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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02430/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore e procuratore speciale delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso proposto dall’imputato e la liquidazione delle spese processuali del grado, come da nota spese allegata alle conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca il 29 settembre 2023, impugnata dall’imputato e dalle parti civili (che condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa contestato, come aggravato dalla recidiva qualificata, e rigettava la domanda risarcitoria delle parti civili), condannava l’imputato a risarcire le parti civili dei danni materiali e morali subiti per effetto della condotta contestata, condannava altresì l’imputato a rifondere le spese processuali sostenute nel doppio grado di giudizio di merito dalle stesse parti civili, confermava la sentenza sul capo relativo alla responsabilità penale.

1.1. Il giudizio di merito riteneva accertata la penale responsabilità dell’imputato per la fattispecie di truffa contestata, come aggravata dalla recidiva qualificata.

Gli artifizi sarebbero consistiti nel prospettare vantaggi fiscali derivanti dal noleggio a lungo termine di due vetture presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attraverso la mediazione di una società della quale l’imputato era direttore amministrativo, versando i canoni di locazione su un conto corrente che lo stesso imputato aveva indicato come intestato a detta società.

Il danno patrimoniale sarebbe consistito nella coartazione della autonomia negoziale e nella doverosa costituzione nel giudizio intentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la detta società (che aveva chiamato in garanzia i due soggetti raggirati).

Il vantaggio patrimoniale per l’imputato sarebbe consistito nella acquisizione delle rimesse effettuate dalle due persone offese sul conto corrente, riconducibile alla gestione senza rendiconto dell’imputato.

Tanto la Corte territoriale riteneva accertato sulla base delle dichiarazioni rese nel processo dalle parti civili e dal presidente della società interposta, confortate da cospicuo e precipuo corredo documentale.

Era respinta, in particolare, la prospettazione difensiva fondata sulla contestazione della legittimazione alla querela da parte di soggetti passivi del raggiro, non attinti da alcun danno patrimoniale diretto, per effetto della condotta tenuta dall’agente.

Era pure dedotta l’astrattezza delle condotte decettive contestate, del danno diretto provocato e la mera apparenza della motivazione spesa in tema di prova del vantaggio patrimoniale conseguito dall’imputato per effetto della condotta, non essendo allo stesso riferibile il conto corrente identificato dal codice IBAN indicato alle persone offese e non essendo neppure dimostrato come e quali somme l’imputato avrebbe distratto da tale conto corrente.

Parimenti era respinto il motivo di gravame speso in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sui punti evidenziati, la difesa aveva articolato puntuali motivi di gravame, cui la Corte territoriale non aveva offerto alcuna concreta risposta argomentativa, limitandosi a confermare l’avvenuta dimostrazione delle condotte descritte in imputazione, senza però tener conto delle prove assunte nel contraddittorio ed evidenziate con i motivi di gravame, che tali condotte non dimostravano affatto.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo a motivi di doglianza gli argomenti in appresso sintetizzati.

2.1. Inosservanza della norma processuale (art. 129 cod. proc. pen.) che impone al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di rilevare la mancanza o il difetto della condizione di procedibilità, non avendo la Corte di merito apprezzato la mancata coincidenza tra persone offese degli artifizi tesi a raggirarle e centro di imputazione del danno nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;

2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione (per mancanza o mera apparenza), sia in ordine alla prova degli artifizi atti a raggirare le persone offese ed indurli alla conclusione del contratto di noleggio a lungo termine, sia quanto alla prova del danno, con corrispondente profitto ingiusto dell’agente.

In particolare, non sarebbe provato il danno patrimoniale concretamente subito dalle parti civili, che hanno usato le vetture noleggiate corrispondendo il canone pattuito al soggetto giuridico interposto.

Neppure è provato il vantaggio conseguito dall’agente, atteso che il conto corrente identificato dal codice IBAN indicato ai [OSCURATO:PERSONA] risultava realmente intestato alla società interposta, né è rimasto dimostrato in che modo, quando e quanto denaro l’imputato abbia drenato dal detto conto corrente, altrui intestato.

2.3. Il terzo motivo è versato in tema di immotivato e illegittimo rigetto delle circostanze attenuanti generiche, conseguente dosimetria della sanzione confermata.

2.4. Il quarto motivo si spende, attraverso il vettore normativo della violazione di legge ed il vizio di motivazione, sul tema del risarcimento del danno riconosciuto alle parti civili, oltre le spese processuali per cui è condanna in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso proposto dall’imputato è manifestamente infondato; il secondo è fondato.

