CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09780/2026
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ordinarie regole di condotta, dal momento che quest’ultimo, se osservato, comporterebbe inevitabilmente, per lui o per unsuo prossimo congiunto, un grave pregiudizio per due beni fondamentali della persona, quali la libertà personale e l’onore. Corollario inevitabile, allora, se non a prezzo di un’inammissibile tensione interna dell’ordinamento, è quello per cui la condotta illecita deve presentarsi, in relazione alle circostanze del caso concreto, come l’unica in grado di evitare il proprio o l’altrui pregiudizio: qualora così non fosse, infatti, il diverso comportamento conforme al diritto sarebbe esigibile, ove si consideri che lo standarddi riferimento della diligenza imposta dall’ordinamento, e quindi della non rimproverabilità dell’individuo, è calibrato su quello del c.d. “agente modello”. Conformemente, dunque, aquanto già ritenuto da questa Corte in tema di favoreggiamento personale(Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148), anche con riferimento al delitto di falsa testimonianzava affermato il principio per cui la causa di esclusione della colpevolezza prevista dall’art. 384, primo comma, cod. pen., opera soltanto nel caso in cui tale condotta illecita, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all’agente come l’unica in grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o l’onore propri odaltrui. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudi