n. 43 del 1973 e la recidiva ex art. 99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che l'applicazione della recidiva codicistica presuppone che la condanna utilizzata come precedente sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, poiché il soggetto autore del nuovo delitto deve essere in quel momento in grado di conoscere tutte le possibili conseguenze penali che derivano dalla pregressa condanna (sulla necessità di tale presupposto anche per l'applicazione della recidiva reiterata v. Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381; Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassinni, Rv. 280436; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. 274692; Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681; Sez. 2, n. 41806 del 27/09/2013, Iadonisi, Rv. 257242). Tale presupposto, tuttavia, non è operativo per la specifica ipotesi di recidiva di cui all'art. 296, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973, posto che la disciplina che la governa deve coordinarsi con le disposizioni dettate in tema di depenalizzazione. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento secondo il quale l'art. 8, comma 2, d.lgs. n 8 del 2016, va interpretato nel senso che per un verso, conferma l'operatività della depenalizzazione per i fatti riconducibili all'ipotesi base, per altro verso, la esclude per i fatti riconducibili alle ipotesi aggravate nei casi in cui prevedano (anche, o soltanto) la pena detentiva, stante l'esplicita precisazione, ed è questo il punto, che, ora, esse «sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Cella e a., Rv. 272777, in motivazione; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Da tali considerazioni deriva che al delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 437 non è attribuibile natura di reato circostanziato, ma deve essere eensídefetenatura di reato autonomo, ed in quanto tale non rientrante nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "aboliti() criminis". A quanto osservato va altresì aggiunto che l'art. 5 d.lgs. -n. -8 del 2016, evocato a supporto della tesi difensiva, piuttosto che sconfessare l'esclusione dalla depenalizzazione delle fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate, la conferma espressamente. 2.Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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