Tale fondatezza assorbe lo scrutinio del terzo e del quarto motivo.

1.1. Con il primo motivo era dedotto il difetto di legittimazione alla querela in capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], costituitisi parti civili, difettando il pregiudizio economico determinato dal raggiro subito.

Non è dubbio, e nella conformità verticale del giudizio di merito il fatto si ritiene dimostrato, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano le persone raggirate dalla prospettiva vantaggiosa loro illustrata dall’agente, così come non è dubbio che il danno patrimoniale diretto (per omesso versamento dei canoni di locazione) sia stato sopportato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], e la Corte in conformità al giudice di primo grado specificamente argomenta sul punto, è altrettanto indubbio che i [OSCURATO:PERSONA] abbiano subito un danno patrimoniale determinato dalla condotta dell’agente, per esser stati chiamati in garanzia dalla associazione che aveva stipulato la convenzione con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire sul punto all’orientamento giurisprudenziale, oggi ancora attuale (Sez. 2, n. 34722 del 14/05/2014, Soleri, Rv. 260029, che si richiama anche per i più datati precedenti conformi indicati in nota), per cui nel reato di truffa il danno deve avere un contenuto patrimoniale, che si concretizza anche in presenza della necessità di agire o resistere in giudizio a tutela di un interesse munito di tutela giuridica.

Del resto, si è pure già affermato che la legittimazione alla querela si radica tanto in capo al soggetto raggirato, quanto a chi abbia subito il danno patrimoniale (Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024, Colonna, Rv. 286234-01).

Quanto poi alla integrazione del fatto tipico, è noto che non è necessaria l'identità fra l'indotto in errore e chi ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra l'autore degli artifici e raggiri e il danneggiato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno (Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647-03; Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155-01; Sez. 2, n. 24689 del 04/06/2025; Sez. 2, n. 17703 del 09/04/2025; entrambe non massimate); il che è quanto rappresentato in fatto nella conformità verticale del giudizio di merito e non contraddetto dal ricorrente.

2. Ciò che, viceversa, non appare efficacemente rappresentato in motivazione, che sul punto può definirsi meramente apparente, soprattutto se posta a confronto con la specificità dei motivi di gravame spesi dall’imputato, è il profitto ingiusto lucrato dall’agente.

2.1. Entrambe le sentenze di merito danno per accertato che l’iban indicato dall’agente alle persone raggirate corrispondesse ad un conto non intestato alla associazione “Pedagogicamente” interposta (che avrebbe dovuto poi riversare le somme percepite per il canone di noleggio alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ma ad un conto sul quale l’imputato poteva operare senza renderne conto ad alcuno.

Donde la ritenuta dimostrazione del profitto ingiusto conseguito da [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con i motivi di gravame spesi nel merito, viceversa, la difesa aveva documentalmente opposto alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, che il conto corrente indicato con numero IBAN alle persone raggirate era realmente intestato alla associazione Pedagogicamente (titolare della convenzione con la [OSCURATO:PERSONA]) e che non erano dimostrate distrazioni di somme da tale conto in favore dell’agente; mentre era documentalmente dimostrato che con delibera del 12/01/2010 l’associazione Pedagogicamente aveva conferito al suo presidente [OSCURATO:PERSONA] il potere di apertura di un conto corrente sul quale risultavano accreditati i bonifici effettuati dalle persone raggirate, mentre non risultava alcuna uscita in favore dell’imputato.

Orbene, a fronte di tale argomentare dell’impugnante, la Corte territoriale insisteva (apoditticamente) nel ritenere dimostrato che il conto corrente non fosse intestato all’associazione “Pedagogicamente” e che l’agente avesse “riservato per sé il denaro intascato” (pag. 3 della sentenza impugnata), dando così per presupposto ciò che invece avrebbe dovuto costituire oggetto di confutazione e dimostrazione.

Il che rappresenta all’evidenza una elusione dell’obbligo di motivazione sui punti dedotti con l’atto di impugnazione.

Il motivo di gravame speso imponeva, infatti, alla Corte di merito, quanto meno, di argomentare circa la ritenuta infondatezza dell’argomento e del dato storico offerto in valutazione (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406-01).

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, per nuovo giudizio in ordine alla responsabilità dell’imputato per il fatto contestato in imputazione.

