CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 36767/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.M. del Tribunale della medesima città - avendo concesso al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata traduzione dell'imputato detenuto in udienza, non risulta manifestamente infondato. Rilevato che il reato contestato risulta estinto per la intervenuta prescrizione in data9 agosto 2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consi liere