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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26369/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il reato di cui al capo c) estinto per intervenuta prescrizione e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile dei delitti di tentata rapina impropria (capo a), furto in abitazione (capo b) e tentato furto in abitazione (capo c); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la violazione della legge per la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b) prima della conclusione del giudizio di appello è manifestamente infondato in quanto, dalla corretta applicazione del dato normativo - di cui agli artt.157 e 161 codice penale e 99 comma 4 e 63 comma 4 codice perale - emerge che il termine di prescrizione del delitto di cui al capo a) (tentata rapina), tenuto conto della recidiva reiterata e specifica ritenuta in sentenza, è destinato a spirare in data 7 giugno 2025, mentre quello del reato di cui al capo b) (furto in abitazione aggravato e non furto aggravato come assume la difesa, risultando così riqualificata l'originaria imputazione nella sentenza di primo grado) spirerà il 15 marzo 2029 (tenuto conto delle rispettive date di commissione dei reati, risalendo quella del primo al 16.12.2006 e quella del secondo al 23.12.2006); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il reato di cui al capo c) estinto per intervenuta prescrizione e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile dei delitti di tentata rapina impropria (capo a), furto in abitazione (capo b) e tentato furto in abitazione (capo c); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la violazione della legge per la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b) prima della conclusione del giudizio di appello è manifestamente infondato in quanto, dalla corretta applicazione del dato normativo - di cui agli artt.157 e 161 codice penale e 99 comma 4 e 63 comma 4 codice perale - emerge che il termine di prescrizione del delitto di cui al capo a) (tentata rapina), tenuto conto della recidiva reiterata e specifica ritenuta in sentenza, è destinato a spirare in data 7 giugno 2025, mentre quello del reato di cui al capo b) (furto in abitazione aggravato e non furto aggravato come assume la difesa, risultando così riqualificata l'originaria imputazione nella sentenza di primo grado) spirerà il 15 marzo 2029 (tenuto conto delle rispettive date di commissione dei reati, risalendo quella del primo al 16.12.2006 e quella del secondo al 23.12.2006); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gi
Sentenza Cassazione n. 26369/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris