CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 18128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/90, essendo gli indizi posti alla base della decisione inidonei a comprovare la detenzione per finalità dello stupefacente per finalità di spaccio; con un secondo motivo deducono vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Considerato che i ricorsi sono basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine da 3 a 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato, uniformandosi alla sentenza di primo grado, che con gli elementi acquisiti, quali la suddivisione in dosi della sostanza di diversa tipologia, le conversazioni whatsapp da cui emergono gli appuntamenti per la cessione e il contegno del prevenuto, sono idonei a fondare la declaratoria di penale responsabilità a carico dello stesso; Osservato che anche le doglianze formulate in ordine al trattamento sanzionatorio esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento agli elementi sopra richiamati, al contegno dei ricorrenti, al fatto che risulta assente qualsiasi segnale di resipiscenza e al contesto in cui i fatti si sono verificati caratterizzato da ripetitività e abitualità nell'esercizio della contestata attività illecita; Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co P iglier es