3.1. Restano assorbiti i motivi terzo e quarto versati rispettivamente in tema di circostanze del reato, conseguente trattamento sanzionatorio e responsabilità civile dell’imputato.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore e procuratore speciale delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso proposto dall’imputato e la liquidazione delle spese processuali del grado, come da nota spese allegata alle conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca il 29 settembre 2023, impugnata dall’imputato e dalle parti civili (che condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa contestato, come aggravato dalla recidiva qualificata, e rigettava la domanda risarcitoria delle parti civili), condannava l’imputato a risarcire le parti civili dei danni materiali e morali subiti per effetto della condotta contestata, condannava altresì l’imputato a rifondere le spese processuali sostenute nel doppio grado di giudizio di merito dalle stesse parti civili, confermava la sentenza sul capo relativo alla responsabilità penale. 1.1. Il giudizio di merito riteneva accertata la penale responsabilità dell’imputato per la fattispecie di truffa contestata, come aggravata dalla recidiva qualificata. Gli artifizi sarebbero consistiti nel prospettare vantaggi fiscali derivanti dal noleggio a lungo termine di due vetture presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attraverso la mediazione di una società della quale l’imputato era direttore amministrativo, versando i canoni di locazione su un conto corrente che lo stesso imputato aveva indicato come intestato a detta società. Il danno patrimoniale sarebbe consistito nella coartazione della autonomia negoziale e nella doverosa costituzione nel giudizio intentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la detta società (che aveva chiamato in garanzia i due soggetti raggirati). Il vantaggio patrimoniale per l’imputato sarebbe consistito nella acquisizione delle rimesse effettuate dalle due persone offese sul conto corrente, riconducibile alla gestione senza rendiconto dell’imputato. Tanto la Corte territoriale riteneva accertato sulla base delle dichiarazioni rese nel processo dalle parti civili e dal presidente della società interposta, confortate da cospicuo e precipuo corredo documentale. Era respinta, in particolare, la prospettazione difensiva fondata sulla contestazione della legittimazione alla querela da parte di soggetti passivi del raggiro, non attinti da alcun danno patrimoniale diretto, per effetto della condotta tenuta dall’agente. Era pure dedotta l’astrattezza delle condotte decettive contestate, del danno diretto provocato e la mera apparenza della motivazione spesa in tema di prova del vantaggio patrimoniale conseguito dall’imputato per effetto della condotta, non essendo allo stesso riferibile il conto corrente identificato dal codice IBAN indicato alle persone offese e non essendo neppure dimostrato come e quali somme l’imputato avrebbe distratto da tale conto corrente. Parimenti era respinto il motivo di gravame speso in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sui punti evidenziati, la difesa aveva articolato puntuali motivi di gravame, cui la Corte territoriale non aveva offerto alcuna concreta risposta argomentativa, limitandosi a confermare l’avvenuta dimostrazione delle condotte descritte in imputazione, senza però tener conto delle prove assunte nel contraddittorio ed evidenziate con i motivi di gravame, che tali condotte non dimostravano affatto. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo a motivi di doglianza gli argomenti in appresso sintetizzati. 2.1. Inosservanza della norma processuale (art. 129 cod. proc. pen.) che impone al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di rilevare la mancanza o il difetto della condizione di procedibilità, non avendo la Corte di merito apprezzato la mancata coincidenza tra persone offese degli artifizi tesi a raggirarle e centro di imputazione del danno nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione (per mancanza o mera apparenza), sia in ordine alla prova degli artifizi atti a raggirare le persone offese ed indurli alla conclusione del contratto di noleggio a lungo termine, sia quanto alla prova del danno, con corrispondente profitto ingiusto dell’agente. In particolare, non sarebbe provato il danno patrimoniale concretamente subito dalle parti civili, che hanno usato le vetture noleggiate corrispondendo il canone pattuito al soggetto giuridico interposto. Neppure è provato il vantaggio conseguito dall’agente, atteso che il conto corrente identificato dal codice IBAN indicato ai [OSCURATO:PERSONA] risultava realmente intestato alla società interposta, né è rimasto dimostrato in che modo, quando e quanto denaro l’imputato abbia drenato dal detto conto corrente, altrui intestato. 2.3. Il terzo motivo è versato in tema di immotivato e illegittimo rigetto delle circostanze attenuanti generiche, conseguente dosimetria della sanzione confermata. 2.4. Il quarto motivo si spende, attraverso il vettore normativo della violazione di legge ed il vizio di motivazione, sul tema del risarcimento del danno riconosciuto alle parti civili, oltre le spese processuali per cui è condanna in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso proposto dall’imputato è manifestamente infondato; il secondo è fondato. Tale fondatezza assorbe lo scrutinio del terzo e del quarto motivo. 