Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35708/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. è manifestamente infondato in ragione della carente indicazione delle ragioni giustificative dei ritenuti vizi, peraltro invocati in termini di carenza e illogicità che, come noto, sono tra loro incompatibili, atteso che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.).

Inoltre emerge una motivazione correttamente improntata, nel quadro di una misura prossima al minimo edittale, sulla attitudine a delinquere dell'imputato in ragione di un precedente specifico e di un proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. è manifestamente infondato in ragione della carente indicazione delle ragioni giustificative dei ritenuti vizi, peraltro invocati in termini di carenza e illogicità che, come noto, sono tra loro incompatibili, atteso che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). Inoltre emerge una motivazione correttamente improntata, nel quadro di una misura prossima al minimo edittale, sulla attitudine a delinquere dell'imputato in ragione di un precedente specifico e di un proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06
Sentenza Cassazione n. 35708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris