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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02617/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.gs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Polignano a Marell novembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della mancata valutazione di cause di proscioglimento rilevanti ex art. 129 cod. proc. pen., che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nel corso delle indagini preliminari dai Carabinieri della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] novembre 2018, risultavano univocamente orientati contro [OSCURATO:PERSONA], non lasciando residuare dubbi sulla configurazione del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come contestato all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] che da tali accertamenti emergeva che [OSCURATO:PERSONA], senza giustificato motivo, si era allontanato dal Comune di Bari, per andare a pranzare, nel ristorante "Villa degli Aranci" di Polignano a Mare, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], in violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno irrogatagli dal Tribunale di Bari il 7 gennaio 2012.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.gs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Polignano a Marell novembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della mancata valutazione di cause di proscioglimento rilevanti ex art. 129 cod. proc. pen., che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nel corso delle indagini preliminari dai Carabinieri della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] novembre 2018, risultavano univocamente orientati contro [OSCURATO:PERSONA], non lasciando residuare dubbi sulla configurazione del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come contestato all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] che da tali accertamenti emergeva che [OSCURATO:PERSONA], senza giustificato motivo, si era allontanato dal Comune di Bari, per andare a pranzare, nel ristorante "Villa degli Aranci" di Polignano a Mare, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], in violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno irrogatagli dal Tribunale di Bari il 7 gennaio 2012. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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