1.1. Con il primo motivo era dedotto il difetto di legittimazione alla querela in capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], costituitisi parti civili, difettando il pregiudizio economico determinato dal raggiro subito. Non è dubbio, e nella conformità verticale del giudizio di merito il fatto si ritiene dimostrato, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano le persone raggirate dalla prospettiva vantaggiosa loro illustrata dall’agente, così come non è dubbio che il danno patrimoniale diretto (per omesso versamento dei canoni di locazione) sia stato sopportato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], e la Corte in conformità al giudice di primo grado specificamente argomenta sul punto, è altrettanto indubbio che i [OSCURATO:PERSONA] abbiano subito un danno patrimoniale determinato dalla condotta dell’agente, per esser stati chiamati in garanzia dalla associazione che aveva stipulato la convenzione con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire sul punto all’orientamento giurisprudenziale, oggi ancora attuale (Sez. 2, n. 34722 del 14/05/2014, Soleri, Rv. 260029, che si richiama anche per i più datati precedenti conformi indicati in nota), per cui nel reato di truffa il danno deve avere un contenuto patrimoniale, che si concretizza anche in presenza della necessità di agire o resistere in giudizio a tutela di un interesse munito di tutela giuridica. Del resto, si è pure già affermato che la legittimazione alla querela si radica tanto in capo al soggetto raggirato, quanto a chi abbia subito il danno patrimoniale (Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024, Colonna, Rv. 286234-01). Quanto poi alla integrazione del fatto tipico, è noto che non è necessaria l'identità fra l'indotto in errore e chi ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra l'autore degli artifici e raggiri e il danneggiato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno (Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647-03; Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155-01; Sez. 2, n. 24689 del 04/06/2025; Sez. 2, n. 17703 del 09/04/2025; entrambe non massimate); il che è quanto rappresentato in fatto nella conformità verticale del giudizio di merito e non contraddetto dal ricorrente. 2. Ciò che, viceversa, non appare efficacemente rappresentato in motivazione, che sul punto può definirsi meramente apparente, soprattutto se posta a confronto con la specificità dei motivi di gravame spesi dall’imputato, è il profitto ingiusto lucrato dall’agente. 2.1. Entrambe le sentenze di merito danno per accertato che l’iban indicato dall’agente alle persone raggirate corrispondesse ad un conto non intestato alla associazione “Pedagogicamente” interposta (che avrebbe dovuto poi riversare le somme percepite per il canone di noleggio alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ma ad un conto sul quale l’imputato poteva operare senza renderne conto ad alcuno. Donde la ritenuta dimostrazione del profitto ingiusto conseguito da [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con i motivi di gravame spesi nel merito, viceversa, la difesa aveva documentalmente opposto alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, che il conto corrente indicato con numero IBAN alle persone raggirate era realmente intestato alla associazione Pedagogicamente (titolare della convenzione con la [OSCURATO:PERSONA]) e che non erano dimostrate distrazioni di somme da tale conto in favore dell’agente; mentre era documentalmente dimostrato che con delibera del 12/01/2010 l’associazione Pedagogicamente aveva conferito al suo presidente [OSCURATO:PERSONA] il potere di apertura di un conto corrente sul quale risultavano accreditati i bonifici effettuati dalle persone raggirate, mentre non risultava alcuna uscita in favore dell’imputato. Orbene, a fronte di tale argomentare dell’impugnante, la Corte territoriale insisteva (apoditticamente) nel ritenere dimostrato che il conto corrente non fosse intestato all’associazione “Pedagogicamente” e che l’agente avesse “riservato per sé il denaro intascato” (pag. 3 della sentenza impugnata), dando così per presupposto ciò che invece avrebbe dovuto costituire oggetto di confutazione e dimostrazione. Il che rappresenta all’evidenza una elusione dell’obbligo di motivazione sui punti dedotti con l’atto di impugnazione. Il motivo di gravame speso imponeva, infatti, alla Corte di merito, quanto meno, di argomentare circa la ritenuta infondatezza dell’argomento e del dato storico offerto in valutazione (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406-01). 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, per nuovo giudizio in ordine alla responsabilità dell’imputato per il fatto contestato in imputazione. 3.1. Restano assorbiti i motivi terzo e quarto versati rispettivamente in tema di circostanze del reato, conseguente trattamento sanzionatorio e responsabilità civile dell’imputato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra
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